Statuto del Fronte Toscano - Toscana Nazione
Art.1 - Obiettivo
Il Movimento politico "Fronte Toscano - Toscana Nazione" (in seguito abbreviato in Fronte Toscano) ha come proprio obiettivo e ragione di essere la piena autodeterminazione del popolo toscano mediante la costituzione della Toscana in una Nazione indipendente e sovrana; favorendo al contempo la nascita di una Confederazione dei Popoli d'Europa alla quale la Toscana aderirà con pari diritti e pari doveri alle altre Nazioni Europee.
Art.2 - Mezzo
L'obiettivo espresso nell'Art.1 dovrà essere conseguito con i metodi che saranno ritenuti opportuni dal Congresso Nazionale, in cooperazione ed accordo con i popoli culturalmente e geograficamente prossimi: i popoli padani e il popolo corso.
Art.3 - Spirito
Il Fronte Toscano si definisce culturalmente rivoluzionario. Rivoluzione culturale intesa come visione nuova e al contempo antica dell'Europa e dei suoi popoli. Tale spirito deve essere dosatamente incanalato nell'attuale sistema socio-economico e politico italiano, europeo, occidentale non al fine di riformarlo ma al fine di sostituirlo.
Art.4 - Simbolo
Il simbolo del Fronte Toscano - Toscana Nazione è costituito da un cerchio a sfondo bianco, al suo interno nella parte superiore tre bande orizzontali, dall'alto una rossa, una bianca e una rossa; le due bande rosse di eguali dimensioni, la banda bianca di tre quarti maggiore; su di essa la cartina geografica della regione Toscana a sfondo verde chiaro. Nella parte inferiore la scritta Fronte Toscano e sotto di essa la scritta Toscana Nazione, entrambe a carattere nero, la prima di dimensioni maggiori alla seconda.
Art.5 - Comunità
Il Fronte Toscano si compone di dodici Comunità Provinciali, preludio di dodici Comunità autonome.
1. Apuania
2. Lucca
3. Pistoia
4. Prato
5. Firenze
6. Pisa
7. Empoli
8. Livorno
9. Arezzo
10. Siena
11. Elba
12. Grosseto
Le Comunita' Provinciali si suddivono a loro volta in Comunita' Zoonali e Comunita' Municipali. Esse si definiscono Comunità di popolo. Tali Comunità sono tra loro federate al fine di raggiungere la comune autodeterminazione, una volta realizzato l'obiettivo espresso nell'Art.1 decideranno autonomamente il proprio posizionamento nell'Europa dei Popoli, tale discorso è rivolto con particolare attenzione al popolo apuano. Ogni Comunità Provinciale elegge il proprio Portavoce a maggioranza semplice tramite un annuale Congresso Provinciale.
Art.6 - Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale e' l'assemblea nella quale hanno diritto di parola e di voto tutti i Soci Patrioti e soltanto i Soci Patrioti. Si riunisce una volta l'anno. Elegge a maggioranza semplice, con voto pubblico e dichiarato il Portavoce Nazionale e un Delegato per ciascuna delle dodici Comunita'. Indica la linea programmatica e politica per l'anno seguente.
Art.7 - Direttorio Nazionale
Il Direttorio Nazionale e' presieduto dal Portavoce Nazionale, ha obbligo di riunirsi in seduta ordinaria una volta al mese. Puo' essere convocato dal Portavoce Nazionale in seduta straordinaria in qualunque momento con i preavvisi e le norme previste dagli appositi regolamenti.
Sono membri del Direttorio Nazionale con diritto di parola e di voto:
1. Il Portavoce Nazionale
2. I Portavoce delle Comunita' Provinciali
3. I Delegati delle Comunita' Provinciali
Sono membri con diritto di sola parola:
1. Il Responsabile dei Giovani del Granducato
2. I membri del Coordinamento Politico Nazionale
Il Direttorio Nazionale può ratificare a maggioranza semplice in merito ai finanziamenti e all'amministrazione, alle candidature, alle linee politiche e strategiche, ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci. In caso di parità il voto del Portavoce Nazionale varrà doppio. Non è potere del Direttorio Nazionale la destituzione del Portavoce Nazionale, puo' altresì indire un Congresso Nazionale straordinario con delibera unanime dei membri aventi diritto al voto. Non è potere del Direttorio Nazionale il commissariamento del Portavoce di una Comunità di popolo, sulla cui elezione o destituzione solo ed esclusivamente i Soci Patrioti iscritti nella stessa Comunità hanno diritto secondo le norme previste dai rispettivi regolamenti. Le sue decisioni sono valide solo in presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto. Il Direttorio Nazionale ha l'obbligo di attenersi alle linee guida tracciate nel Congresso Nazionale annuale.
Art.8 - Il Portavoce Nazionale
Il Portavoce Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale a maggioranza semplice. Rappresenta politicamente e legalmente il Fronte Toscano di fronte ai terzi ed in giudizio. E' garante dello spirito culturalmente rivoluzionario, Art.3, del Fronte Toscano, pertanto la sua funzione è incompatibile con qualsiasi candidatura nelle elezioni nazionali, regionali, provinciali, comunali e municipali indette dalla Repubblica Italiana e in quelle europee; allo stesso modo risulta essere incompatibile la presenza dello stesso in qualsiasi Consiglio regionale, provinciale, comunale o municipale, nel Parlamento Italiano e in quello Europeo. E' proibito al Portavoce Nazionale il mantenimento della propria persona tramite stipendio politico. Dura in carica dodici mesi al termine dei quali viene confermato o sfiduciato dall'annuale Congresso Nazionale. Il suo mandato termina obbligatoriamente dopo sette anni. Convoca e coordina il Direttorio Nazionale.
Art.9 - Coordinamento Politico Nazionale
Il Coordinamento Politico Nazionale è la squadra di fiducia del Portavoce Nazionale, egli può nominarne o destituirne gli aderenti in qualunque momento senza alcuna ratifica del Direttorio Nazionale. Esso può essere composto dai seguenti membri:
1. Il Responsabile Organizzativo Nazionale
2. Il Responsabile Amministrativo Nazionale
3. Il Responsabile Ufficio Stampa Nazionale
4. Il Coordinatore degli Enti Locali Toscani
Tali cariche sono incompatibili con qualsiasi ruolo politico nel Fronte Toscano. I membri del Coordinamento Politico Nazionale possono essere economicamente retribuiti o rimborsati; hanno diritto di presenza e di parola all'interno del Direttorio Nazionale. Le competenze specifiche dei membri sono disciplinate dagli appositi regolamenti.
Art.10 - Comunita' Zoonali e Municipali
E' detta Comunità Zoonale la somma dei Soci residenti ed operanti in un insieme di Comuni amministrativi accumunati da un'unica realtà storica e/o geografica. E' detta Comunità Municipale la somma dei Soci residenti ed operanti all'interno di un singolo Comune amministrativo. I Soci Patrioti delle rispettive Comunità eleggono a maggioranza semplice i propri Portavoce tramite annuali Congressi Zoonali e Municipali.
Art.11 - Portavoce di Comunita'
Il Portavoce di una Comunità Provinciale, Zoonale o Municipale è eletto dai Soci Patrioti della propria Comunità. Le sue competenze sono disciplinate dagli appositi regolamenti. E' preclusa la sua destituzione per deliberazione di organi superiori o il commissariamento da parte degli stessi di una Comunità. Dura in carica dodici mesi al termine dei quali viene confermato o sfiduciato dall'annuale Congresso della propria Comunità. In caso di dimissioni, impedimento permante o decesso, la Comunità si riunirà straordinariamente a Congresso per l'elezione di un nuovo Portavoce, secondo i tempi e le modalità previste dagli appositi regolamenti.
Art.12 - Economia e Amministrazione
L'amministrazione economica del patrimonio del Fronte Toscano è disciplinata secondo il regolamento nazionale e i regolamenti delle Comunità. Il Responsabile Amministrativo Nazionale ne è il coordinatore e responsabile secondo le norme previste dal regolamento del suo ruolo.
Art.13 Elezioni Nazionali
Il Fronte Toscano rifiuta categoricamente la partecipazione alle elezioni politiche nazionali indette dalla Repubblica Italiana, la propria presenza o cooperazione con il Parlamento Italiano, la propria presenza o cooperazione con il Governo Italiano. Considerando una simile condotta assolutamente vana, se non controproducente, ai fini dell'autodeterminazione.
Art.14 - Elezioni Europee
Il Fronte Toscano accetta di presentare propri candidati alle elezioni europee, al fine di dare voce alle istanze di autodeterminazione del popolo toscano in seno al dibattito politico europeo, in accordo e cooperazione con gli altri popoli d'Europa.
Art.15 - Elezioni Amministrive
Il Fronte Toscano accetta di presentare propri candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e municipali indette dalla Repubblica Italiana, al solo scopo di governare le proprie Comunità, nell'obiettivo di donare ai toscani ciò che gli è stato tolto dallo Stato centrale: diritti, dignità, autodeterminazione.
Art.16 - Alleanze politiche
Il Fronte Toscano rifiuta ogni possibilità di accordo, alleanza o fusione con i partiti nazionali di qualunque impostazione ideologica o schieramento politico. Rigetta la logica della destra e della sinistra italiana. L'accordo o l'alleanza con un partito nazionale da parte di un proprio rappresentante politico sarà punita con la espulsione automatica ed immediata del Socio, è reputato accordo anche l'autenticazione delle raccolte firme elettorati.
Al contrario accetta e favorisce l'accordo politico con liste civiche e movimenti autonomisti alle elezioni amministrative; l'accordo politico e la confederazione con altri movimenti indipendentisti alle elezioni europee.
Art.17 - Gruppi consiliari
I Consiglieri eletti in Regione, Province, Comuni e Municipi hanno l'obbligo di costituirsi in Gruppo Consiliare e nominare un proprio Capogruppo. Il Capogruppo dovrà riferire sull'operato del proprio Gruppo Consiliare al Coordinatore degli Enti Locali Toscani.
Art.18- Iscrizione
Possono iscriversi al Fronte Toscano tutti i maggiorenni che, presentata regolare domanda di adesione alla propria Comunità di residenza, saranno reputati idonei dal Direttorio Nazionale tramite deliberazione a maggioranza semplice. Si impegnano ad osservare i doveri derivanti dal presente Statuto. Essi acquisiranno la qualifica di Socio. I minorenni potranno tesserarsi con il permesso anche di uno solo dei genitori, non avranno la possibilità di divenire Soci Patrioti sino al compimento della maggiore età.
La qualifica di Socio è incompantibile con la propria passata o presente adesione ad una società massonica. Così come con la propria presente adesione a società segrete, occulte o a sette religiose fanatiche. Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica ed immediata dell’associato.
I Soci si dividono in due categorie: Patrioti ; Sostenitori.
Art.19 - Soci
I Patrioti sono soci benemeriti, lo divengono di diritto dopo dodici mesi di tesseramento in caso di approvazione del Direttorio Nazionale, ratificata da una maggioranza di quattro quinti degli aventi diritto al voto. Godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo. I Sostenitori non hanno alcun diritto né di voto né di elezione interna al Fronte Toscano. Essi possono essere depennati con deliberazione a maggioranza semplice del Direttorio Nazionale, con conseguente impossibilità di una nuova iscrizione al Fronte Toscano.
Art.20 - Toscanita'
Il Fronte Toscano si impegna ad inserire nelle proprie liste elettorali, nella propria dirigenza, tra i propri soci, il numero maggiormente possibile di toscani autoctoni: nati in Toscana, figli e nipoti di toscani, residenti in Toscana. Per Toscana e per popolo toscano si intendono le dodici Comunitá provinciali enunciate nell'Art.5.
Art.21 - Provvedimenti disciplinari
Il Direttorio Nazionale è il solo organo preposto alle decisioni in merito alle qualifiche di Sostenitore e di Patriota. Il Patriota può ricevere il provvedimento detto di espulsione con deliberazione a maggioranza di tre quarti dal Direttorio Nazionale, con tale provvedimento egli perderà tutti i diritti acquisiti in precedenza come Socio Sostenitore e come Socio Patriota; può altresì ricevere il provvedimento detto di declassamento con deliberazione a maggioranza di tre quarti del Direttorio Nazionale, tornerà allora alla qualifica di Sostenitore.
Il presente Statuto sarà rivisto e perfezionato nel primo Congresso Nazionale del Fronte Toscano - Toscana Nazione.