Art. 3
1. Per ottenere la carta di identità professionale di cui all’articolo 2 è necessario essere giornalista professionista, intendendosi con tale espressione l’avere per occupazione principale, regolare e retribuita, l’esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in una emittente radiofonica o televisiva o in una agenzia di stampa, anche quando le stesse abbiano diffusione prevalentemente o esclusivamente telematica.
2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti e possono richiedere la carta d’identità professionale:
a) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una data pubblicazione, emittente o agenzia, esercitino il giornalismo come occupazione principale e regolare, ricavandone le principali risorse necessarie alla loro esistenza;
b) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen, che operino come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente comma e di cui al comma 1;
c) i giornalisti italiani residenti all’estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;
d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che abbiano una occupazione giornalistica regolare.