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    Liberale hayekiano
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    Thumbs up La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale



    La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
    Strumenti giuridici e processo decisionale

    terzo pilastro dell'Unione europea riguardava, nell'originaria formulazione del Trattato di Maastricht, la cooperazione nel settore della giustizia e affari interni, disciplinata dal titolo VI del trattato. Il Trattato di Amsterdam ha poi comunitarizzato, spostandoli nel Trattato CE (nuovo titolo IV), alcuni dei settori originariamente rientranti nel terzo pilastro (in particolare le materie dell'immigrazione, dell'asilo, del controllo delle frontiere e la cooperazione giudiziaria in materia civile). Il terzo pilastro perde così la denominazione GAI (giustizia e affari interni) e diventa 'cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale'.

    Obiettivi della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
    L'articolo 29 del Trattato UE dispone che 'l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevedendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia'.

    Strumenti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
    Il Consiglio dell'Unione europea può adottare, all'unanimità, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, i seguenti tipi di atti:

    Posizioni comuni
    Definiscono l'orientamento dell'Unione su una questione specifica. Si tratta, in sostanza, di atti configurabili come linee guida e che hanno l'obiettivo di consentire alle varie autorità nazionali di comportarsi allo stesso modo rispetto ad una determinata questione.

    Decisioni-quadro
    Sono il principale strumento utilizzato per il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari dei diversi Stati membri. I loro effetti sono molto simili a quelli delle direttive comunitarie, in quanto, pur essendo vincolanti per gli Stati membri relativamente ai risultati da ottenere, lasciano alle competenti autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi da utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le decisioni-quadro non hanno efficacia diretta.

    Decisioni
    Strumento giuridico volto principalmente alla disciplina della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Come la decisione-quadro non ha efficacia diretta all'interno delle legislazioni degli Stati membri, ma una volta adottata è vincolante. Le misure necessarie per darvi attuazione a livello dell'Unione europea sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

    Convenzioni
    Si tratta dello strumento classico di diritto internazionale per la regolamentazione dei rapporti tra Stati. La convenzione è adottata dal Consiglio all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, e quindi dagli Stati membri secondo le loro norme rispettive. Una volta adottata da almeno la metà degli Stati membri, la convenzione entra in vigore per detti Stati.

    Accordi internazionali
    Si tratta di atti la cui adozione non è esplicitamente disciplinata nell'ambito del terzo pilastro. Infatti l'articolo 38 del Trattato UE semplicemente rimanda agli analoghi accordi che possono essere conclusi nel settore della Politica estera e di sicurezza comune, in base all'articolo 24, che stabilisce che 'quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza'.

    Il processo decisionale
    Per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni nel terzo pilastro dell'Unione, resta centrale il ruolo del Consiglio a cui è affidata l'adozione degli atti normativi (art. 34 del Trattato UE). Alla Commissione spetta un potere di iniziativa nella proposizione degli atti normativi, potere che condivide con gli Stati membri. Il Parlamento europeo mantiene il potere di rivolgere al Consiglio interrogazioni e raccomandazioni e di svolgere un dibattito annuale generale sul tema, ma soprattutto si vede riconosciuto un potere generale di esprimere un parere consultivo per l'adozione delle decisioni e delle convenzioni emanate dal Consiglio (art. 39 del Trattato UE).

    Ruolo della Corte di giustizia
    Nel terzo pilastro viene individuata anche la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione delle convenzioni e sulla validità ed interpretazione degli atti di applicazione (art. 35 del Trattato UE). Tale competenza non è automatica, ma occorre una specifica dichiarazione in tal senso effettuata dagli Stati membri. Alla Corte, in secondo luogo, è affidato una sorta di controllo di legittimità sulle decisioni-quadro e sulle decisioni che, similmente a quanto previsto dall'articolo 230 del Trattato CE, sollevino le perplessità di uno Stato membro o della Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato o sviamento di potere. La Corte è, infine, anche competente a dirimere le controversie tra Stati membri e tra Stati membri e Commissione concernenti l'interpretazione o l'applicazione degli atti previsti dall'articolo 34 del Trattato CE.

    La cooperazione rafforzata nell'ambito del terzo pilastro
    Nel campo del terzo pilastro sono state modificate le disposizioni dell'articolo 40 del Trattato UE per una cooperazione rafforzata. Questo articolo specifica che una tale cooperazione deve permettere all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In secondo luogo il Trattato di Nizza amplia l'esercizio della competenza della Corte di giustizia in materia.
    Il nuovo articolo 40 A descrive la procedura di attivazione della cooperazione rafforzata. Gli Stati membri che prevedono di instaurare una cooperazione rafforzata inoltrano una domanda alla Commissione, la quale elabora una proposta per il Consiglio. Sulla base della proposta della Commissione o su iniziativa di otto Stati membri, il Consiglio dà la sua autorizzazione, deliberando a maggioranza qualificata dopo aver consultato il Parlamento. Il nuovo articolo 40 B precisa la procedura relativa alla successiva partecipazione di uno Stato membro. La decisione spetta al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.
    Il liberalismo è la suprema generosità.

  2. #2
    JohnMill
    Ospite

    Predefinito

    Interessante.

 

 

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