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  1. #1
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    Predefinito Maggistratura demogratica: "No all'arresto di clandestini in teoria già espulsi"

    Decisione della Corte di Cassazione dopo il ricorso di un'immigrata

    «No all'arresto dei clandestini recidivi»

    «Manette vietate anche se lo straniero non ha ottemperato al provvedimento di espulsione intimato dal questore»

    ROMA - Il clandestino recidivo non può essere arrestato anche se non ha ottemperato al provvedimento di espulsione intimato dal questore. Lo sottolinea la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di Isabel M., una 24enne immigrata senza fissa dimora e senza un lavoro stabile nei confronti della quale il tribunale della libertà di Bologna aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
    Per il tribunale, la richiesta della difesa della clandestina appariva inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. Tesi bocciata dalla suprema Corte secondo la quale «lo straniero già condannato per non aver volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal questore» non può essere arrestato in caso di recidività, tutt'al più per lui «può soltanto disporsi il trattamento presso un centro di permanenza».

    06 giugno 2006

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da Bèrghem
    Decisione della Corte di Cassazione dopo il ricorso di un'immigrata

    «No all'arresto dei clandestini recidivi»

    «Manette vietate anche se lo straniero non ha ottemperato al provvedimento di espulsione intimato dal questore»

    ROMA - Il clandestino recidivo non può essere arrestato anche se non ha ottemperato al provvedimento di espulsione intimato dal questore. Lo sottolinea la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di Isabel M., una 24enne immigrata senza fissa dimora e senza un lavoro stabile nei confronti della quale il tribunale della libertà di Bologna aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
    Per il tribunale, la richiesta della difesa della clandestina appariva inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. Tesi bocciata dalla suprema Corte secondo la quale «lo straniero già condannato per non aver volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal questore» non può essere arrestato in caso di recidività, tutt'al più per lui «può soltanto disporsi il trattamento presso un centro di permanenza».

    06 giugno 2006

    Non è proprio così...
    La Cassazione ha ribadito un concetto giustissimo, ovvero che è assurdo che si continuino a dare foglietti ai clandestini pregandoli di andare via.
    E' assurdo che si arrestino un giorno sì e un giorno no quando, in realtà dovrebbero essere semplicemente rimpatriati.
    Questa è la ratio della Sentenza, che sottoscrivo in pieno.
    Li devono buttare fuori, non processare.

  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da Bèrghem
    Decisione della Corte di Cassazione dopo il ricorso di un'immigrata

    «No all'arresto dei clandestini recidivi»

    «Manette vietate anche se lo straniero non ha ottemperato al provvedimento di espulsione intimato dal questore»

    ROMA - Il clandestino recidivo non può essere arrestato anche se non ha ottemperato al provvedimento di espulsione intimato dal questore. Lo sottolinea la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di Isabel M., una 24enne immigrata senza fissa dimora e senza un lavoro stabile nei confronti della quale il tribunale della libertà di Bologna aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
    Per il tribunale, la richiesta della difesa della clandestina appariva inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. Tesi bocciata dalla suprema Corte secondo la quale «lo straniero già condannato per non aver volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal questore» non può essere arrestato in caso di recidività, tutt'al più per lui «può soltanto disporsi il trattamento presso un centro di permanenza».

    06 giugno 2006
    Ecco una data ....stronza, " una stronzata "

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Mr.Crowley

    Non è proprio così...
    La Cassazione ha ribadito un concetto giustissimo, ovvero che è assurdo che si continuino a dare foglietti ai clandestini pregandoli di andare via.
    E' assurdo che si arrestino un giorno sì e un giorno no quando, in realtà dovrebbero essere semplicemente rimpatriati.
    Questa è la ratio della Sentenza, che sottoscrivo in pieno.
    Li devono buttare fuori, non processare.
    tu hai capito la ratio della sentenza che corrisponde al "buttateli fuori".
    bene, mi spieghi perché non lo si dice chiaramente affinchè anche i
    normali cittadini siano in grado di comprendere?
    o è vero che si afferma qualcosa per esprimerne un'altra...................

  5. #5
    motan
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    Citazione Originariamente Scritto da parmigiano
    Ecco una data ....stronza, " una stronzata "
    Non sono d'accordo.. come ha detto il tipo sospeso di sopra, la Cassazione chiede di fare, per chi non ha obbedito all'ordine del questore, l'espulsione coatta e di smetterla di dare inutili fogli di via che intimano di allontanarsi dall'Italia.

    Da Repubblica:

    ROMA - Niente carcere per il clandestino che disubbidisce all'ordine di abbandonare l'Italia; tutt'al più dovrà essere dovrà essere accompagnato in un centro di temporanea permanenza in attesa di essere trasferito oltre confine. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione chiamata a dirimere il caso di un'immigrata clandestina di 24 anni, senza fissa dimora e senza un lavoro stabile, costretta dal Tribunale della libertà di Bologna a restare in carcere perché sorpresa per la terza volta a disattendere l'ordine di espulsione emesso dall'autorità di polizia.

    Secondo la Corte suprema, "l'intenzione del legislatore è quella di ammettere, quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione dello straniero già condannato per non aver volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento, quella dell'accompagnamento alla frontiera. Qualora ciò non sia immediatamente possibile, può soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di permanenza per i necessari accertamenti sull'identità e nazionalità in vista dell'esecuzione coattiva del provvedimento".

    Il Tribunale della libertà di Bologna la pensava diversamente. Chiamato dai legali dell'immigrata a sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, il tribunale aveva respinto la richiesta sostendo che una scelta simile sarebbe stata "inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato", tenendo conto anche che sul capo dell'imputata pendevano già due precedenti condanne sempre per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione.

    Tesi bocciata dalla prima sezione penale della Cassazione: con la sentenza 19.436, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la liberazione della clandestina. Spiega la Suprema Corte che "quando lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell'intimazione del questore a lasciare il territorio nel quale è arrivato da clandestino, non è più possibile procedere ad un nuovo arresto. Tutt'al più, per lo straniero recidivo può soltanto disporsi il trattamento presso un centro di permanenza in vista dell'esecuzione coattiva del provvedimento".

  6. #6
    motan
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    Citazione Originariamente Scritto da Maxadhego
    tu hai capito la ratio della sentenza che corrisponde al "buttateli fuori".
    bene, mi spieghi perché non lo si dice chiaramente affinchè anche i
    normali cittadini siano in grado di comprendere?
    o è vero che si afferma qualcosa per esprimerne un'altra...................
    il tipo è sospeso, ma ti ho risposto io.. bastava prendere un articolo un pò più completo..

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da motan

    il tipo è sospeso, ma ti ho risposto io.. bastava prendere un articolo un pò più completo..
    sentenza positiva.........

    vuoi vedere che la sx al governo comincia ad abbassare il livello di demagogia sulla immigrazione..........

  8. #8
    Veneta sempre itagliana mai
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    oramai sta legge l'hanno rivoltata come un calzino, la possono chiamare legge della Cassazione, altro che bossi-fini

  9. #9
    Veneta sempre itagliana mai
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    Citazione Originariamente Scritto da Maxadhego
    sentenza positiva.........

    vuoi vedere che la sx al governo comincia ad abbassare il livello di demagogia sulla immigrazione..........

    usti, ho postato prima di leggere l'articolo, interessante davvero...vedremo se ora che l'ha detto la Cassazione che si possono rispedire al mittente se ci saranno ulteriori ostacoli

  10. #10
    motan
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    Citazione Originariamente Scritto da pensiero
    usti, ho postato prima di leggere l'articolo, interessante davvero...vedremo se ora che l'ha detto la Cassazione che si possono rispedire al mittente se ci saranno ulteriori ostacoli
    Beh, una sentenza c'era già sul fatto che non si possa punire chi non ha i mezzi per allontanarsi.. messa assieme a quella della Cassazione, anche se sono casi diversi, di chi non vuole andarsene ma potrebbe...
    si dovrebbe andare nella direzione di espellere in modo coatto i recidivi, mettendoli su un aereo... forse..

    (Tribunale Penale di Roma, sentenza 8 aprile 2004 n° 8525)
    TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
    in composizione monocratica
    I sezione penale


    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


    Il giudice della Prima Sezione Penale, dottoressa Donatella Pavone
    alla pubblica udienza del 8 aprile 2004, ha pronunciato la seguente


    SENTENZA


    nei confronti di XXX imputata del reato di cui all’art. 14 co. 5 ter D. L.vo 286/98 (così come modificato dalla legge 30.7.2002 n. 189) perché, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal Questore di Roma in data 3.7.03 ed a lei notificato il 3.7.03. In Roma il 10/7/03.

    FATTO E DIRITTO

    In data 10 luglio 2003, XXX, in epigrafe indicata, veniva tratta in arresto per il reato di cui al capo di imputazione.
    Portata, l’11 luglio, la prevenuta avanti al tribunale in composizione monocratica il Giudice, sentiti l’operante e la stessa XXX, convalidava l’arresto e disponeva l’immediata liberazione dell’imputata.
    Adottato il rito abbreviato, all’udienza dell’8 aprile 2004, le parti concludevano come in epigrafe.
    Al fine di giudicare nel merito il reato di cui al capo di imputazione occorre premettere alcune osservazioni generali, anche tenuto conto della sentenza del 12 dicembre 2003 con la quale la Consulta, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ha affermato importanti principi di diritto alla luce dei quali va valutata la sussistenza della fattispecie penale concreta. Va inoltre tenuto conto della giurisprudenza di merito già formatasi e per tutta la sentenza del tribunale di Roma (del 16.1.03 imp. Porcaru Maria) che riporta alcune considerazioni condivise da questa giudice e sotto riportate.
    Detta ultima pronuncia fonda l’intero sistema di cui al DPR 286/98, come modificato dalla Legge Bossi-Fini sulla sussistenza di un valido decreto di espulsione “amministrativa” emesso dal Prefetto ex art. 13 commi 2 e 3 T.U., del quale l’ordine del Questore costituisca poi mezzo di esecuzione; è del resto la violazione di quest’ultimo a costituire condotta penalmente sanzionabile.
    La sentenza elenca quindi una serie di requisiti del provvedimento prefettizio di espulsione alla mancanza dei quali consegue la illegittimità del provvedimento medesimo, illegittimità rilevabile d’ufficio anche dal giudice penale che deve in tal caso disapplicare l’atto amministrativo e quindi assolvere l’imputato per insussistenza del fatto; l’illegittimità del decreto di espulsione comporta infatti anche l’illegittimità dell’ordine del Questore poiché ne costituisce necessario presupposto.
    Tra tali requisiti viene indicato quello della traduzione “allo straniero che non comprende la lingua italiana” “nella lingua a lui comprensibile” ovvero, “se ciò non è possibile”, “in una delle lingue inglese, francese e spagnola”, “secondo la preferenza indicata dall’interessato” e motivazione in ordine alle scelte al riguardo adottate. La predetta sentenza enuclea una serie di requisiti anche con riferimento all’ordine del Questore dalla mancanza dei quali discende l’illegittimità del provvedimento che pertanto può essere disapplicato dal giudice penale con conseguente assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto venendo meno uno degli elementi oggettivi della fattispecie incriminatrice. Anche tra tali requisiti viene indicata la traduzione in una lingua “conosciuta” dallo straniero (13 comma 7 T.U.), ovvero, ove non sia possibile, in una delle lingue inglese, francese e spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato (ancora art. 13 comma 7 T.U., specificato da art. 3 3° comma DPR 394/1999).
    La citata sentenza di merito fa alcune considerazioni in ordine all’elemento del “giustificato motivo” del trattenimento sul territorio dello Stato da parte dello straniero che deve essere escluso per ritenere sussistente l’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice.
    A questo proposito, la sentenza della Consulta soccorre definendo la clausola “senza giustificato motivo” come una “valvola di sicurezza del meccanismo repressivo” poiché evita che “la sanzione penale scatti allorché – anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo e oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi configgenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori”. La Corte ha peraltro affermato come quegli stessi motivi che legittimano la pubblica amministrazione a non procedere all’accompagnamento coattivo alla frontiera (modalità che invece costituisce la regola) “non possono costituire sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza di giustificati motivi per non ottemperare l’ordine del Questore” riconoscendo peraltro che in tale contesto la formula “senza giustificato motivo” riduce notevolmente e di fatto l’ambito applicativo della norma, pur non contrastando con le norme costituzionali.
    Ciò premesso in via generale, venendo al caso concreto in esame, si osserva quanto segue.
    Come risulta dagli atti, e in particolare dal verbale di arresto e dell’udienza di convalida, l’imputata non parla che la lingua rumena; sia il decreto prefettizio che quello del Questore sono invece stati redatti in lingua italiana e inglese. In essi viene dato atto dell’impossibilità di reperire un interprete di lingua rumena, così come viene dato atto che la lingua inglese è stata indicata dalla XXX; si tratta con tutta evidenza di motivazioni di stile che peraltro vanno valutate alla luce della circostanza che sono di provvedimenti dell’Autorità di una grande città come Roma.
    Gli atti di espulsione sono quindi illegittimi, per carenza del requisito della traduzione in una lingua conosciuta dall’imputata e per carenza di motivazione (non di stile) sulla scelta della lingua adottata, tenuto conto che la mancata comprensione dell’ordine incide sul diritto di difesa anche in considerazione del fatto che la XXX non ha potuto comprendere le conseguenze penali della violazione dell’ordine impartito.
    Disapplicato l’atto di espulsione per l’illegittimità dello stesso, l’imputata va assolta come in dispositivo.
    Ad analoga conclusione si perviene anche esaminando il merito poiché l’imputata, colpita dall’ordine di espulsione in data 3 luglio 2003, notificato in pari data, è stata tratta in arresto il 10 luglio cioè dopo pochissimi giorni dalla scadenza prevista per allontanarsi dal territorio italiano; tenuto conto che la XXX è senza fissa dimora, era in Italia solo da un mese al momento dell’arresto, è priva di occupazione e ha dichiarato di non avere i mezzi per tornare in Romania, ritiene questa giudice che non possa affermarsi che la stessa fosse economicamente in grado di acquistare i biglietti di viaggio per allontanarsi dal territorio dello Stato, anche sul rilievo che lo stesso ordine del Questore indica l’irreperibilità di un mezzo di trasporto.
    La descritta situazione di non abbienza e di condizioni di degrado può ragionevolmente integrare quel giustificato motivo che, sotteso alla permanenza sul territorio dello Stato, esclude la sussistenza del reato. Deve infatti operarsi, come affermato dalla Consulta, un bilanciamento tra l’interesse, perseguito dal legislatore, di regolare i flussi immigratori rimovendo situazioni di illiceità o pericolo correlate alla presenza dello straniero in Italia, con valori fondamentali come quello della solidarietà economica e politica che impegnano anche virtù di norme sopranazionali ormai generalmente riconosciute come costituenti diritti umani. In tale bilanciamento, a parere di questo giudice, la situazione in cui versa l’imputata (non smentita da alcuna risultanza probatoria) che ha dichiarato in sede di arresto di non sapere come fare (circostanza credibile attesa la sua situazione) non può che prevalere e la XXX deve essere assolta come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Visti gli artt. 442, 530 ss c.p.p. assolve XXX dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste. Motivazione riservata in gg 60.

    Roma 8 aprile 2004 IL GIUDICE

    Donatella Pavone

 

 
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