Dal sito di dagospia leggo che nei meandri degli articoli della finanziaria c'e' un riferimento alla riproduzione di articoli di riviste e di giornali:
Articolo 32 - (Riproduzione di articoli di riviste o giornali)
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.
Essendo nel decreto legge e' gia' operativa.
La norma e' molto generica e parla di qualsiasi mezzo.
Come funziona su POL?
Attento brunik che al prossimo trafiletto di giornale devi pagare l'editore![]()
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p.s. n.b. chissa' perche' poi pagare l'editore e non il giornalista...![]()




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