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  1. #1
    vae victis
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    Predefinito Codice di procedura penale.Divieto pubblicazione atti.

    Articolo 114

    Divieto di pubblicazione di atti

    1. E` vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

    2. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell`udienza preliminare.

    3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E` sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

    4. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall`art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

    5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell`interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell`ultimo periodo del comma 4.

    6. E` vietata la pubblicazione delle generalità e dell`immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell`interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

    7. E` sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.




    Articolo 115

    Violazione del divieto di pubblicazione

    1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale (684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto Ë commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale Ë richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

    2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l`organo titolare del potere disciplinare.


    Quindi le "intercettazioni" pubblicate su Moggi,Vittorio Emanuele,Sottile ecc..ecc.. sono TUTTE ILLEGALI,inutile dire che si potevano pubblicare.

  2. #2
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    è vero ma questo vale fino a che sono sottoposte a segreto e poi la sanzione è irrisoria mi sembta 50 euro di multa o poco più

  3. #3
    vae victis
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    Citazione Originariamente Scritto da benfy
    è vero ma questo vale fino a che sono sottoposte a segreto e poi la sanzione è irrisoria mi sembta 50 euro di multa o poco più


    2. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti NON più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell`udienza preliminare.

    Certo che se la multa è 50 euro...

  4. #4
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    50 euro è la multa minima, ma comunque si rischia ben poco...

    Art. 684.

    PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE

    Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a
    guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di
    cui sia vietata per legge la pubblicazione, e` punito con l'arresto
    fino a trenta giorni o con l'ammenda da L. 100.000 a 500.000.
    There is no calamity greater than lavish desires.
    There is no greater guilt than discontentment.
    And there is no disaster greater than greed.

    Lao-Tzu

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da kingzorc
    2. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti NON più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell`udienza preliminare.

    Certo che se la multa è 50 euro...
    Non piu' coperti da segreto vuol dire che cmq prima erano segretati. Le intercettazioni di moggi o di vittorio emanuele eran segretate?

    Cristiano

  6. #6
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    E pensare che io farei pagare al magistrato competente e ai funzionari che han toccato i nastri in misura uguale per tutti una sanzione pari alla quota proporzionale dei danni subiti dal danneggiato necessaria a rifonderlo.

    Danni stabiliti da un tribunale neutrale, ovviamente. E rifusi per responsabilità oggettiva e dai diretti interessati, in ottemperanza a Costituzione:

    Art. 28.

    I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

    Perchè come è noto i magistrati per i loro errori non pagano, paga lo Stato, e poi se crede (ossia se rinviene dolo) puo' esercitare azione di regresso. Va da sè che non succede mai.

    Riportiamo lo Stato a Costituzione e prendiamo a calci i magistrati che fanno la guerra politica diffondendo intercettazioni e vanifichiamo i guadagni di un funzionario che divulgasse, imponendo che ripaghi PERSONALMENTE i danni.
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  7. #7
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    I provvedimenti che contengono le motivazioni degli arresti sono di dominio pubblico.

  8. #8
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    Mi ripeterò, ma continuo fermamente a pensare che le pene a chi viola le leggi sulla diffusione di materiale giudiziario e commette gravi atti illegali con conseguenza diffamatoria dovrebbero essere molto, ma molto , ma molto più pesanti. Non ritengo che ci voglia il carcere ma diciamo una 100.000 - 500.000 € più radiazione dall'ordine dei giornalisti e altre norme interdittorie potrebbero cominciare ad essere una pena ragionevole.

    In questo modo gli passerebbe la voglia ai giornalisti di corrompere i funzionari dei tribunali per farsi passare le informazioni secretate.

    Fine del problema.


    Lasciare questa situazione attuale di tolleranza è molto pericoloso e ci espone a linciaggi di piazza ordinati dal primo potente di turno che può usarli per eliminare i suoi nemici politici. E' una sottile forma di dittatura che sappiamo esseresi espressa spesso con svariati modi di eliminare gli avversari politici...

  9. #9
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    il problema non sono i giornalisti ma i magistrati e i funzionari.
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  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie
    il problema non sono i giornalisti ma i magistrati e i funzionari.
    Ma chi paga le tangenti è innocente ed è solo colpa di chi le riceve?
    I giornalisti pagano le tangenti ai funzionari e ai magistrati per avere le notizie!

    Parlo ovviamente in senso lato... ci sono tante forme di tangenti... dai soldi ai favori a chi più ne ha più ne metta... di certo i magistrati e i funzionari permettono fughe di notizie perchè, in generale, ne hanno un tornaconto...

    Visto che il reato si commette in due, e essendo nell'impossibilità di rintracciare funzionari e magistrati corrotti allora cominciamo dal corruttore che si firma con nome e cognome dopo ogni suo articolo... sarà lui stesso a condurci dal corrotto...

    certo che se l'altra opzione è pagare 50€ (e contemporaneamente avere un premio produzione dalla redazione della testata giornalistica 100 volte superiore) bhe allora la legge è una farsa e chiaramente non funziona...

    Ripeto... lasciare tutto così come è si può rivelare molto pericoloso...

 

 
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