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  1. #1
    Tremendo
    Ospite

    Predefinito Giro di vite su Internet per decreto. Ribelliamoci!

    Giro di vite su Internet per decreto. Ribelliamoci!

    di Il Legno Storto, inviato il 06/10/2006



    Che internet fosse una strumento potentemente rivoluzionario e intrinsecamente liberale, già lo sapevamo: consente di estendere al mondo i nostri pensieri, di confrontarli con quelli degli altri, di comunicare a costi modesti e con una potenza di diffusione fino a ieri incredibile.

    Per quanto in Italia sia usato e quasi monopolizzato dalle sinistre e negletto dalle forze del Polo, che sembrano spesso credere che si tratti di una forma di televisione povera, internet è e rimane una creatura sospetta ed ambivalente per tutti coloro che hanno fissa in mente l'idea che qualcuno deve pensare e decidere che cosa sia meglio per noi, ed è comunque troppo incontrollabile e pericoloso perché l'attuale governo possa pensare davvero di inverstirci, avendo per giunta già a disposizione gran parte della scuola e dell'editoria tradizionale.

    Ma qui si va ben oltre, e non riusciamo a capire come sia possibile che una trovata simile passi sotto silenzio, per quanto sommersa nel bel mezzo delle normicine e dei mercimoni legislativi che accompagnano i giorni convulsi di una delle più pericolose finanziarie mai uscite dalla mente nostri legislatori. Un decreto legge recentissimo – una norma quindi già in vigore salvo conversione da parte del Parlamento – recita:

    Articolo 32 - (Riproduzione di articoli di riviste o giornali)

    1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

    “I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”. (Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006)

    Modificando la legge sul diritto d'autore, si stabilisce dunque l'obbligo di un pagamento per la riproduzione di articoli di attualità senza scopo di lucro, contrariamente a quanto prevedeva la precedente formulazione sul diritto d'autore che poneva come unico obbligo la citazione della fonte e dell'autore. La norma, vagamente incomprensibile perché non spiega se e come la Siae debba essere coinvolta nella quantificazione e nell'esazione del nuovo balzello, e perché sembra ignorare che se di diritti si deve parlare, occorrerebbe anche tener conto dei diritti degli autori, oltre che di quelli dell'editore, renderebbe – anzi rende – in sostanza onerosa la creazione di qualsivoglia rassegna stampa. Da quelle sui canali televisivi, a quella su Radio Radicale – ma loro sono stati ampiamente locupletati da un altro capitolo della Finanziaria – giù giù fino a Il Legno Storto. Eppure le rassegne stampa sono sempre state considerate una forma prestigiosa di pubblicità per l'autore e per la fonte citata, e prolungano l'efficacia e la leggibilità del pezzo nel tempo e nello spazio.

    Questa vera e propria follia dovrebbe essere giustificata dall'idea di recuperare qualche spicciolo in un momento in cui per finanziare le spese più strane si è fatta frenetica la gara a chi inventa nuovi cespiti: non è chiaro quanto ci guadagni l'erario, ma altrimenti perché collegare tutto alla Finanziaria?

    È poi un provvedimento dalla difficile attuazione e dai risultati certamente modesti sul piano delle entrate, che rischia però di far morire in un sol colpo una parte dello spirito e del senso di Internet, nel quale ci si è sempre mossi con l'idea che la diffusione delle idee e delle opere dell'intelletto dovesse essere sostanzialmente garantita come precondizione per una democrazia moderna. E in fondo, a ben vedere, forse è proprio per questo che il governo di Prodi, nella sua opera di restaurazione, ha voluto colpire anche Internet.

    Dal canto nostro, continueremo a informare i nostri lettori di quello che si pubblica di interessante sulla stampa italiana e straniera, citando ovviamente autori e fonte: verificheremo poi se il decreto vivrà abbastanza per avere una serie di norme attuative, o se non verrà spazzato via dalla ribellione che, immaginiamo, sarà forte e, speriamo, bipartisan.

    Fate circolare questo commento, anche lui potrebbe essere utile per indurre il Parlamento a non convertire in legge questo obbrobrio.

    Il Legno Storto

  2. #2
    Repubblica
    Ospite

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    Mi sa che io allora dovrò pagare tanti soldini....

  3. #3
    .
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    Però...

    rt. 32.
    Riproduzione di articoli di riviste o giornali
    1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
    comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la
    riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali,
    devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i
    suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le
    modalita' di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i
    soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle
    categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso
    le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

    http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/230/1.htm

    Art. 65
    1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
    2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.


    http://www.giustizia.it/cassazione/l..._41.html#ART65


    Va ad immettersi fra un articolo e l'altro, non li annulla...è poco chiaro.

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Repubblica Visualizza Messaggio
    Mi sa che io allora dovrò pagare tanti soldini....
    Propongo una colletta pro Brunik che dovrà pagare qualche milione di Euro ai giornali di Brelusconi di cui pubblica con dovizia le prime pagine!!!!!

 

 

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