Gli avvocati di parte civile che rappresentano i feriti e le famiglie dei morti italiani si sono accorti che nascosto nelle pieghe della legge che proroga le missioni militari italiane all’estero hanno inserito questa norma:
“All’articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: ‘e 112’ sono sostituite dalle seguenti: ‘112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma’”.
per i comuni mortali:
Per processare un soldato o un ufficiale (imputati di uno o più dei quattro reati indicati), i Tribunali militari dovranno avere il permesso del ministro della Difesa.