Purtroppo vi hanno preso sempre per lo-culo ....
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Legge Costituzionale - Statuto Speciale della Regione Veneto- modifica dell'art. 116 della Costituzione
TITOLO I - STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VENETO
Capo I - ISTITUZIONE DELLA REGIONE - ART. 1)
1) Il Veneto è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità, politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della nazione. 2) La città di Venezia è il capoluogo della Regione che potrà essere modificato solo mediante referendum popolare con la maggioranza dei cittadini elettori.
Capo II - ORGANI DELLA REGIONE - ART. 2)
1) Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente Regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
2) Il potere giudiziario potrà essere in tutto o in parte delegato alla Regione con convenzioni approvate dal Parlamento Italiano e dalla Assemblea Regionale.
Sezione I - ASSEMBLEA REGIONALE - ART. 3)
1) L'Assemblea regionale è costituita dai Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche. Le prime elezioni successive all'approvazione dei presente statuto saranno disciplinate da apposita legge regionale emanata dall'attuale assemblea della Regione a statuto ordinario.
2) L'Assemblea regionale è eletta per 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data dalle elezioni.
3) Le nuove elezioni sono indette con le modalità indicate nella legge regionale di cui ed precedente comma 1) e così pure l'inizio e la cessazione di attività dell'assemblea.
4) Le modalità di elezione dei Presidente, dei Vice presidenti, dei Segretari e delle Commissioni permanenti e così pure l'attività dell'assemblea e dà Deputati, con le loro prerogative e funzioni verranno stabilite con legge regionale.
Sezione II - PRESIDENTE REGIONALE E GIUNTA REGIONALE - ART. 4)
1) Il Presidente Regionale e gli Assessori eletti secondo la legge regionale costituiscono il Governo della Regione. Il Presidente Regionale, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal- l'assessore da lui designato. Le competenze di ciascun organo dell'esercizio dei potere esecutivo verranno delineate dalla legge regionale.
Capo III - FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI
Sezione I - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - ART. 5)
1) Le rnodalità di convocazione dell'Assemblea Regionale, l'iniziativa di legge, la modalità di approvazione delle leggi e dei regolamenti regionali e della loro promulgazione sono disciplinate dalla legge regionale.
2) In ogni caso le leggi ed i regolamenti regionali verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del- lo Stato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
ART. 6) - L'Assemblea nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dallo Stato, ha podestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) agricolture, foreste, bonifica, usi civili, miniere, cave, torbiere, saline, pesca e caccia, acque pubbliche; h) industria e commercio, produzione agricola ed industriale, distribuzione dei pro- dotti e commercio con l'estero; c) urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; d) pubblica beneficenza ed opere pio; e) turismo, attività alberghiera, tutela dell'ambiente e dei patrimonio archeologico ed artistico; gestione di musei, biblioteche ed accademie; f) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; ordinamento degli uffici e degli enti regionali; g) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione con disciplina dei relativi rapporti; h) espropriazione per pubblica utilità; i) igiene e sanità pubblica; assistenza sanitaria; l) istruzione elementare, media ed universitaria; m) disciplina dei credito, delle assicurazioni e dei risparmio; n) rapporti di lavoro privato nell'ambito regionale con disciplina dei relativi rapporti assistenziali e previdenziali.
ART. 7) - 1) Con legge regionale possono essere soppresse le Province e gli organi ed Enti pubblici che ne derivano.
2) L'ordinamento degli enti locali si basa sulla Regione stesse, sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati dalla più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
Sezione II - FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE. - ART. 8)
1) Il Presidente e gli assessori regionali svolgono le loro funzioni rispondendone ufficialmente al Governo della Regione.
2) Il Presidente regionale è capo dei Governo regionale e rappresenta la Regione e con il rango di Ministro partecipa ad Consiglio dei Ministri con voto deliberativ'o nelle materie che interessa- no la Regione.
Capo IV - ORGANI GIURISDIZIONALI - ART. 9)
1) Gli Organi Giurisdizionali centrali hanno in Veneto le rispettive sezioni per le controversie e gli affari relativi all'ambito regionale. Saranno destinate sezioni speciali dei Consiglio di Stato e del- la Corte dei conti, anche con funzioni consultive e di controllo, in relazione agli affari regionali.
2) L'attività giurisdizionale, penale, civile ed amministrativa verrà comunque regolamentata da convenzioni stipulate dallo Stato e dalla Regione ed approvate dal Parlamento dello Stato e dall'Assemblea Regionale.
Capo V - POLIZIA - ART. 10)
1) Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente Regionale a mezzo della Polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo della Regione.
2) Il Presidente Regionale può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.
3) Il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, su richiesta del Governo della Regione, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e della sua sicurezza.
4) Il Presidente regionale ha facoltà di proporre, con richiesta motivata al Governo dello Stato, la rimozione o il trasferimento fuori della Regione dei Funzionari di Polizia.
5) Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.
Capo VI - PATRIMONIO E FINANZE-- ART. 11)
1) I beni dei demanio dello Stato comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
ART. 12)
1) Sono assegnati alla Ragione e costituiscono li suo patrimonio i beni dello Stato esistenti nel territorio della Regione alla data di entrata in vigore dei presente statuto e che non rientrano tra quelli indicati nell'art. 11;
2) Fanno parte dei patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi vigenti in materia costituiscono li demanio forestale dello Stato nella Roone; le miniere, le cave e le torbiem, -quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario dei fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo rftrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Reoo- ne con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio della Regione;
ART. 13)
1) I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
ART. 14)
1) Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2) Sono riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e dei lotto.
ART. 15)
1) Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.
Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - ART. 16)
1) l'ordinamento amministrativo di cui all'art. 7) è regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presento statuto, dalla prima Assemblea Regionale.
ART. 17)
1) Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, tre nominati dal Governo dello Stato e tre dal Governo della Regione, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Veneto adempiono a funzioni attribuite alla Regione.
ART. 18)
1) Nelle materie di competenza della Regione si applicheranno le leggi dello Stato sino ad espressa delibera delle Giunta Regionale o della Assemblea Regionale.
TITOLO II - MODIFICA DELL'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE - ART. 19)
1) L'art. 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 116; - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta e al Veneto sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con Leggi costituzionali".