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Apparentemente potrebbe interessare anche i blogger, ma se osserviamo bene la disposizione unitamente al comma che lo precede nella legge sul diritto d'autore (legge 633/1941) e del suo successivo art. 70, osserveremo che non è così:
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
(...)
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Ecco perché la norma non interessa i blogger tra i soggetti passivi, ma gli editori nell'ambito della loro attività commerciale e degli accordi per i compensi di citazione, prima regolamentati con diritto privato a cui ora si aggiunge l'obbligo (forse per fini fiscali, forse per tutela dell'attività).
L'articolo 70 rimane invariato e libera i blogger nella loro attività di discussione o critica (libera manifestazione del pensiero, art. 21 Cost.), sia essa con riferimento politico, saggistico, satirico o allo scopo di insegnamento.
L'unico obbligo rimane quello di indicare il nome dell'autore, la data e la fonte. Ovvio!"