
Originariamente Scritto da
Malik
Andare in un'altro sito a sputtanarvi è legittimo.
No.
Un forumista che frequenta questo sito , a vostre spese, è legittimato a girare il web per rendervi ridicoli.
No.
Lo hanno stabilito due giudici della Corte Suprema di Pol.
Sì, ma non questo.
Ora tutti siamo legittimati a farlo.
Tu fallo, poi vediamo cosa è stato stabilito. Ti invito in particolare a rileggere l'ultima parte della sentenza.
Chiedo che la corte lo giudichi per vilipendio alla corte e alle istituzioni polliane, per alto tradimento della costituzione polliana, per "mammismo" e carenza di spina dorsale, per apologia di reato (se afferma che siamo tutti legittimati a farlo o sta incitando a delinquere o non ha nemmeno letto la sentenza...)e per ogni altro reato che la corte ritenga di intravedere nel suddetto intervento
Con la messe di insulti e scorrettezze che caratterizza la sua personale carriera forumistica sarebbe troppo semplice. Ci vorrebbe comunque una denuncia per cominciare, e sia chiaro che io non ho alcuna intenzione di denunciarlo. Ci fa bene, ricorda a chi di dovere "chi" cerca di usare la giustizia a fini politici e individua per opposizione chi difende principi elementari del diritto.
La sentenza del caso Gianfranco è un inno alla garanzia per l'imputato, a quelle corti che non si arrendono agli sciacallaggi mediatici e smontano con la logica le accuse. Senza negare l'evidenza, anzi sforzandosi di interpretare il dato normativo alla luce di un contesto evolutivo che merita una nuova e più potente prescrizione, come quella che la Corte ha definito nella sentenza, al fine di far restare il diritto cardine della convivenza.
Definire formalmente in modo scritto e preciso un diritto di rispetto per l'amministrazione, rinvenirlo dall'ordinamento ed imporne l'applicazione implicava senza alternativa la non punibilità di Gianfranco, perchè sarebbe stata una vergogna condannare qualcuno per un fatto non considerato reato fino a quel momento. L'art 7 della convenzione europea sui diritti umani, il 25 della cost Rep. e secoli di storia del diritto occidentale stanno a guardare quanto è accaduto qui, non si poteva cancellare un principio per soddisfare il tuo odio malik.
Detto questo io confido che l'amministrazione in questo momento ritenga tutt'altro che criminale o giustificatrice ma bensì sensata, forse anche saggia, questa sentenza. E sinceramente, se posso permettermi, della sua valutazione umorale, cioè quella non espressa nei canoni del diritto, sul punto poco mi importa e mi importerà, se dovrò scrivere altre sentenze intendo.
Se un Giudice guardasse non alla legge espressa [regolamento, comunicazioni] ma all'intenzione contingente, essenzialmente volubile, del legislatore farebbe un torto prima all'imputato e poi al legislatore.
L'amministrazione è la fonte suprema, da essa irradia l'ordinamento, non rispettarne lo spirito democratico, perchè si parla di un sito che è un esempio di bilanciamento e democraticità, e violentare un principio cardine, la non retroattività della legge penale, per blandirla o per tentare ingenuamente di soddisfare quello che tanti lacchè, suoi autonominatisi de facto "emissari" veri o presunti, ci fanno continuamente sapere in privato essere "la sua vera volontà", quando essa non ci ha mai detto niente, presumo per lasciarci la libertà di fare il nostro mestiere, sarebbe un torto in primis verso di essa, in secundis verso il suo lavoro.
Per quanto credo e per quanto posso io cerco di mantenere i tre indirizzi che espressi tanto tempo fa nella prima seduta della storia di questa Corte: inflessibilità, giusnaturalismo e favor libertatis. Sul terzo punto sarei disposto a cedere la mia carica all'istante, se mi venisse resa nota "l'illegittimità" della libertà di parola e pensiero. Quello che sostanzialmente i malik e compagnia bella continuamente invocano chiedendo punizioni smisurate per qualunque cretinata a prescindere dal fatto che essa sia o no prevista come reato.
Se condannare Gianfranco avesse significato violentare principi della Logica oltre che del diritto quella sentenza, questa sentenza, sarebbe oggi un disastroso precedente, che farebbe presagire una applicazione per singulti e umoralità della ragione a ciò che nelle camere di consiglio la corte dovrà da ora in avanti decidere, sarebbe la garanzia non solo della piena flessibilità della norma di diritto, non soltanto della piena politicità della Corte, ma anche del totale e candidamente affermato dileggio della razionalità in favore della demagogia.
A quel punto meglio il processo comunista cinese, meglio lo stadio e la folla. Consiglio il libro dei magistrati misiani, marrone e un terzo che non ricordo, "stato e costituzione in cina", perchè leggendo le parole di un comunista scatenato messo al controllo di una corte, che esalta il modello processuale cinese, dopo aver assistito ad una condanna a morte per acclamazione in uno stadio si comprenda come sia in primo luogo una necessità morale ed in secondo luogo una necessità funzionale il rispetto e la preservazione di una Corte che costituisca baluardo del diritto della razionalità e dell'equità contro le ire della folla.
Che la Folla sia scritto con la maiuscola gianniniana o con la minuscola più comune nulla cambia, il popolo bove non deve, non puo', sostituirsi alla ragione nella decisione sulla giustizia. Chi lo pensa sta violentando il reale spirito di questo sito, il quale è il primo e più forte strumento di educazione politica attiva di massa che mi risulti attivo in questi anni e disponibile generosamente a tutti, dai libertari ai comunisti. E non sto scherzando.
Perchè sia ribadito il concetto qui posterò la sentenza della Corte Suprema, invitando chi di dovere a non sollecitare più altro che in privato l'amministrazione, giacchè questo 3d sarà per essa sicuramente una notevole scocciatura da gestire. Non si dovrebbe discutere "sulla" ma discutere "con la" amministrazione, e farlo senza costruirci sopra spot politici.
Ronnie
Presidente della Corte Suprema
Testo della sentenza:
LA CORTE SUPREMA
composta dai Giudici:
C@scista
Livio
Ronnie
Presidente il Giudice Ronnie
Relatore il Giudice C@scista
Visto il ricorso del forumista Nelson contro il forumista Gianfranco: http://www.politicaonline.net/forum/...&postcount=232
Visto il disposto della sentenza di ammissione del ricorso del 21-09-2006
http://www.politicaonline.net/forum/...&postcount=137
Preso atto delle tesi dell'accusa rappresentata da Nelson e della difesa rappresentata da Liberal_
Preso atto dei capi di imputazione emersi nel contradditorio tra le parti
n°1: complotto eversivo volto al sovvertimento dell'ordinamento di Pol
n°2: atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei confronti dei moderatori
Rileva in merito al capo di imputazione n°1
- l'insussistenza in fatto e in diritto dell'ipotesi, giacchè il reato di complotto comporterebbe per sua stessa natura un accordo con terzi mentre nella lettera risulta presente una sola volontà.
Rileva in merito al capo di imputazione n°2
- la non provabilità piena e certa dei caratteri di ostilità, gratuità e di palesità delle posizioni suscettibili di costituire contestazioni, riferiti alle frasi esplicitamente oggetto di ricorso;
- in secundis la non sussistenza di atteggiamenti definibili propriamente ostili, palesi e gratuiti, non negando con ciò un tenore poco rispettoso dello scritto (il quale si considera a seguire in modo più approfondito).
Considera in diritto
La Corte, pur ritenendo non sia corretto parlare di posizioni o atteggiamenti che siano in senso proprio definibili ostili, gratuiti e palesi, con riferimento a quanto scritto rileva la sussistenza di una violazione minore non del disposto di cui al punto 1c ma di un implicito, eppure non meno cogente, dovere di rispetto verso l'operato della amministrazione del Sito che pervade necessariamente l'operato della comunità e ne garantisce l'ordine spontaneo. Tale principio fondamentale, rinvenibile sia dal tenore generale della legge scritta che dalla prassi amministrativa vigente, si estrinseca nel necessario contegno e nell'adozione di atteggiamenti rispettosi verso l'amministrazione del sito particolarmente in situazioni per le quali sia considerabile a rischio la sua buona reputazione.
Delibera
a maggioranza
La Corte, pur rilevando fino all'oggi la pregressa incertezza e dunque rimanendo nel pieno ossequio del principio fondamentale del nullum crimen sine lege scripta (da cui discende l'inevitabile non comminabilità di alcuna pena per la specifica violazione di un obbligo ancora non esplicato in modo chiaro), ammonisce in modo formale, ma privo di rilievo sanzionatorio, il forumista gianfranco per il comportamento futuro, e con egli tutta la comunità polliana. Sancisce inoltre fin d'oggi per parte propria la sanzionabilità futura, sulla base di questo precedente, di simili comportamenti ove abbiano a verificarsi. Assolve infine con formula piena l'imputato per i capi di imputazione n°1 e n°2.
Dato in POL addì 21-09-2006
Ronnie
Presidente della Corte Suprema