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  1. #1
    simsalabin
    Ospite

    Predefinito Parliamo un pò di Irpef


    ALIQUOTE IRPEF
    (importi in euro)

    fino al 2004
    per dichiarazione UNICO/2005
    dal 2005
    per dichiarazione UNICO/2006
    Scaglioni di redditoAliquota per scaglionefino a 15.00023%
    (sul massimo = 3.450)oltre 15.000
    fino a 29.000
    29%
    (3.450 + 29% su parte oltre 15.000)oltre 29.000
    fino a 32.600
    31%
    (7.510 + 31% su parte oltre 29.000)oltre 32.600
    fino a 70.000
    39%
    (8.626 + 39% su parte oltre 32.600)oltre 70.00045%
    (23.212 + 45% su parte oltre 70.000)
    Scaglioni di redditoAliquota per scaglionefino a 26.00023%
    (sul massimo = 5.980)
    oltre 26.000
    fino a 33.500
    33%
    (5.980 + 33% su parte oltre 26.000)oltre 33.500
    fino a 100.000
    39%
    (8.455 + 39% su parte oltre 33.500)oltre 100.00043% (*)
    (34.390 + 43% su parte oltre 100.000)
    (*) = 39% + 4% contributo solidarietà)
    Deduzione dal 2003 per assicurare la progressività dell'imposta
    Per assicurare la progressività dell'imposta a seguito dell'introduzione delle nuove aliquote e per creare una cosiddetta "no-tax area" (cioè un imponibile minimo escluso dall'Irpef) è stato introdotto un meccanismo che complica un poco la possibilità di effettuare conteggi rapidi dell'imposta.
    Dal reddito complessivo aumentato di eventuali crediti d'imposta sui dividendi e al netto degli oneri deducibili, va dedotto un importo di 3.000 euro.
    Tale deduzione è aumentata a:
    7.500 euro per i redditi di lavoro dipendente;
    7.000 euro per i redditi di pensione
    4.500 euro per i redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di professioni.
    Queste deduzioni (dai 3.000 euro minimi per tutti ai 7.500 euro per i dipendenti) diminuiscono in funzione del crescere del reddito, fino ad azzerarsi completamente e naturalmente non sono cumulabili.
    Occorre applicare una formula che sostanzialmente è la seguente:
    26.000 importo fisso
    + deduzione di cui sopra (da 3.000 a 7.500 a seconda del tipo di reddito percepito)
    + oneri deducibili (*)
    - reddito complessivo
    = TOTALE

    Se TOTALE diviso 26.000 dà un risultato pari ad 1 o maggiore di uno, la deduzione spetta per intero;
    Se TOTALE diviso 26.000 dà un risultato di zero o minore di zero, la deduzione non spetta;
    Se TOTALE diviso 26.000 dà un risultato tra 0,0001 e 0,9999 la deduzione spetta in proporzione.
    NOTA: il rapporto di deduzione va utilizzato considerando le prime 4 cifre decimali con troncamento, non con arrotondamento: es. 0,654689 va considerato come 0,6546

    Esempio per un lavoratore dipendente:
    reddito di lavoro dipendente 14.000 euro, reddito prima casa 250 euro, oneri deducibili 1000 euro.
    26.000
    + 7.500 deduzione di cui sopra
    + 1.000 oneri deducibili (*)
    - 14.250 reddito complessivo = 14.000 + 250
    = 20.250

    20.250 diviso 26.000 = 0,7788
    deduzione spettante = 7.500 x 0,7788 = 5.841 euro da detrarre dal reddito complessivo.

    (*) ATTENZIONE: nell'esempio sopra riportato per oneri deducibili si intendono quelli riportati nella tabella successiva. Dal 2005 va considerata anche la deduzione per carichi di famiglia mentre fino al 2004 si aveva una detrazione per i familiari a carico.
    Si veda la parte seconda per il completamento del calcolo a partire dal 2005.

    Esenzioni IRPEF
    L'imposta non è dovuta se il reddito complessivo è formato esclusivamente da uno o più dei seguenti redditi:
    - redditi di pensione fino a 7.500 euro
    - redditi di terreni fino a 185,92 euro
    - reddito dell'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale.
    Se il reddito complessivo è formato da uno o più dei suddetti redditi, e quello di pensione è superiore a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta che eccede eventualmente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

    Dal 2003, con l'introduzione della "no tax area", e ancora di più dal 2005, con la nuova formulazione delle deduzioni per carichi di famiglia, possono verificarsi casi in cui la tassazione con le regole attuali è meno conveniente di quella precedente.
    Per tale motivo è stata introdotta la cosiddetta "clausola di salvaguardia" in base alla quale il contribuente può calcolare le imposte per il 2003 e 2004 utilizzando le regole in vigore al 31/12/2002 (anno precedente alla "no tax area") se più favorevoli.
    La Finanziaria 2005, introducendo le nuove deduzioni per i carichi di famiglia, riprende la clausola di salvaguardia per il solo anno 2005: quindi il contribuente potrà calcolare l'imposta relativa al 2005 con le nuove regole o con quelle in vigore al 31/12/2004.

    Si ricorda che alle aliquote sopra indicate vanno sommate le addizionali locali con aliquote variabili.

    ONERI DEDUCIBILI 2004 e 2005
    Sono oneri direttamente deducibili dal reddito complessivo. Diminuiscono pertanto il reddito imponibile sul quale viene conteggiata l'imposta lorda. Non possono superare il reddito complessivo.
    Esistono altre detrazioni per condizioni particolari.
    ONERE
    DESCRIZIONE
    deducibilità
    Contributi previdenziali e assistenziali obbligatoricontributi previdenziali-assistenziali di commercianti e artigiani; contributi alle Casse professionali; quota a carico dei collaboratori coordinati e continuativi
    100%
    Contributi per fondi pensioni integrativecontributi per previdenza complementare versati da lavoratori autonomi e imprenditori 12% reddito del lav. aut. o impresa con massimo di € 5.164,57Contributi ed erogazioni a istituzioni religioseIst. Centrale sostentamento Clero cattolico - Unione Ital. Chiese Avventiste - Assemblee di Dio in Italia - Tavola Valdese - Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia - Chiesa Evangelica Luterana in Italia - Comunità ebraichefino a € 1.032,91Contributi a Paesi in via di sviluppocontributi ad organizzazioni riconosciute idonee dal Ministero degli esteri con Legge 49/19872% reddito complessivo in alternativa a erogazioni a ONLUS in oneri detraibiliContributi per collaboratori domestici e per assistenza personale e familiarecontributi versati per i domestici e per gli addetti ai servizi personali o familiari (es. colf, baby sitter e assistenza ad anzianifino a € 1.549,37Spese mediche e per assistenza specifica a portatori di handicapspese mediche e per assistenza infermieristica e riabilitativa, per personale con qualifica professionale dedicato all'assistenza alla persona, ad attività di animazione o terapia occupazionale100%
    escluse quelle in oneri detraibiliAssegni periodici al coniugestabiliti dal giudice per separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento di matrimonio. Sono esclusi gli assegni per il mantenimento dei figli100%Rendite, vitalizi e assegni periodici e alimentaricorrisposti per testamento o donazione o per provvedimento del giudice100%Canoni, livelli e censigravanti sugli immobili inclusi nel reddito complessivo100%Indennità perdita avviamentocorrisposta all'inquilino per cessazione di contratti di locazione ad uso non abitativo100%Somme restituite al soggetto erogatore e che hanno concordo a formare il reddito in anni precedenti100%Spese per pratica adozionedi minori stranieri 50%Abitazione principalededuzione annuale per abitazione e relative pertinenze (in proporzione a quota e periodo di possesso) intera rendita catastaleSpese per micro-asili e nidi nei luoghi di lavorosostenute dai genitori e gestiti da Comune, datore di lavoro e coop. sociali convenzionatefino a € 2.000


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    FAMILIARI A CARICO
    detrazione fino al 2004 - deduzione dal 2005

    Per chiarezza si ribadisce ancora una volta la differenza fra deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta:
    > per deduzione (o anche onere deducibile) si intende un importo che va a diminuire il reddito lordo del contribuente; sul reddito al netto di tali deduzioni (reddito imponibile) si calcolano le imposte applicando le aliquote vigenti;
    > per detrazione d'imposta (o anche onere detraibile) si intende un importo per spese sostenute e riconosciute che vengono detratte dall'imposta dovuta dopo averla calcolata sul reddito imponibile.

    Sono considerati a carico:
    - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
    - i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) senza limiti di età anche se non conviventi con il dichiarante o residenti all'estero
    (art. 12 del Tuir modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 446/97 - C.M. n. 3/E del 9/1/1998)
    - ogni altra persona a carico (es. i nipoti, i genitori compresi quelli naturali e adottivi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle ed i nonni) perché conviventi con il dichiarante o percettori di assegni alimentari non stabiliti dall'autorità giudiziaria.

    In tutte le fattispecie, i suddetti familiari sono considerati a carico solo se il loro reddito complessivo non supera Euro 2.840,51.
    La detrazione per figli e altre persone a carico può essere ripartita fra i coniugi (o tra coloro che ne hanno diritto) in misura diversa in proporzione alle spese effettivamente sostenute (dal 2005 anche in base ad un calcolo di convenienza). Se spetta ad esempio a due contribuenti, la quota non utilizzata da uno non può essere recuperata dall'altro.
    Le detrazioni sono riportate nella misura spettante all'anno. Spettano per mesi interi in cui i familiari sono stati a carico del contribuente comprendendo il mese intero in cui il fatto si è verificato o è venuto a cessare.
    Per il 2004, come tutte le detrazioni, non possono superare l'imposta lorda dovuta.
    Per il 2005, occorre considerare il reddito del contribuente e applicare una formula simile a quella già vista nella prima parte per la "no tax area" con l'importo fisso variato a 78.000.
    Tutti gli importi sono in euro.

    CONIUGE A CARICO
    redditi 2004 (UNICO/2005)redditi 2005 (UNICO/2006)
    CONDIZIONI
    detrazione reddito complessivo del dichiarante: fino a 15.494546,18oltre 15.49 e fino a 30.987496,60oltre 30.987 e fino a 51.646459,42oltre 51.646422,23
    Deduzione teorica massima
    3.200,00
    L'importo effettivo di deduzione dipende dal reddito del contribuente
    FIGLI A CARICO
    20042005
    N° FIGLI
    REDDITO COMPLESSIVO
    detrazione
    per 1° figlio
    per ognuno
    dei successivi
    1
    fino a 36.152 516,46 - oltre 36.152 e fino a 51.646 303,68 - oltre 51.646 285,08 - 2fino a 41.317 516,46 516,46 oltre 41.317 e fino a 51.646 303,68 336,73 oltre 51.646 285,08 285,08 3fino a 46.481 516,46 516,46 oltre 46.481 e fino a 51.646 303,68 336,73 oltre 51.646 285,08 285,08
    4 o più
    per qualsiasi importo 516,46 516,46
    > Per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è di 774,69 euro qualunque sia il reddito complessivo del contribuente.
    > Se manca l'altro genitore, per il primo figlio si applica la detrazione per il coniuge a carico se più conveniente.
    > Per ogni figlio minore di 3 anni spetta una ulteriore detrazione di € 123,95 purché non non gli sia già stata attribuita:
    - la detrazione per il coniuge mancante
    - la detrazione di € 516,46
    - la detrazione per portatore di handicap.

    Deduzione teorica massima per:
    Ogni figlio
    2.900,00

    Ogni figlio minore di 3 anni
    3.450,00

    Primo figlio se manca un genitore
    3.200,00

    Per ogni figlio portatore di handicap
    3.700,00
    L'importo effettivo di deduzione dipende dal reddito del contribuente
    ALTRE PERSONE A CARICO
    20042005
    REDDITO COMPLESSIVO
    Detrazione
    Fino a 51.646
    303,68
    oltre 51.646
    285,08

    Per ogni familiare a carico
    2.900,00
    L'importo effettivo di deduzione dipende dal reddito del contribuente
    Il calcolo per addivenire all'importo effettivo per il 2005 delle deduzioni spettanti per i carichi di famiglia ricalca quello per la determinazione della "no tax area" riportato nella parte prima con la variazione dell'importo fisso da utilizzare per i conteggi che ora è 78.000 invece che 26.000.
    La formula è la seguente:
    (78.000 + deduzioni teoriche per familiari + oneri deducibili - reddito complessivo) : 78.000
    Se il risultato è uguale o maggiore di 1 la deduzione per familiari a carico spetta per intero;
    se il risultato è pari o inferiore a 0 la deduzione non spetta;
    se il risultato è compreso fra 0 e 1 la deduzione spetta moltiplicando il suo importo per tale risultato.

    Per capire meglio quanto sopra si supponga un contribuente con i seguenti dati:
    - Lavoro dipendente per intero anno: euro 20.000
    - Rendita catastale abitazione principale in proprietà: euro 200
    - Coniuge a carico: deduzione teorica euro 3.200
    - Un figlio a carico di 2 anni (ded. teor. 3.450) ed uno di 5 anni (ded. teor. 2.900)
    - Altri oneri deducibili (es. contributi a chiesa cattolica o altro) di 100 euro
    Reddito lavoro dipendente20.000 Rendita catastale abitazione200 REDDITO COMPLESSIVO 20.200Oneri deducibili: Abitazione 200 + contributi 100 300Coniuge a carico (ded. teorica)3.200 Figli a carico (ded. teorica 3.450 + 2.900)6.350 TOTALE DED. TEORICA PER FAMILIARI 9.550
    Calcolo deduzione effettiva per familiari:
    78.000 Importo fisso
    + 300 Oneri deducibili
    + 9.550 deduzioni teoriche per familiari
    - 20.200 reddito complessivo
    = 67.650

    67.650 : 78.000 = 0,8673076923 da considerare 0,8673
    Ded. teorica familiari 9.550 x 0,8673 = 8.282,79 ded. effettiva per familiari
    ESEMPIO DI CALCOLO COMPLESSIVO DEL REDDITO IMPONIBILE
    (integrandolo con la "no tax area" (vedi parte prima)

    deduzione teorica per lavoro dipendente: 7.500 euro
    26.000
    + 7.500 deduzione "no tax area" per lavoro dipendente per intero anno
    + 300 oneri deducibili
    - 20.200 reddito complessivo
    = 13.600

    13.600 : 26.000 = 0,52307692 da considerare 0,5230
    Ded. teorica per lavoro dipendente 7.500 x 0,5230 = 3.922,5
    Reddito lavoro dipendente20.000 Rendita catastale abitazione200 REDDITO COMPLESSIVO 20.200Oneri deducibili: Abitazione 200 + contributi 100300 Deduzione effettiva per familiari (vedi sopra)8.283 Deduzione effettiva "no tax area" lavoro dipendente3.922 TOTALE DEDUZIONI - 12.505REDDITO IMPONIBILE 7.695IMPOSTA LORDA DAL 1/1/2005 (7.695 x 23%) 1.770Detrazioni di imposta (vedi parte terza) presupposte zero - 0IMPOSTA NETTA 1.770
    Non vengono effettuati confronti con la tassazione relativa ai redditi 2004 in quanto si va da consistenti risparmi di imposta a differenze minime a seconda delle combinazioni di redditi e oneri deducibili.
    Dal 2005 nell'ambito delle spese "di famiglia" è ammessa una deduzione teorica massima di 1.820 euro per gli addetti all'assistenza personale (cosiddetti "badanti") di persone non autosufficienti. Nel caso le spese siano sostenute da persone diverse dal soggetto non autosufficiente, la deduzione spetta anche se il familiare non è a carico o non è conviventi.
    E' considerato non autosufficiente chi ha bisogno di sorveglianza continua o non è in grado di svolgere atti della vita quotidiana (vestirsi, assumere alimenti, deambulare). E' sufficiente che la persona ricada in una di queste casistiche per fruire della deduzione (o la fruiscano coloro che sostengono la spesa di assistenza) purché la situazione risulti da certificazione medica. Naturalmente la detrazione non è fruibile per soggetti (es. bambini) per i quali la non autosufficienza non sia collegata a patologie.
    Per usufruire della deduzione occorre una documentazione di spesa che può essere costituita anche da una ricevuta firmata da chi presta l'assistenza e che contenga:
    - dati anagrafici e codice fiscale di chi effettua il pagamento
    - dati anagrafici e codice fiscale di chi presta l'assistenza
    - la spesa sostenuta
    - dati anagrafici e codice fiscale del familiare a cui l'assistenza è prestata.
    La formula per calcolare la deduzione effettiva è simile a quella vista per i carichi familiari:

    (78.000 + deduzione 1820 + deduzioni per familiari + oneri deducibili - reddito complessivo) : 78.000.
    Anche in questo caso se il risultato è pari o superiore a 1, la deduzione spetta per intero, se pari o inferiore a zero, non spetta ed infine se compreso fra 0 e 1 spetta una deduzione pari a 1.820 per il risultato stesso.
    La nuova deduzione si aggiunge all'onere deducibile (vedi parte prima) per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.


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    Per questi oneri o spese spetta una detrazione d'imposta. A differenza quindi degli oneri deducibili che diminuivano direttamente il reddito complessivo portando al reddito imponibile, questi oneri vanno a diminuire l'imposta lorda già calcolata.
    Per gli oneri detraibili, è riconosciuta una percentuale sull'ammontare delle spese sostenute che a loro volta possono essere limitate ad un valore massimo.
    Tale percentuale è il 19% della spesa detraibile o del suo limite massimo.

    Tutte le spese e gli oneri devono essere stati effettivamente sostenuti (cioè pagati) nell'anno relativamente al quale si portano in detrazione.
    Esistono altre detrazioni per particolari condizioni.
    ONERE O SPESA
    CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE E TIPO DI SPESA
    LIMITE SU CUI
    APPLICARE 19%
    Spese sanitariespese chirurgiche, prestazioni specialistiche, protesi dentarie e sanitarie, occhiali, spese per farmaci e analisi, spese mediche generiche, spese non direttamente deducibili dal reddito (vedi parte prima) sostenute per se o per le persone a carico del contribuente
    parte eccedente euro 139,11
    Mezzi per deambulazionespese per mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al sollevamento per i portatori di handicap, arti artificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per eliminazione di barriere archietettoniche interne o esterne alle abitazioni. Sono riconosciuti come mezzi di locomozione anche i cani guida con un limite di spesa fino a 1 milione
    100%
    Veicoli adattati per portatori di handicapmotoveicoli e autoveicoli speciali: per questi ultimi la detrazione spetta una volta ogni 4 anni e nel limite di euro 18.075,99Intero importo
    € 18.075,99
    Spese veterinariele spese veterinarie documentate (fatture) fino a euro 387,34 per la parte che eccede il limite a fianco. La detrazione spetta per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportivaparte eccedente euro 139,11Interpretariato per sordomutile spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381100%Interessi su mutui acquisto abitazione principaleinteressi su mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l'acquisto dell'abitazione principale adibita a tale uso entro 6 mesi dall'acquisto. La detrazione spetta fino all'anno in cui è variata la dimora abituale, salvo che la variazione avvenga per motivi di lavoro. La detrazione deve essere suddivisa fra i contitolari del mutuo€ 3.615,20 complessivecome sopra ma per mutui stipulati prima del 1993 e adibiti ad abitazione principale entro il 8.12.1993. La detrazione spetta per ogni intestatario€ 3.615,20
    per intestatarioInteressi su mutui ante 1993 per abitazione non principaleinteressi su mutui stipulati prima del 1993 per immobili non utilizzati come abitazione principale. Il limite spetta a ciascun intestatario € 2.065,83
    per intestatarioInteressi su mutui 1997 per recupero e manutenzioneinteressi su mutui stipulati nel 1997 per interventi recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria (D.L. 669/1996)€ 2.582,28
    complessiveInteressi su mutui per costruzione abitazione principaleInteressi su mutui contratti dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale (L. 449/1997)€ 2.582,28 complessiveInteressi per prestiti e mutui agrarila detrazione spetta dal 1990 per un importo massimo pari al reddito dei terreni dichiaratipari al reddito dei terreniAssicurazioni rischio morte e invalidità permanente oltre 5%Premi per assicurazione per rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza purché la compagnia non abbia facoltà di recesso - per importo non superiore a€ 1.291,14Spese di studiospese per istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria anche presso istituti privati o stranieri ma nei limiti delle tasse e contributi per gli equivalenti istituti statali italiani100%
    tasse stataliErogazioni a partitierogazioni liberali (somme date spontaneamente) a movimenti e partiti politici tra € 51,65 e € 103.291,38 fatte con versamento postale o bancario.100%
    nei limitiErogazioni a ONLUSerogazioni liberali a favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale)€ 2.065,83Contributi a società di mutuo soccorsoerogazioni liberali a favore di mutuo soccorso che assicurano ai soci sussidi in caso di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia e aiuti alle famiglie dei soci defunti€ 1.291,14Spese funebrispese funebri per la morte del coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri. L'importo vale per ogni decesso da ripartire nel caso fra i soggetti che hanno sostenuto le spese€ 1.549,37Spese manutenzione beni culturali spese obbligatorie di manutenzione di beni soggetti a regime vincolistico; se non obbligatorie, occorre certificazione della sovrintendenza del Ministero beni culturali che ne certifica la necessarietà100%Erogazioni per attività culturali e artisticheerogazioni liberali a favore di Stato ed enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute per attività culturali100%Erogazioni per il settore dello spettacoloerogazioni liberali a favore di organismi non lucrativi che operano nel settore dello spettacolo2%
    del reddito complessivosomme versate al patrimonio o per la gestione della Società Biennale di Venezia30%
    del reddito complessivoErogazioni a società sportive dilettantisticheerogazioni a favore di società sportive dilettantistiche purché l'erogazione sia effettuata a mezzo banca o posta€ 1.500
    PRINCIPALI DETRAZIONE PER SPESE RECUPERO EDILIZIO (41% e 36%)
    Dal periodo d'imposta 1998 è prevista una detrazione IRPEF per opere di recupero edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia su immobili a destinazione residenziale e relative pertinenze. Le spese devono essere state effettivamente pagate negli anni in cui si chiede la detrazione e con il limite sottoindicato per ogni anno interessato, per ogni titolare dell'immobile e per ogni immobile.
    La misura della detrazione è del 41% per gli anni 1998-1999 e del 36% per gli anni 2000-2002 e fino al 30/9/2003 da applicare fino al limite massimo di spesa di € 77.486,53 (ex L. 150.000.000).
    Per le spese sostenute nel 2003, 2004 e 2005 la detrazione del 36% è da applicare su un limite massimo di spesa di € 48.000, tenendo conto (per gli anni 2004 e 2005) anche delle spese già sostenute negli anni precedenti in caso di prosecuzione dell'intervento di recupero. In altre parole se le spese sostenute nel 2004 o nel 2005 sono prosecuzioni di interventi iniziati dopo l' 1/1/1998, occorre considerare che le spese già sostenute negli anni precedenti non abbiano superato il limite di € 48.000 per poter fruire della detrazione.
    Rientrano fra gli interventi agevolati anche le opere per abbattimento di barriere architettoniche, contenimento dell'inquinamento acustico e risparmio energetico, sicurezza statica e antisismica e adeguamento degli impianti elettrici. Sono ammessi tutti gli interventi riguardanti parti comuni di edifici (es. condomini).
    Per abitazioni adibite promiscuamente anche ad attività professionali o d'impresa, la detrazione è ridotta al 50%.
    I soggetti ammessi sono: proprietario o nudo proprietario, familiare convivente, titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione, superficie, inquilino o comodatario, soci assegnatari di cooperative edilizie, soci di società semplici e di persone.
    Sintesi delle condizioni per l'utilizzo:
    - comunicazione alla ASL competente relativa a data inizio lavori, luogo e natura degli stessi, dati del committente e dell'impresa che li eseguirà con relativa assunzione di responsabilità per gli obblighi contributivi e di sicurezza sul lavoro;
    - comunicazione inizio lavori con apposito modello all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara (fino al 2001 al Centro di Servizio Imposte Dirette e Indirette competente per territorio); la comunicazione deve essere effettuata prima deel'inizio dei lavori;
    - i pagamenti devono essere fatti per bonifico bancario contenente, causale versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA e codice fiscale del destinatario del pagamento (impresa in regola con obblighi di tutela della salute, sicurezza sul lavoro e versamento regolare dei contributi INPS);
    - gli edifici devono essere accatastati (o è stato richiesto l'accatastamento);
    - se dovuta, è stata pagata l'ICI dal 1997;
    Sintesi della documentazione:
    - denuncia inizio lavori, autorizzazione o concessione edilizia;
    - dati catastali o domanda di accatastamento;
    - ricevute ICI dal 1997 o dall'anno per cui l'ICI era dovuta;
    - per i condomini, delibera assemblea condominiale e tabella ripartizione delle spese in millesimi;
    - consenso del possessore con estremi registrazione contratto locazione o comodato per lavori eseguiti dal detentore diverso dal coniuge, figli e genitori conviventi;
    - per lavori superiori a € 51.645,69, trasmissione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati eseguiti, di una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un iscritto negli albi degli ingegneri o dei geometri o da altro tecnico abilitato.
    La detrazione spettante, può essere utilizzata in 5 o 10 anni a partire dall'anno di effettuazione della spesa, a scelta del contribuente con opzione nella dichiarazione dei redditi, per le spese sostenute negli anni 1998-2001. Per le spese sostenute negli anni successivi la detrazione è obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.
    Come tutte le detrazioni non può essere superiore all'imposta lorda dovuta. L'eccedenza della rata rispetto all'imposta di un anno, non può essere recuperata nei successivi.
    Per alcune situazioni, soggetti o interventi sono previsti adempimenti o documentazione particolari


  2. #2
    simsalabin
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    Quali aggiornamenti ci sono?

  3. #3
    Prodi&Berlusconi
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    Bhe', ovviamente non e' facile capire chi ci guadagna e chi ci perde, comunque direi un notevole passo avanti nella direzione della semplificazione, voi che ne dite?

  4. #4
    "SI PUO' FARE"
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    innanzitutto potresti esaminare la nO TAX area. ... e vedere ad es. se tutti ci guadagnano.

    con Berlusconi arrivava a 7500 € per i dipendenti e a 7000 per i pensionati.

    cerca le novità, che le trovi.
    "La guerra è la vicenda in cui innumerevoli persone, che non si conoscono affatto, si massacrano per la gloria e per il profitto di alcune persone che si conoscono e non si massacrano affatto." (Paul Valèry, poeta francese).

 

 

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