IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare interventi di cooperazione allo
sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare
italiano partecipante alla missione United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano,
destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione, e' autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari
esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono
finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di
emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo
socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.
2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonche'
l'applicabilita' dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49.
Art. 2.
Missione militare
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro
186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano
alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United
Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione
1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
l'11 agosto 2006.
Art. 3.
Consigliere diplomatico
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di
euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano
di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere
diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa
alla missione di cui all'articolo 2.
Art. 4.
Indennita' di missione
1. Al personale militare impiegato nella missione di cui
all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura
attivata presso le Nazioni Unite, e' corrisposta l'indennita' di
missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le
modalita' e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a),
della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 5.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui
all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si
svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui
all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro
della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla
giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, commessi nel
territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui
all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che
partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.
Art. 6.
Rinvii normativi
1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:
a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b)
e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15;
b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n.
247.
Art. 7.
Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di
euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e
alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di
cui all'articolo 2.
Art. 8.
Base logistica ONU di Brindisi
1. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per
consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della
base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione
dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, pari complessivamente a euro 219.461.619 per l'anno
2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate tributarie, correlate al piu' favorevole andamento del
gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Rimborsi ONU
1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a
parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla
missione militare di cui all'articolo 2, determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di
ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria
di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella
stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante
decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze
informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite
previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Napoli, addi' 28 agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri


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