Calciopoli: Juventus, motivazioni Corte federale
04/08/2006 18.06.42
(Il presidente della Corte federale Piero Sandulli)
(DS) - Milano, 4 agosto - Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte federale per il processo d`appello di calciopoli. Per quanto riguarda la Juventus, condannata alla retrocessione in Serie B, a una partenza da -17 nella prossima stagione, a tre giornate di squalifica del campo e alla revoca di due scudetti, lo sconto di pena di primo grado e` stato concesso, in pratica, sulla base dei criteri del `Lodo Petrucci` che consente di salvare una squadra dal fallimento per la sua `importante e prestigiosa storia sportiva`. Nel caso della Juventus `anche in riferimento all`apporto dato alla Nazionale`.
La Corte, riepilogate le `articolate contestazioni relative alla posizione della societa` Juventus che constano di molteplici addebiti`, si legge come, sulle basi della decisione dei giudici di primo grado che hanno tentato di surrogare `la gia` segnalata carenza di punibilita` in ambito federale dell’associazione di piu` persone al fine di commettere un indeterminato numero di illeciti`, anche la Corte stessa si sia affidata al principio `della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta, considerata una prima volta atomisticamente ed in se` [...] e riguardata cumulativamente ad altre condotte, nell’ottica finalistica che essa abbia realizzato l’attivita` rivolta all’alterazione di gare`.
Infatti la Corte respinge la teoria avanzata dalle difese della `condotta antidoverosa` reiterata, e sottolinea come, semmai, questa sia `un occasionale, di volta in volta da verificare, apporto causale alla realizzazione dell’illecito sportivo fornito da una condotta, comunque, espressiva di una trasgressione all’ordinamento sportivo`.
Il fatto che le intercettazioni in cui sono rimasti coinvolti l`ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi e l`ex ad Antonio Giraudo siano piu` numerose delle altre, e piu` evidenti, ha portato la Corte a sottolineare `una coppia di osservazioni che faranno riverberare i propri effetti differenziali rispetto alle posizioni di altri incolpati, societa` e singoli tesserati`. In pratica, la retrocessione della Juventus rispetto alle semplici penalizzazioni delle altre societa`, Fiorentina, Lazio e Milan, e` dovuta al fatto che `diversamente dalla situazione registrabile in altri capi di incolpazione, i due dirigenti in questione hanno manifestato piena ed incondizionata liberta` di azione senza che risultino, agli atti, momenti di coordinamento con altri organi amministrativi della societa` (costituendone essi il vertice) ed in particolare con la proprieta`. Questo non significa, in alcun modo, che le loro azioni non siano direttamente riferibili alla
societa` (cosi` superandosi la contraria difesa di questa), che ne era altrettanto direttamente beneficiaria e che non lo sarebbe stata se tali azioni non fossero state poste in essere`. In pratica, sottolinea la Corte, va distinto `l`operato di Moggi e Giraudo da quello di altri dirigenti sportivi (e` il caso di Mencucci ed Andrea Della Valle) la cui azione [...] non ha esplicato un grado di efficienza causale minimamente paragonabile a quella degli altri incolpati o ad essa assimilabile quanto a qualificazione giuridica`.
La seconda motivazione e` invece determinata dalla tesi difensiva avanzata dalla Juventus, secondo cui Moggi avrebbe agito per scopi mercantili suoi propri e non per l`interesse della societa`. A questo la Corte replica in perfetta linea con la Caf: `I primi giudici hanno affermato la responsabilita` di Moggi con esclusivo riferimento a condotte ed episodi positivamente refluiti o capaci di refluire sulla posizione sportiva della Juventus, sicche` nessun dubbio puo` sorgere circa l’inerenza dell’affermazione delle pesanti responsabilita` del dirigente al trattamento punitivo riservato alla Juventus. E’ pur vero che dagli atti del giudizio emerge la partecipazione di Moggi ad episodi costituenti oggetto di contestazione ad altre societa` ed altri tesserati (e` il caso della Fiorentina e dei suoi dirigenti) ed in nessun modo collegabili alla posizione della Juventus. Ma e` anche vero che, con riferimento ed essi, nessuna censura sportiva e` stata mossa a tale societa`, che, quindi, non ha subito alcun effetto sanzionatorio pregiudizievole. Semmai, tali partecipazioni dimostrano che Moggi, anche se agiva in proprio, era dotato di quel potere condizionante della correttezza di significative componenti del settore arbitrale di cui motivatamente parla la decisione impugnata ed al quale era necessario (metaforicamente) inchinarsi per sopravvivere nel mondo della Serie A e non vedere vanificati investimenti e patrimonio societario e non mortificare la buona fede e la passione degli ignari sostenitori`.
Insomma, la Corte basandosi sugli articoli 1 e 6 del Codice di Giustizia sportiva (quest`ultimo al comma 1 definisce l`illecito sportivo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad attuare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”), evidenzia come le reiterate condotte di `Moggi e Giraudo non potevano non sortire il risultato auspicato in riferimento agli allettanti vantaggi diretti ed indiretti offerti ai designatori (anche individualmente), all’ineffabile confidenza nei rapporti personali, alla pervasivita` della presenza dei dirigenti juventini nelle scelte riservate all’ufficio di costoro; al tempo stesso, l’idoneita` ex post delle condotte stesse, nella prospettiva dell’art. 6 CGS, si deduce, senza perplessita` alcuna, dalla supina predisposizione, mostrata dai designatori stessi (anche separatamente) a seguire le indicazioni di Moggi e Giraudo (in materia di designazione di assistenti,concertazione della formazione delle griglie, piena connivenza omissiva rispetto ad episodi minacciosi ed aggressivi di cui Moggi era stato autore). A questa stregua, la decisione impugnata va confermata (rimanendo, come esposto nella parte precedente, priva di conseguenze sul trattamento sanzionatorio per difetto di impugnazione, sul punto, la ritenuta ammissibilita` di concorso tra art. 1 ed art. 6 CGS per il caso di medesima condotta autonomamente valutabile nella doppia prospettiva)`. di conseguenza `Corretta e consequenziale e` l’affermazione della responsabilita` diretta della societa` rispetto ai fatti di cui e` stato ritenuto responsabile il suo rappresentante legale Giraudo`.
Il parziale differente trattamento nei confronti di `Mazzini, Pairetto, Lanese e De Santis` e` invece determinato dal fatto che `la configurabilita` dell’illecito ex art. 6 CGS non puo` che fondarsi su una prova solida ed al di la` di ogni ragionevole dubbio che l’atto umano oggetto di incolpazione riveli (oltre che la sua idoneita` al raggiungimento del risultato vietato) la volonta` dell’agente di realizzare, con dolo specifico, l’illecito`. In questo caso, vengono a mancare `elementi che consentano di affermare, con certezza, che gli appellati, tramite condotte pur deontologicamente reprensibili ex art. 1 CGS, [...] avessero un interesse chiaro, diretto ed inequivoco a favorire la Juventus, ne` una convincente prova, in tal senso, e` stata fornita o dedotta: resta il fatto in se` di condotte scorrette o sleali, ma cio` non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di determinare l’alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente`.
Venendo, infine, alle sanzioni, `da irrogare alla societa` Juventus`, in quattro pagine la Corte ha tenuto conto di numerosi fattori come il `carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei propri dirigenti, del conseguimento dell’obiettivo di condizionamento a proprio favore del settore arbitrale, dell’ulteriore vantaggio dell’alterazione della classifica e dell’ottenimento della vittoria del campionato, della rimarchevole ed irreparabile alterazione della parita` di condizioni di contendibilita` del titolo sportivo rispetto a molte altre squadre, del beneficio tratto dalle condotte dei propri dirigenti che, seppure non diano formalmente vita ad un “sistema”, solo per difetto della previsione dell’illecito sportivo associativo, sicuramente possiedono il carattere altamente inquinante della sistematicita` e della stabilita` organizzativa: l’aggregazione di tutti questi disdicevoli elementi e`, peraltro, addebitabile, tra tutti gli incolpati del presente procedimento, solo alla Juventus, cio` che ne rende incomparabile, in negativo, la posizione rispetto ad ogni altro`. Lo sconto di pena (30 punti di penalizzazione inflitti dalla Commissione d`appello federale contro i 17 della Corte federale stessa), sono pero` dovuti alla `importante e prestigiosa storia sportiva, di cui ha sempre percepito i frutti anche la prima squadra nazionale, della societa` (elemento di cui l’ordinamento sportivo tende, sempre piu` spesso, a tener conto, come dimostra il favore verso la riammissione in campionati immediatamente meno elevati, di quello di competenza, di societa` dichiarate, fallite, ma portatrici di un glorioso passato atletico) nonche` la rimozione, o la mancata opposizione alle dimissioni, dei dirigenti responsabili della condanna`
giuro non c'ho capito niente![]()
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