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  1. #1
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    Predefinito siamo tutti fuorilegge!

    ho trovato questo simpatico articolo

    Forse è il caso di portare a conoscenza cosa recita l'articolo della legge Italiana che tanto viene sbandierato in questo periodo a proposito dell'opportunità/possibilità/libertà, per la donne islamiche, di portare il tradizionale velo.

    Eccovi una volta per tutte l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.152 sulle disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
    Art.5
    E' vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentesi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

    Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da Lire cinquantamila a Lire duecentomila.

    La filosofia del legislatore è chiara e va a preservare la necessità di poter facilmente identificare eventuali, chiamiamoli così, malintenzionati che possano mettere in essere azioni contrarie alla legge e alle regole di comune convivenza civile.
    Ma al di la delle buone intenzioni, bisogna poi valutare la reale applicabilità di tale articolo, e il fatto che mai si sia avuta notizia di arresti e/o sanzioni dovute all'applicazione dello stesso la dice lunga sulla fattibilità della sua applicazione pratica.
    Sarebbe opportuno inoltre chiarire:
    1) cosa si intende per “pubbliche manifestazioni”
    2) cosa si intende per “impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso...”

    Interpretando alla lettera, è una pubblica manifestazione anche il mercato settimanale che si tiene in quasi tutte le città d'Italia; è una pubblica manifestazione anche fare gruppo e guardare la partita al bar (luogo aperto al pubblico); al limite è da considerarsi pubblica manifestazione anche il quotidiano vivere in comunità come passeggiare la domenica per i viali guardando le vetrine, chiacchierare col vicino di casa stando sulla pubblica via, arrabbiarsi al semaforo quando c'è colonna.

    Una interpretazione più elastica vuole che per pubbliche manifestazioni si intendano quegli eventi non quotidiani o riconducibili al quotidiano che coinvolgono un gruppo più o meno esteso di cittadini; pubblica manifestazione potrebbe in questo caso essere un comizio elettorale in piazza, una marcia di protesta, una fiaccolata di solidarietà e così via.

    Ma in entrambi i casi citati sopra, l'articolo 5 ci cade inesorabilmente sulla testa come una mannaia.
    Sì perché se prendiamo per buono ciò che il legislatore dice e cioè “...volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento...“, capite bene che in pieno inverno dovremmo lasciare a casa sciarpe, cappelli, stole, veli e quant'altro impedisca una perfetta identificazione del nostro viso; in estate sarebbero al bando persino gli occhiali da sole (notoriamente scuri a protezione degli occhi).
    Una ulteriore interpretazione delirante dell'articolo 5 potrebbe arrivare a definire fuorilegge i toupet, le parrucche, baffi e barba, il trucco delle signore, la tinta ai capelli, per non parlare del casco (obbligatorio) quando si circola per strada con un due ruote.

    Non sono dunque per nulla meravigliato che questo articolo di legge venga di fatto non applicato anzi, la cosa tende decisamente a confortarmi.
    Meno confortante è notare che la questione dell'identificazione personale in Italia venga demandata all'adozione di circolari ministeriali piuttosto che alla promulgazione di una legge ben fatta e che tenga conto dei mutamenti avvenuti negli usi e costumi Italiani dovuti, in parte all'ingresso nel nostro paese di cittadini stranieri, in parte alla naturale evoluzione di ogni società.

    Alcuni dettagli:
    Circolare n. 4/95 del 14 marzo 1995. Il Ministero dell’Interno autorizza l’uso del copricapo nelle fotografie destinate alle carte di identità di cittadini professanti culti religiosi che impongano l’uso di tali copricapo.

    Circolare del 24 luglio 2000. Il Ministero dell’Interno precisa che il turbante, il chador e il velo, imposti da motivi religiosi, “sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto” e pertanto tali accessori sono ammessi, anche in ossequio al principio costituzionale di libertà religiosa, purché i tratti del viso siano ben visibili.


    A questo punto e alla luce dei fatti, è quantomai singolare che certa parte della politica Italiana voglia utilizzare proprio l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975 n.152 allo scopo di regolamentare la possibilità o meno di portare il velo islamico da parte delle donne di fede musulmana, quando lo stesso articolo di legge potrebbe potenzialmente colpire ogni normale cittadino di questo paese.
    Ricordo con nostalgia quando le nostre nonnine, in tempi non tanto lontani, uscivano di casa coprendosi per pudore il capo col velo, magari andando a messa la domenica o al mercato; povere, chissà se sapevano di commettere un reato!
    fonte: http://inpolitica.net/index.php

    il prossimo che vedo con la parrucca si becca una denuncia

  2. #2
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    guarda che l'arresto non è la reclusione per arresto non è dentro nessuno

  3. #3
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da Muad'dib Visualizza Messaggio
    ho trovato questo simpatico articolo

    fonte: http://inpolitica.net/index.php

    il prossimo che vedo con la parrucca si becca una denuncia
    Tra le altre cose vi è un'analoga norma che già vietava il mascheramento nel testo delle leggi di pubblica sicurezza del 1933.

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Muad'dib Visualizza Messaggio
    ho trovato questo simpatico articolo

    fonte: http://inpolitica.net/index.php

    il prossimo che vedo con la parrucca si becca una denuncia
    allora vale pure per chi si trapianta i capelli?

  5. #5
    Speriamo non sia tardi
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    Da sottolineare che mentre questa norma parla solo delle manifestazioni, quella del 1933 è ancora più restrittiva:

    RD 18/06/1931 Num. 773
    Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

    (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). –

    Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1).

    Art. 85.

    E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

    Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1).

    E’ vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

    Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1).

    (1) L'ammenda originaria è stata così sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'entità della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

  6. #6
    Speriamo non sia tardi
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    A proposito, poteva essere sanzionato?



 

 

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