RAI/ IN SEI ARTICOLI DDL COSSIGA NAZIONALIZZA EMITTENZA RADIO-TV
L'ex presidente: diversamente irrisolvibile conflitto interessi
11-09-2006 149
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Roma, 11 set. (Apcom) - "Il problema del conflitto di interessi non può, senza grave pericolo per i diritti civili e politici dei cittadini, essere compiutamente risolto in termini di status e di relazioni pubbliche e private delle persone. Esso può essere risolto solo nell'ambito di una nazionalizzazione del servizio radio-televisivo e nella sua riorganizzazione su base pubblica o associazionista" . Sono le motivazioni, contenute nella relazione introduttiva, con le quali l'ex capo dello Stato spiega la sua decisione di depositare oggi a palazzo Madama un ddl per la nazionalizzazione pubblica dell'emittenza radio-tv dal titolo "Riorganizzazione del servizio radio-televisivo"
Sei gli articoli di legge proposti da Cossiga. - Art. 1. "E' riservata esclusivamente allo Stato la diffusione radio e televisiva ed anche su conduttori fisici di programmi destinati al pubblico nell'ambito del territorio della Repubblica o nell'ambito del territorio a due o più regioni, anche mediante il trasferimento per via non elettronica, la consegna e la riproduzione di mezzi fisici o elettronici di registrazione, in tempi anche diversi".
- Art.2 1."Lo Stato può concedere l'esercizio della attività di diffusione dei programmi di cui all'articolo 1 esclusivamente a uno o più enti pubblici costituiti dallo Stato o, nell'ambito di due o più regioni, anche a enti pubblici costituiti dalle Regioni, con leggi dello Stato e delle Regioni interessate, o a società cooperative di giornalisti, operatori e altri operatori del settore della comunicazione o a cooperative di utenti o consumatori o a società costituite da sindacati, partiti, movimenti o comunità religiose. 2.Gli statuti degli enti pubblici interregionali o delle cooperative concessionari debbono essere approvati dal Ministero delle Comunicazioni sotto il cui controllo operano".
- Art.3 "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge, norme per l'esproprio anche individuale di società, in qualunque forma costituita, e chiunque ne sia il proprietario, che svolgono le attività di cui all'articolo 1. 2.Fino al riordinamento del settore, in applicazione dell'articolo 2, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi gli atti di alienazione, acquisto, costituzione di garanzie e di fusione o incorporazione, sono nominati dal Ministro delle Comunicazioni commissari straordinari per ogni singola impresa. Essi potranno farsi coadiuvare da uno o più sub-commissari da loro nominati con il consenso del Ministro delle Comunicazioni".
Art. 4 - "Le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiovisivi previste dalla legge si applicano agli enti pubblici e alle società di cui agli articoli 1 e 2".
- Art. 5 "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento contenente le norme di attuazione e di esecuzione".
- Art. 6 "Agli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede con riduzione degli stanziamenti del Ministero della Difesa, con esclusione di quelli previsti per l'Arma dei Carabinieri".




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