Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1
    geometrantonio
    Ospite

    Post Tazebao Referendario per il No

    Referendum

    Il referendum abrogativo o confermativo è una consultazione popolare in cui il corpo elettorale è chiamato non ad eleggere i propri rappresentanti, bensì a rispondere ad uno specifico quesito con un si o con un no.

    Referendum abrogativo
    Il referendum abrogativo è disciplinato dall'art.75 della nostra costituzione, si ricorre a questo tipo di referendum per deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Non è ammesso il referendum su leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

    Referendum confermativo
    Tra i vari referendum disciplinati nel nostro ordinamento, riveste una particolare importanza il referendum confermativo con cui gli italiani sono chiamati a votare una legge di modifica costituzionale.

    L'art.138 della costituzione dice che se una legge di modifica costituzionale non è approvata da entrambi i rami del parlamento con la maggioranza dei due terzi, questa può essere sottoposta a referendum popolare confermativo entro 3 mesi dall'ultima approvazione. La richiesta può essere fatta da un quinto dei membri di una Camera, o cinquemila elettori, o cinque consigli regionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati e per la sua validità non sono richiesti quorum costitutivi o deliberativi pertanto la votazione sarà valida indipendentemente dal numero di persone che decideranno di esercitare il diritto di voto.

  2. #2
    geometrantonio
    Ospite

    Predefinito

    Il testo a fronte per controbattere alle affermazioni del leghista Calderoli

    DECALOGO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE
    di Roberto Calderoli
    CONTRODECALOGO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE
    di Leopoldo Elia

    I = Viene ridotto il numero dei parlamentari: da 950 a 773, con significativo risparmio per le finanze pubbliche.
    I = La riduzione del numero dei parlamentari viene rinviata al 2016 per favorire gli attuali capi e capetti. Nel lungo periodo c’è tempo anche per ridurre la riduzione; per ora c’è l’effetto di annuncio demagogico.

    II = Saranno i cittadini, e non più i palazzi della politica, a scegliere maggioranza parlamentare, coalizione di governo e primo Ministro: è il premierato.
    II = Il premierato non consiste nella investitura popolare di una maggioranza parlamentare, di una coalizione di governo e Primo ministro. Ciò avviene già in Inghilterra, in Germania e in Spagna e anche in Italia: è sufficiente perciò una buona legge elettorale. Il premierato della riforma si fonda sulla insostituibilità del Primo ministro durante tutta la legislatura e sui suoi enormi poteri (scioglimento della Camera dei deputati e questione di fiducia che, in caso di rifiuto da parte della stessa Camera, provoca nuove elezioni).

    III = Non più due Camere identiche, l'una doppione dell'altra. Ora il Senato sarà federale ed avrà una sua funzione specifica: rappresentare le esigenze delle Regioni. La Camera si occuperà di quelle dello Stato.
    III = Il Senato federale non risolve il problema del bicameralismo perché non è in grado, per la sua composizione, di rappresentare le esigenze delle Regioni: d’altra parte i veri rappresentanti delle comunità regionali non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Senato.

    IV = Semplificato il procedimento legislativo. Non più lunghi e ripetuti passaggi di testi fra le due Camere, ma ciascuna Camera approverà le leggi nelle materie di propria competenza. Il risultato sarà la riduzione dei tempi e dei costi per le casse pubbliche.
    IV = Il procedimento legislativo è straordinariamente complicato perché la prevalenza della Camera o del Senato si fonda sulla competenza a legiferare per singole materie dello Stato e delle Regioni; siccome i confini di tali materie danno luogo a gravi dubbi interpretativi (sui quali deve intervenire sempre più spesso la Corte Costituzionale) è ovvia la ricaduta di tali incertezze sulle attribuzioni legislative di ciascuna Camera, specie nelle leggi, come quella finanziaria, di particolare complessità. La cancellazione del rapporto fiduciario tra Senato e governo sarebbe positiva solo se accompagnata da una chiara ripartizione di poteri tra una Camera di rappresentanza nazionale e una Camera veramente rappresentativa degli enti e delle comunità regionali e locali.

    V = La legge dovrà stabilire limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate.
    V = La previsione di una legge che stabilisca limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate non risolve il problema del conflitto di interessi che dovrebbe essere superato con regole giuste di incompatibilità e ineleggibilità, anche in relazione a concessioni o autorizzazioni statali di notevole entità economica.

    VI = I regolamenti parlamentari dovranno tutelare i diritti delle opposizioni: ora questo non è previsto.
    VI = Il problema delle garanzie dell’opposizione non si risolve con un generico rinvio ai regolamenti parlamentari, essendo necessarie puntuali revisioni costituzionali (ad esempio, attribuzione alla Corte costituzionale, in ultima istanza, dell’esame dei ricorsi elettorali per Camera e Senato).

    (continua)

  3. #3
    geometrantonio
    Ospite

    Predefinito

    VII = L’ordinamento evolve in senso federale, come sta avvenendo in molti Stati moderni: viene riequilibrato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni per garantire migliori servizi ai cittadini, senza compromettere l’unità del Paese. Alle Regioni vengono devolute particolari funzioni in materia di istruzione, sanità e polizia locale. Tutte avranno le stesse opportunità, senza penalizzazioni per alcune aree rispetto ad altre e senza la differenziazione tra le Regioni, prevista dalla riforma del 2001. Si avrà quindi un federalismo equo, solidale ed equilibrato.
    VII = La devoluzione alle regioni di particolari funzioni in materia di istruzione, sanità e sicurezza è pericolosa, anche perché si accompagna ad una competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni nelle stesse materie. Tale duplicità è illogica e può arrecare gravi danni all’esercizio (o godimento) di diritti fondamentali (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale). Si avrà quindi un federalismo iniquo, conflittuale e squilibrato.

    VIII = Tutte le leggi regionali dovranno rispettare il criterio dell'interesse nazionale, non più previsto a seguito della riforma del 2001.
    VIII = L’interesse nazionale è ampiamente salvaguardato dal riparto delle competenze tra Stato e regioni e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha interpretato la riforma del Titolo V in senso pienamente rispettoso dell’interesse della Nazione.

    IX = Sulle modifiche alla Costituzione sarà sempre possibile chiamare i cittadini ad esprimersi, mentre ora ciò non avviene se tali modifiche sono state approvate dalle Camere con la maggioranza dei due terzi.
    IX = L’abrogazione della norma che collega al raggiungimento dei due terzi in sede parlamentare l’esclusione della richiesta di referendum sui testi di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione) va giudicata negativamente perché disincentiva quelle larghe intese che a parole tutti auspicano per l’adozione di modifiche alla Costituzione.

    X = Aumentano le garanzie per i comuni e le province, gli enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla Corte costituzionale in caso di lesione delle proprie competenze.
    X = Il ricorso diretto alla Corte costituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane (articolo 46 della Riforma) per sollevare questioni di legittimità costituzionale su leggi o atti aventi forza di legge statali e regionali ritenuti lesivi di competenze costituzionalmente attribuite agli enti locali appare oggi un puro effetto annuncio, perché la disciplina del ricorso è rinviata ad una legge costituzionale (condizioni, forme e termini di proponibilità della questione) di incerta adozione, nel se e nel quando.

 

 

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