Raccogliamo in questo thread le sentenze della Corte Suprema in materia costituzionale e giuridica.
Nota: il dibattito può invece avvenire nell'apposito thread già aperto
Sentenza n.1/2006
La Corte Suprema
chiamata su invito del Presidente Malik a esprimere il proprio giudizio sulla questione costituzionale sollevata dall'On.Danny, ovvero se il Presidente, che ha ritenuto di rinviare alla Camera delle mozioni approvate in Congresso, abbia o meno potere di rinvio delle stesse
preso atto che l'art.13 della Costituzione prevede che
"Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche."
preso atto degli interventi in merito della Presidenza tramite il Ministro Rick Hunter, e dell'On.Danny
rileva che
-Certamente l'art.13 si riferisce letteralmente a un potere specifico di rinvio delle leggi.
Ciò che va in questa sede accertato, è se si possa e debba tramite interpretazione ermeneutica estendere questo potere allo strumento delle mozioni.
Ciò che viene in primo luogo evidenziato, è che esiste indubbiamente un vuoto legislativo in merito. La Corte ha quindi preso in considerazione lo strumento interpretativo sistematico per verificare se tramite analogia iuris o criterio teleologico (c.d. volontà del legislatore) si debba intendere esteso tale potere al controllo sulle mozioni.
incidentalmente
Questa corte prende atto del fatto che il regolamento Congressuale, ovvero lo strumento che disciplina nell'attuale quadro normativo le mozioni, pur non prevedendo come la Carta Costituzionale una maggioranza qualificata avoca tramite l'art.13 in via esclusiva alla "Commissione per le riforme costituzionali e il regolamento del Congresso" la facoltà di modificarlo
Tale previsione di esclusività, sembrerebbe attribuire al regolamento natura, seppur non di rango costituzionale anche in considerazione delle diverse maggioranze previste, certamente di rango superiore alla legge ordinaria, ciò che sembra implicito nella previsione che la norma di rango ordinario non possa modificarlo.
Nell'accertare dunque la legittimità costituzionale dell'art.13, la Corte in sede di ricognizione si vede obbligata a
riconoscere al Regolamento Congressuale natura non costituzionale, ma allo stesso tempo "sovraordinata" alla legge ordinaria, con tutte le implicazioni e le conseguenze che questo può avere ora e in futuro
(deliberazione approvata all'unanimità)
incidentalmente
la Corte ha dovuto prendere in esame anche la natura giuridica della mozione.
In questo caso si ritiene che la mozione, così come disciplinata dall'art.5, e nel quadro più ampio del sistema giuridico Polliano, sia da considerarsi "atto avente forza di legge".
Infatti, la Corte non può che prendere atto che la Carta Costituzionale attribuisce al Congresso i seguenti poteri
-Emanare leggi
-Votare la dichiarazione di guerra e lo stato d'assedio.
-votare la fiducia al Governo
-proporre mozione di sfiducia al Governo.
Non ravvisandosi nella Carta Costituzionale una disciplina autonoma della mozione , due sono le strade possibili
-o ravvisare la illegittimità costituzionale dell'art.5 del regolamento congressuale che la disciplina, trattandosi di strumento normativo subordinato alla normativa costituzionale che non può dunque introdurre nuove attribuzioni in capo al Congresso
-o prendere atto che il Regolamento ha inteso semplicemente specificare un' ulteriore funzione dello strumento legislativo, ovvero quella della mozione, che può essere considerata come compatibile con l'ordinamento costituzionale solo una volta ravvisata la sua natura di "atto avente forza di legge", e, nello specifico, anche avente "natura" di legge.
Preso atto del quadro complessivo del sistema normativo Polliano, questa Corte
delibera
che la mozione così disciplinata dall'art.5 del regolamento è da intendersi come atto avente forza e natura di legge.
Preso atto di questa sostanziale coincidenza tra legge e mozione, che non ha natura diversa dalla prima, ma costituisce semplicemente una differente tipologia di strumento legislativo, la Corte può addivenire ad una decisione finale sulla questione principale sollevata in questa sede, e dunque
delibera
che essendo la mozione atto avente forza e natura di legge, e quindi equiparata ad essa essendone solo una particolare estrinsecazione, si deve ritenere che ad essa debba venire ipso facto esteso il potere di rinvio del Presidente disciplinato dall'art.13 della Carta Costituzionale.




