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Discussione: un no alternativo

  1. #1
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    Predefinito un no alternativo

    Un invito a votare no al prossimo referendum per avanzare una proposta alternativa:
    (trattasi di una bozza)


    Art. 55.
    Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera deiCento.
    Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
    Art. 56.
    La Camera dei deputati è eletta a suffragio diretto dagli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di etàe non hanno compiuto i cinquanta anni di età.
    Il numero dei deputati è pari a uno ogni centomila abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciottoanni di età e non hanno compiuto i cinquanta anni di età.
    La ripartizione dei seggi si effettua proporzionalmente al numero dei voti ricevuti dalle liste uniche nazionali.
    Art. 57.
    La Camera dei Cento è eletta su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
    Il numero dei senatori elettivi è di cento,quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due.
    La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
    Art. 58.
    I senatori sono eletti a suffragio diretto dagli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto ilcinquantesimo anno di età.
    Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i cinquanta anni di età e sono nati nella regione o risiedono, alla data di indizione delle elezioni, nella regione da almeno dieci anni.
    Art. 70.
    La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.
    Art. 71.
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
    enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
    elettori, di un progetto redatto in articoli.
    Art. 72.
    La Camera dei deputati esamina i disegni di legge,dopo l'approvazione da parte della Camera a tali disegni di legge, la Camera dei Cento, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali la Camera dei Deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La Camera dei Cento esamina i disegni di legge, dopo l’approvazione da parte della Camera dei Cento a tali disegni di legge la Camera dei Deputati, entro trenta giorni, può apportare delle modifiche e decidere in via definitiva.Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
    Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
    I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa devono essere approvati dalle due camere nel medesimo testo.
    Art. 75.
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
    atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
    regionali.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
    autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
    Art. 84.
    Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trenta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
    L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
    L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
    Art. 92.
    Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
    Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri indicato dagli elettori ovvero il primo eletto nella lista unica nazionale che ha ottenuto il maggior numero di seggi. Il Presidente della Repubblica nomina i ministri indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri al momento della presentazione della propria candidatura per le elezione della Camera dei Deputati.
    Art. 94.
    Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
    Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
    Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Entro sessanta giorni dalla fiducia ottenuta alle Camere il Governo deve porre la fiducia e chiedere alla Camera dei Deputati di esprimersi sui primi cento disegni di legge presentati al momento della presentazione della lista unica nazionale per le elezioni della Camera dei Deputati. In caso di voto contrario il Presidente del Consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni.
    Non e' ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. In qualsiasi momento la Camera dei deputati puo' obbligare il Presidente del Consiglio alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Presidente del consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni. Il Presidente del Consiglio si dimette altresi' qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

  2. #2
    schifato
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da for.mal
    Un invito a votare no al prossimo referendum per avanzare una proposta alternativa:
    (trattasi di una bozza)


    Art. 55.
    Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera deiCento.
    Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
    Art. 56.
    La Camera dei deputati è eletta a suffragio diretto dagli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di etàe non hanno compiuto i cinquanta anni di età.
    Il numero dei deputati è pari a uno ogni centomila abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciottoanni di età e non hanno compiuto i cinquanta anni di età.
    La ripartizione dei seggi si effettua proporzionalmente al numero dei voti ricevuti dalle liste uniche nazionali.
    Art. 57.
    La Camera dei Cento è eletta su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
    Il numero dei senatori elettivi è di cento,quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due.
    La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
    Art. 58.
    I senatori sono eletti a suffragio diretto dagli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto ilcinquantesimo anno di età.
    Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i cinquanta anni di età e sono nati nella regione o risiedono, alla data di indizione delle elezioni, nella regione da almeno dieci anni.
    Art. 70.
    La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.
    Art. 71.
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
    enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
    elettori, di un progetto redatto in articoli.
    Art. 72.
    La Camera dei deputati esamina i disegni di legge,dopo l'approvazione da parte della Camera a tali disegni di legge, la Camera dei Cento, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali la Camera dei Deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La Camera dei Cento esamina i disegni di legge, dopo l’approvazione da parte della Camera dei Cento a tali disegni di legge la Camera dei Deputati, entro trenta giorni, può apportare delle modifiche e decidere in via definitiva.Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
    Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
    I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa devono essere approvati dalle due camere nel medesimo testo.
    Art. 75.
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
    atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
    regionali.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
    autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
    Art. 84.
    Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trenta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
    L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
    L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
    Art. 92.
    Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
    Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri indicato dagli elettori ovvero il primo eletto nella lista unica nazionale che ha ottenuto il maggior numero di seggi. Il Presidente della Repubblica nomina i ministri indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri al momento della presentazione della propria candidatura per le elezione della Camera dei Deputati.
    Art. 94.
    Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
    Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
    Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Entro sessanta giorni dalla fiducia ottenuta alle Camere il Governo deve porre la fiducia e chiedere alla Camera dei Deputati di esprimersi sui primi cento disegni di legge presentati al momento della presentazione della lista unica nazionale per le elezioni della Camera dei Deputati. In caso di voto contrario il Presidente del Consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere e indice le elezioni.
    Non e' ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. In qualsiasi momento la Camera dei deputati puo' obbligare il Presidente del Consiglio alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Presidente del consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni. Il Presidente del Consiglio si dimette altresi' qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
    VOTANDO NO...NON POTRAI FARE NESSUNA PROPOSTA NE MODIFICATIVA NE ALTERNATIVA PER I PROSSIMI 15 ANNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SOLO VOTANDO SI...SI PUO APPORRE MODIFICHE E MIGLIORARE EVENTUALMENTE LA LEGGE!!!!!!!!
    SE PASSA IL NO SIGNIFICA CHE LA COSTITUZIONE ATTEMPATA DI 60 ANNI NON POTRA' PIU ESSERE DISCUSSA PER I PROSSIMI 15 ANNI..ALTRIMENTI SI ANDREBBE CONTRO LA VOLONTA' POPOLARE ESPRESSA DAL REFERENDUM!!!!!!!
    INFORMATI DI PIU!!!!!!!!!!

  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da schifato
    VOTANDO NO...NON POTRAI FARE NESSUNA PROPOSTA NE MODIFICATIVA NE ALTERNATIVA PER I PROSSIMI 15 ANNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SOLO VOTANDO SI...SI PUO APPORRE MODIFICHE E MIGLIORARE EVENTUALMENTE LA LEGGE!!!!!!!!
    SE PASSA IL NO SIGNIFICA CHE LA COSTITUZIONE ATTEMPATA DI 60 ANNI NON POTRA' PIU ESSERE DISCUSSA PER I PROSSIMI 15 ANNI..ALTRIMENTI SI ANDREBBE CONTRO LA VOLONTA' POPOLARE ESPRESSA DAL REFERENDUM!!!!!!!
    L'eta' di una Costituzione non conta un bel niente. Ce ne sono di ben piu' vecchie che funzionano egregiamente.

    Il NO e' un NO a questa riforma, non a tutte. Per contro, il SI' sarebbe un SI' a questa riforma, e renderebbe estremamente difficile modificarla seppure in meglio perche' la volonta' popolare si sarebbe chiaramente espressa.

  4. #4
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