tenju una curiosidadi...intzandus, poneus ki deu depu disterrai ca innoi no agatu traballu, deu innoi lassu po nai domus, sigumenti no bivu prus innoi, depu pagai afoghijus in prus de is sardus ki bivint innoi?


tenju una curiosidadi...intzandus, poneus ki deu depu disterrai ca innoi no agatu traballu, deu innoi lassu po nai domus, sigumenti no bivu prus innoi, depu pagai afoghijus in prus de is sardus ki bivint innoi?




ma ki disterru, no potzu abarrai residenti in sardinnya!![]()
e duncas mi dd'iat a depi pigai duas bortas a culu???? una ca seu dèpiu disterrai ca no seu arrennesçu a agatai traballu (is polìtigus funt fendi pagu po su traballu...) e in prus mi tocat a pagai puru de prus po una domu ki lassu innoi!!!!![]()
a mei no mi parit justu nudda nudda...


se non ho capito male vuoi sapere questo:
Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4
Art. 2
Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case
1. È istituita l’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.
2. L’imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) di fabbricati, siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai predetti fabbricati. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.
3. Soggetto passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
4. Non sono soggetti passivi dell’imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.
5. La plusvalenza di cui alla lettera a) del comma 2 è costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui alla lettera b) del comma 2 si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d’acquisto di partecipazione. La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili ai fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2, si calcola facendo riferimento ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio delle seconde case site in Sardegna nei tre chilometri dalla battigia marina e il totale dell’attivo di bilancio o rendiconto approvato.
7. L’imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto della cessione del fabbricato deve essere versata in tesoreria regionale entro venti giorni dalla data dell’atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. Negli stessi termini deve essere inviata alla Regione Sardegna, da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, utilizzando moduli approvati con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica. All’atto della cessione l’alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all’applicazione e al versamento dell’imposta nella tesoreria regionale nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del fabbricato.
Il notaio è comunque obbligato a comunicare alla Regione Sardegna entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, gli estremi dell’atto avente ad oggetto la cessione del fabbricato con le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2.
9. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 deve essere versata nella tesoreria regionale entro sessanta giorni dalla data della cessione. L’organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto trasferimento alla Regione Sardegna secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. Nel medesimo termine, l’organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell’imposta e mettere a disposizione, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8.
10. La Regione Sardegna dispone, ai fini del controllo dell’adempimento degli obblighi strumentali al regolare adempimento dell’obbligazione tributaria, dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell’Amministrazione regionale, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui è situato l’immobile ceduto.
11. Il recupero dell’imposta dovuta avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell’avvenuta cessione. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
12. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’articolo
15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o, in alternativa, instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme regolatrici dell’istituto contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997.
13. Le somme che risultano dovute sulla base della dichiarazione, unitamente agli interessi e alle sanzioni, e le somme liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 12 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all’Amministrazione.
14. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
15. Per l’omessa o infedele dichiarazione della plusvalenza conseguita si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta quali risultano dalla dichiarazione presentata o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato.
17. Alle sanzioni di cui ai commi precedenti è soggetto in luogo del cedente il notaio che, avendo ricevuto la provvista, non proceda alla presentazione della dichiarazione e/o al versamento tempestivo delle somme dovute.
18. Per la mancata comunicazione prevista al comma 8, il notaio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746. La medesima sanzione è irrogata nei confronti delle società titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali sui fabbricati di cui alla lettera a) del comma 2 le cui azioni o quote sono state trasferite, qualora l’organo amministrativo non provveda alla comunicazione di cui al comma 9.
19. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.


Detto ciò ........... no deppis pagai nudda


...pesso chi Perdu faeddait non de domos accurzu a mare!
si non ses residente, pacas ...abba de prus...luche de prus, ici de prus...e si torras a Sardigna..non est chi as "privileggi" ca si cheres "finanziamenti" depes aspettare 5 annos...
po non faeddare de sa legge che "agevola" si cheres "ristrutturare " sa domo...si non ses disterratu foras de Italia...non ses emigradu...e non solu....sa lista est longa


Una persona puo' tranquillamente essere residente in Sardegna od in qualsiasi altro posto e contemporaneamente essere domiciliato in Continente o in qualsiasi altro posto, quindi.................


quindi?


Quindi la seconda casa costa sempre di più. Ha dei costi differenti anche di imposta di acquisto. A Cagliari come a Roma è così.


1° quindi un emigrante se vuole puo' mantenere la residenza in Sardegna.
2° La seconda casa non è un bene primario, è sacrosanto che paghi di piu'