Vediamo qualche chicca e cosa ne capiamo:
ACCERTAMENTO. SOMME LIQUIDATE DALLE ASSICURAZIONI. COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, devono comunicare per via telematica all’Agenzia delle entrate, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l’ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario-assicurato e dei soggetti le cui prestazioni, rese a favore della compagnia di assicurazione o dell’assicurato, sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
Le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato vengono definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
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NIENTE PIU’ LIMITI ALLA PRODUZIONE DI PANE E AL NUMERO DI PANIFICI:
con un norma del decreto legge viene abrogata la legge del 1956 che poneva un limite quantitativo alla produzione di pane e al numero dei panifici nei singoli comuni e prevedeva, inoltre, un regime autorizzatorio in capo alle Camere di Commercio. L’unico settore produttivo che ancora presentava barriere all’entrata sarà completamente liberalizzato. Da adesso in poi per aprire un panificio basterà presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) al Comune con l’attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.
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Con una norma del decreto legge si stabilisce che, fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico di passeggeri (in ambito comunale e intercomunale) che possano essere svolte in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti privati in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e morali.
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- NIENTE OBBLIGO DI RISPETTARE DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI
- STOP A REQUISITI PROFESSIONALI PER APRIRE NEGOZI CON ECCEZIONE PER BAR E RISTORANTI ED ESERCIZI ALIMENTARI
- LIBERTA’DI ASSORTIMENTO MERCEOLOGICO
1) si eliminano i requisiti professionali eventualmente previsti da leggi regionali per l’apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare.
2) si sopprime il parametro della distanza minima tra un esercizio ed un altro (norma ritenuta dalla dottrina fortemente restrittiva della concorrenza) ai fini della concessione dell’autorizzazione all’apertura di una determinata attività commerciale;
3) scompare ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, alla libera scelta dell’imprenditore di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale, ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori;
4) si eliminano i meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale, anche per tener conto della specifica segnalazione dell’Antitrust riguardo alla
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regolamentazione adottata in materia di commercio dalla Regione Siciliana. La regione Sicilia, infatti, ha stabilito che grandi catene di distribuzione non possono superare una certa quota di mercato.
5) si cancellano i divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale per l’effettuazione di vendite promozionali scontate all’interno dei singoli esercizi commerciali, fatta eccezione delle tradizionali vendite di fine stagione e delle vendite sottocosto.
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RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
una legge delega fissa i criteri della riforma
1) IL PRINCIPIO GENERALE PER L’AFFIDAMENTO SARÀ QUELLO DELLA GARA PUBBLICA
1) mediante procedure competitive ad evidenza pubblica si sceglie il soggetto per l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo di quelle in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad eccezione del servizio idrico, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici.
- l’affidamento diretto a società miste partecipate dall’ente locale resta consentito, eccezionalmente, laddove il ricorso a tali soluzioni sia motivatamente imposto da particolari situazioni di mercato secondo una analisi di mercato sottoposta al vaglio delle Autorità di regolazione.
- l’eccezionale ricorso diretto a società a partecipazione mista viene accompagnato da precise garanzie circa la stretta inerenza delle modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati agli specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive. Dovranno, inoltre, essere previste norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili situazioni di conflitto di interessi.
- non potranno acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza, le aziende municipalizzate che operano con affidamento diretto e le imprese partecipate da enti locali che usufruiscano di sussidi pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del ristoro degli oneri di servizio relativi ad affidamenti effettuati mediante gara, sempre che l’impresa disponga di un sistema certificato di separazione contabile e gestionale.
- la nuova disciplina riguarderà in via generale l’affidamento dei servizi pubblici locali e ad essa saranno armonizzate le norme dei singoli settori (rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas).
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ALIQUOTA IVA PER LE CONSUMAZIONI OBBLIGATORIE NEI LOCALI DA BALLO.
Nei locali da ballo ove si svolge attività di intrattenimento o di spettacoli viene frequentemente utilizzata la formula dell’ingresso libero con consumazione “obbligatoria”. Questa formula consente di fatto di eludere l’aliquota del venti per cento applicabile sul prezzo dell’ingresso nei locali da ballo. Nella sostanza il corrispettivo pagato per la consumazione “obbligatoria” è maggiorato e in molti casi stabilito in misura fissa, a prescindere dalla consumazione effettivamente richiesta, tale da costituire di fatto un corrispettivo unitario comprensivo anche dello spettacolo.
La disposizione chiarisce espressamente l’applicabilità dell’aliquota IVA del venti per cento alle consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo. Restano invece assoggettate all’aliquota del dieci per cento le consumazioni facoltative.
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