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  1. #1
    ardimentoso
    Ospite

    Predefinito Decreto Bersani - stralci dal testo

    Art. 3
    (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)
    1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
    a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienicosanitaria degli alimenti;
    b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
    c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi
    commerciali;
    d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
    e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
    f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali.
    2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
    4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

  2. #2
    ardimentoso
    Ospite

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    Art. 4
    (Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione di pane)

    1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto , sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
    2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienicosanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali.
    3. I comuni e le autorità competenti in materia igienicosanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
    4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

  3. #3
    ardimentoso
    Ospite

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    Art. 5
    (Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)

    1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui ll’articolo 9bis del decretolegge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile.
    2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
    3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decretolegge 27 maggio 2005, n. 87,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
    4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al
    dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.”.
    5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: “che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: “della provincia in cui ha sede la
    società”; al comma 1, lettera a), dell’articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: “distribuzione”.
    6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
    7. All’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.”.

  4. #4
    ardimentoso
    Ospite

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    Art. 6
    (Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi)

    1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
    “2bis. Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i Comuni possono bandire pubblici concorsi, nonchè concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltà
    di cui al primo periodo, i soggetti di cui all’articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all’80 per cento e non inferiore al 60 per
    cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.”.

  5. #5
    ardimentoso
    Ospite

    Predefinito

    Art. 7
    (Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati)

    1. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto ’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
    2. I commi 390 e 391 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

  6. #6
    ardimentoso
    Ospite

    Predefinito

    Art. 12
    (Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale)

    1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnicoprofessionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
    2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà,
    proporzionalità e leale cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì
    essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l’impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.


    sapete che significa la parte evidenziata?
    che ce fanno la foto pure per l'auotmobile parcheggiata in doppia fila o comunque dove non consentito(cioè ovunque).

  7. #7
    ardimentoso
    Ospite

    Predefinito

    Art. 18
    (Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile , del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo)

    1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’ articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2006.
    2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 20062008.
    3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 20062008

    pagano gli amici attori....

  8. #8
    ardimentoso
    Ospite

    Predefinito

    12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: “I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
    I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.”.

    sapete che significa?
    che per legge, da oggi in poi, dobbiamo avere necessariamente un conto corrente bancario e una carta di credito. TUTTI

  9. #9
    ardimentoso
    Ospite

    Predefinito

    27. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme
    di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all’anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l’ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
    cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006.

  10. #10
    ardimentoso
    Ospite

    Predefinito

    4. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al sesto comma, dopo le parole: “1.500 euro” sono aggiunte le seguenti: “; l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale”;
    b) all’undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: “Le rilevazioni e le evidenziazioni” sono aggiunte le seguenti: “, nonché le comunicazioni” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante
    ruolo.”.

    questo significa che ogni transazione bancaria(e visto il punto in precedenza, praticamente tutto) superiore ai 1500 euri deve essere comunicata all'anagrafe tributaria. che ci debbono fare?

 

 
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