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COMUNICATO STAMPA e TESTO DEL NUOVO DECRETO (03-07-2006)
PESANTE ATTACCO DEL GOVERNO AI BENI CULTURALI
Il decreto testè approvato dall’ultimo Consiglio dei Ministri dà un colpo mortale alla conservazione ed alla valorizzazione degli edifici soggetti a vincolo, parte importantissima del patrimonio storico-artistico italiano, grande vanto del nostro Paese.
In totale spregio del programma di governo dell’ Unione, che a pag. 273 in materia di beni storico-artistici privati prevede il “riconoscimento e valorizzazione delle funzioni di sussidiarietà svolte dai privati rispetto a ville e dimore storiche attraverso un sistema di agevolazioni e incentivi fiscali”, con l’art. 37 commi 22, 23 e 24 del Decreto viene tolto agli edifici storico-artistici l’unico aiuto che fino ad ora è stato dato loro dallo Stato, e cioè una riduzione del carico fiscale sui redditi e sui valori patrimoniali dei medesimi, a fronte dei pesanti oneri giuridici ed economici che comporta il vincolo.
Si può discutere sulla razionalità del sistema ora vigente, ma l’equiparazione dei redditi degli edifici storico-artistici a quelli di ogni altro immobile non solo viola i principi Costituzionali affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 346/2003, ma gli stessi principi dello Stato di diritto, introducendo (a distanza di quindici anni) una norma interpretativa, e come tale retroattiva, in una situazione nella quale tutte le pronunce delle Supreme Magistrature sono state contrarie all’ interpretazione ora accolta dal governo.
Vengono così a cadere decine e decine di progetti di restauro già in corso, trattative volte alla valorizzazione di importanti complessi e di piccoli ma splendidi edifici che saranno così destinati a sicuro degrado ed inevitabile distruzione.
L’ Associazione Dimore Storiche Italiane si rivolge quindi a tutte le forze politiche ed a tutti gli uomini di cultura affinché tali norme vengano stralciate dal decreto e la questione sia oggetto di un apposito disegno di legge, previa audizione della nostra Associazione come richiesto nella passata Legislatura con voto unanime della Commissione Finanze della Camera su proposta dell’opposizione di allora.
Aldo Pezzana
Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane
TESTO DELLE NORME DEL DECRETO GOVERNATIVO CHE RIGUARDANO IL REGIME FISCALE DEGLI IMMOBILI STORICI VINCOLATI
Articolo 37
Recupero di base imponibile
… omissis ……
22 In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibita ad uso abitativo.
23. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all’ interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 ottobre 2006 senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell’imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell’ importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 ottobre 2006. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 ottobre 2007 ed il 31 ottobre 2008, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1° novembre 2006. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima , le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
24. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è soppresso il comma 2;
b) l’articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni , dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti , l’esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.




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