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Discussione: Prova di costituzione

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    Predefinito Prova di costituzione

    Giocare per giocare , nelle serate nebbiose come CIRCOLO MIGLIO ,abbiamo messo insieme "due " cose . Tanto per parlarne ( se non è troppo lunga ) date un'attimo di attenzione a questo "progetto".
    n/b se non è il caso ......come dice Nants ....derattizate pure

    Recentemente sono ricominciati contatti con persone sparse in diverse parti d'Italia e vogliose di 'fare qualcosa', e la vostra risposta al contatto precedente è stata molto interessante.
    Mentre mi rendo disponibile per organizzare un incontro anche con altri 'gruppi', Vi lancio la proposta che segue e che è figlia della convinzione che il cercare di cucire con pazienza un tessuto di relazioni che possa generare qualche concreto risultato sul piano politico nazionale sia illusorio e che, invece, sia necessario passare ad iniziative che possano smuovere (se non 'scrollare') l'opinione pubblica italiana, portandola a comprendere quanto sia 'taroccata' la proclamata 'democrazia' in cui viviamo.

    Per ottenere un qualche risultato, forse (e dico forse), potrebbe essere utile avviare una iniziativa di raccolta di firme per un Disegno di Legge di iniziativa popolare che osi, addirittura, proporre una nuova 'sconvolgente' Costituzione.

    Quello che Vi allego è un Disegno di legge che invierò da oggi alle persone cui accennavo nel secondo capoverso e che (modificato sulla base di razionali suggerimenti sempre bene accetti che non ne stravolgano lo spirito) una volta proposto potrebbe innescare una reazione a catena tale da rivoluzionare pacificamente la gestione della res publica italiana.

    Dico 'una volta proposto' perché è la stessa legge che impone che un Disegno di Legge su cui si vogliano cercare sottoscrizioni debba essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; questa pubblicazione, affiancata dalla presentazione alla stampa dell'iniziativa, difficilmente potrebbe passare inosservata.

    Con la presente e_mail chiedo la Vostra disponibilità a partecipare all''impresa'.
    Cordialissimi saluti
    Fabio Cavalca



    DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE INTITOLATO:
    NUOVA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
    E NORME TRANSITORIE

    Articolo 1 del Disegno di Legge di iniziativa popolare.
    É approvata la nuova Costituzione della Repubblica Italiana, così come formulata nel seguente testo:

    COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
    PREMESSA
    La nuova Costituzione della Repubblica Italiana è suddivisa in cinque parti:
    - un Articolato Fondamentale di centodue articoli;
    - quattro altri articolati chiamati “Norme Integrative”.

    CAPO I^ - PRINCIPI FONDAMENTALI
    Articolo 1.
    L'Italia è una Repubblica democratica al servizio dei cittadini, i quali ne controllano, orientano e guidano l'attività coi mezzi e nei modi previsti dalla Costituzione.
    Articolo 2.
    La Repubblica è impegnata a promuovere e garantire l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo ed a pretendere dai cittadini l'adempimento dei doveri di attiva solidarietà morale, economica, sociale e politica.
    Articolo 3.
    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
    È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di qualunque natura che impediscano il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese, nonché alla gestione della cosa pubblica a qualunque livello.
    La Repubblica tutela le minoranze etniche o linguistiche e presta particolare cura alla difesa delle persone più deboli.
    Articolo 4.
    La Repubblica Italiana riconosce ad ogni individuo il diritto alla libertà di opinione e di espressione, inclusi sia il diritto di non essere molestato per la propria opinione sia quello di cercare, ricevere e diffondere con ogni mezzo non violento idee ed informazioni che non riguardino la vita privata di altri individui.
    Articolo 5.
    La Repubblica riconosce il diritto dei cittadini di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto, purché i relativi riti non siano contrari alle leggi vigenti.
    Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ed hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, stilati nel rispetto delle norme contenute nell'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. In mancanza di tali intese, il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non potranno essere causa di speciali limitazioni legislative o gravami fiscali né essere motivo di immunità o sgravi di qualunque natura.
    Articolo 6.
    La Repubblica è impegnata a promuovere il crearsi di condizioni economiche e sociali tali da assicurare a tutti i cittadini la possibilità di trovare una occupazione utile anche alla comunità.
    Ogni cittadino ha il dovere di svolgere con serietà ed impegno un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società, scegliendola tra quelle che le sue possibilità e la situazione economica e sociale del momento rendono concretamente possibili.
    Articolo 7.
    La Repubblica riconosce il diritto di proprietà come diritto del cittadino a gestire e destinare liberamente i beni di valore economico che lo stesso abbia pubblicamente e pacificamente rivendicato a sé o che gli siano stati assegnati a conclusione di un qualunque procedimento legale o giudiziario. La legge definisce i limiti del godimento di tale diritto e i casi, le condizioni ed i modi in cui esso può essere revocato.
    La Repubblica riconosce e tutela il diritto alla libertà di trasparente iniziativa economica privata.
    La Repubblica favorisce l'affermarsi di un sistema economico che preveda la compartecipazione delle varie componenti delle strutture aziendali ai risultati dell'attività delle aziende.
    L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti non potrà estrinsecarsi in azioni dannose per l'economia e la socialità del Paese.
    Articolo 8.
    La Repubblica è impegnata a favorire la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la convivenza civile ed il funzionamento della struttura sociale, assicurando semplicità ed univocità delle disposizioni aventi forza di legge, specie di quelle relative all'ordinamento fiscale.
    La Repubblica è tenuta a dotarsi di strutture e codici di procedura che garantiscano ai cittadini il corretto, rapido e sicuro funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
    Articolo 9.
    La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, favorisce il manifestarsi di espressioni artistiche e sostiene l'oculata ricerca scientifica e tecnica.
    Articolo 10.
    La Repubblica tutela l'ambiente ed il territorio e protegge il patrimonio storico, artistico ed architettonico del Paese.
    Articolo 11.
    La Repubblica Italiana riconosce il diritto all'autodeterminazione di tutti i popoli.
    La Repubblica Italiana ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e non riconosce validità ad alcuna conquista né ad alcun trattato imposto con una qualunque guerra di aggressione o con la minaccia di dar campo a tale guerra.
    La Repubblica Italiana acconsente, in condizioni di reciprocità con altri Stati, a subire limitazioni della propria sovranità, se le stesse siano funzionali alla realizzazione di un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le Nazioni.
    La Repubblica promuove la stipula di trattati o convenzioni che agevolino lo sviluppo dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli, col proposito di giungere alla consensuale e pacifica confluenza di più nazioni in uno o più Stati sovranazionali.
    Articolo 12.
    La bandiera della Repubblica Italiana è il tricolore: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

    TITOLO II - NORME FONDAMENTALI SUL FUNZIONAMENTO DELLA REPUBBLICA
    CAPO I – SERVIZI, FUNZIONI ED ISTITUZIONI DELEGATE A RICOPRIRLE.
    Articolo 13.
    Salvo i casi espressamente previsti dalla Costituzione, il servizio legislativo è reso dall'Assemblea Nazionale, che espletandolo determina la politica nazionale.
    Detto servizio deve essere rigorosamente orientato alla realizzazione ed al perfezionamento di un insieme di leggi che promuova il realizzarsi delle ideali condizioni di vita per i cittadini, quali traspaiono dai Principi Fondamentali e dalla Prima Norma Integrativa della presente Carta Costituzionale.
    Articolo 14.
    La funzione esecutiva, che compete al Governo nell'ambito e nel rispetto della legislazione vigente, consiste nella gestione diretta degli strumenti, delle strutture e dei mezzi necessari sia al fine di garantire il funzionamento efficiente dei servizi fondamentali che la Repubblica è tenuta ad organizzare e fornire ai cittadini, sia al fine di controllare l'adempimento dei loro doveri da parte dei cittadini stessi.
    Lo Stato delega ai Comuni la gestione di parte dei servizi e dei controlli di cui al comma precedente, rinunciando a favore dei Comuni medesimi ai proventi fiscali necessari ad assicurare tale gestione.
    Al Governo è riservata la facoltà di redigere regolamenti e circolari esplicative che potranno essere emanati solo dopo l’approvazione del Senato o della sua competente Commissione. Su richiesta di consiglieri comunali che rappresentino due milioni di voti equivalenti, i regolamenti stessi sono soggetti ad approvazione mediante Referendum di Secondo Grado.
    Articolo 15.
    La gestione della amministrazione locale spetta ai Comuni che, per ragioni di funzionalità ed economia, delegano parte delle loro competenze alle Province e possono associarsi per gestire unitariamente servizi che rimangano di loro competenza.
    I servizi gestiti dai Comuni o dagli altri Enti Locali sono quelli per cui ricevono delega da parte dello Stato ed i servizi integrativi che i Comuni stessi, o gli Enti sovra-comunali a ciò autorizzati, decideranno di organizzare.
    Articolo 16.
    La funzione giurisdizionale spetta alle diverse sezioni della Magistratura: Magistratura Civile, Magistratura Penale, Magistratura Amministrativa e Magistratura Contabile.
    La facoltà d'impulso dell'azione giudiziaria penale è prerogativa della Procura della Repubblica, che è una sezione autonoma della Magistratura Penale.
    Articolo 17.
    La verifica della costituzionalità delle leggi e di ogni atto avente forza di legge è affidata alla competente Commissione Verifica della Costituzionalità del Senato o, nei casi previsti dalla Costituzione, al Senato riunito in assemblea plenaria.
    Al Senato spetta anche il compito di dirimere i conflitti tra i poteri dello Stato e tra Stato ed Enti Locali e l’accertamento dello stato di guerra difensiva imposta alla nazione da Paesi ostili.
    Articolo 18.
    La rappresentanza internazionale della Repubblica Italiana spetta alla Presidenza della Repubblica, in collaborazione col Corpo Diplomatico, il quale ultimo è anche incaricato di presentare agli altri Stati gli atti di politica estera del Governo.
    Articolo 19.
    La difesa armata del territorio nazionale è affidata alle Forze Armate.
    L'effettuazione di operazioni militari da parte delle Forze Armate italiane fuori dai confini nazionali deve essere approvata dall'Assemblea Nazionale e deve prefiggersi l'unico scopo di favorire il ristabilimento di condizioni di pace e di attiva collaborazione tra le nazioni.
    Articolo 20.
    La protezione civile è organizzata e diretta dal Corpo Nazionale per la Protezione Civile, che è una Sezione del Ministero dell'Interno e che coordina l'attività svolta nel settore dal proprio personale, dalle Forze Armate e dalla Croce Rossa Italiana.
    Localmente, piani di intervento, strutture e strumenti destinati a garantire il funzionamento della Protezione Civile sono gestiti dai Comandi Provinciali del Corpo Nazionale per la Protezione Civile, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali.
    In materia di protezione civile, possono essere affidati incarichi specifici anche ad Associazioni o Corpi Volontari di cui sia riconosciuta la validità operativa.
    Articolo 21.
    I servizi di polizia, nei loro molteplici aspetti, sono resi dall'Arma dei Carabinieri e dai Corpi di Polizia creati all'uopo.
    Le Forze Armate possono essere impiegate in operazioni di controllo del territorio finalizzate a scopi di polizia. In tal caso gli ordini operativi impartiti dai comandi militari debbono essere approvati da un Magistrato appositamente nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
    Articolo 22.
    Prima di insediarsi, tutti coloro che sono chiamati a ricoprire cariche pubbliche debbono promettere solennemente di agire nell'interesse della nazione e nel rispetto della Costituzione vigente.
    Articolo 23.
    I settori di competenza dello Stato e degli Enti Locali ed i principi informatori della distribuzione delle risorse sono contenuti nella Seconda Norma Integrativa.

    TITOLO III - DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI DI SVOLGERE LE FUNZIONI RICONOSCIUTE
    CAPO I - METODI DI DESIGNAZIONE
    Articolo 24.
    Il popolo è chiamato ad eleggere direttamente:
    - il Governo;
    - L'Assemblea Nazionale;
    - i Consiglieri Comunali;
    - una parte dei componenti delle Sezioni locali della Procura della Repubblica.
    Articolo 25.
    Sono eletti tramite elezioni di secondo grado:
    - il Presidente della Repubblica;
    - cento Senatori;
    - i Consigli di Amministrazione delle Province;
    - il Consiglio Superiore della Magistratura.
    Articolo 26.
    Sono nominati dal Governo:
    - trenta Senatori;
    - i Direttori Generali ed i Direttori di Sezione dei Ministeri, scelti fuori dall'organico del Ministero entro cui saranno chiamati ad operare e, preferibilmente, fuori dai ruoli della Pubblica Amministrazione.
    Articolo 27.
    Sono attribuiti per concorso posti, cariche ed incarichi:
    - nella Magistratura Amministrativa;
    - nella Magistratura Civile;
    - nella Magistratura Contabile;
    - nella Magistratura Penale, nelle sue due sezioni: giudicante ed inquirente;
    - all'entrata nel Corpo Diplomatico;
    - all'entrata nelle carriere delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo Nazionale per la Protezione Civile;
    - all'entrata nei Corpi di Polizia.
    I concorsi di cui al presente articolo possono essere indetti solo in caso di vacanza complessiva di posti nel servizio interessato.
    Articolo 28.
    Tutte le elezioni e le nomine di competenza del Governo avvengono nel corso dello stesso anno solare, chiamato anno elettorale.
    Il quinto anno successivo all'ultimo anno elettorale è a sua volta anno elettorale.
    Durante l'anno elettorale decadono anche tutte le cariche attribuite per surroga successivamente all'ultimo anno elettorale.
    In qualunque elezione, a parità di voti conseguiti sarà proclamato vincitore il più giovane dei candidati giunti a pari merito.

    CAPO II - ELEZIONE DEL GOVERNO, SOSTITUZIONI, DIMISSIONI.
    Articolo 29.
    Entro il 15 Giugno dell'anno elettorale, un qualunque gruppo di cittadini può presentare al Presidente della Repubblica la propria candidatura a gestire il Governo della Repubblica, allegando alla candidatura:
    - le proprie proposte di programma;
    - la lista dei membri del Governo, costituita da non meno di sessanta e non più di cento nomi, con l'indicazione del ruolo cui saranno destinate le persone designate a far parte del Governo medesimo: Presidente del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio, Primo Segretario di Stato, Ministri Segretari di Stato, Sotto-Segretari;
    - la sottoscrizione della presentazione della candidatura da parte di Consiglieri Comunali che rappresentino almeno cinquecentomila cittadini.
    Il primo giorno feriale di Luglio, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pubblica programma ed elenco dei candidati di tutte le liste regolarmente presentate.
    Ogni lista sarà identificata dai nomi e cognomi dei candidati alle cariche di Presidente del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio e Primo Segretario di Stato
    Articolo 30.
    Qualora le formazioni candidatesi siano in numero superiore a quattro, l'ultimo Lunedì di Luglio, i Consiglieri Comunali sono chiamati a votare per scegliere i candidati-governi, seguendo, per quanto possibile, i tempi e le procedure previsti per i Referendum di secondo grado.
    I primi quattro candidati-governi classificati per voti-equivalenti conseguiti partecipano alla elezione primaria generale che si tiene il terzo sabato di Settembre.
    L'elezione primaria designa il Governo se una delle formazioni partecipanti ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi o, in subordine, la maggioranza relativa, raccogliendo un numero di voti superiore al trentacinque per cento degli aventi diritto al voto.
    Nel caso in cui non si verifichi uno dei due casi indicati al comma precedente, il terzo sabato di Ottobre si procede al ballottaggio tra le due formazioni più votate.
    Articolo 31.
    Una stessa persona può essere indicata nella formazione di più possibili governi, a meno che si tratti dei candidati alla Presidenza del Consiglio, alla Vice-Presidenza o alla carica di Primo Segretario di Stato.
    Non possono essere candidati a cariche governative e non possono subentrare in posti di Governo divenuti vacanti:
    - gli Ufficiali Superiori delle FF.AA.;
    - i dirigenti dei Corpi di Polizia;
    - i Magistrati di carriera.
    Tale incompatibilità permane per tutta una legislatura dopo le dimissioni o il collocamento a riposo di chi si trovi nelle condizioni di incompatibilità.
    La stessa incompatibilità è stabilita per coloro che per le ultime tre legislature complete abbiano fatto parte del Governo.
    I Senatori ed i membri della Assemblea Nazionale non possono subentrare in posti di Governo divenuti vacanti.

    CAPO III - ALTRE ELEZIONI
    Articolo 32.
    Tutte le candidature alle cariche non di Governo sono singole e personali: ogni forma di lista o raggruppamento di candidature è vietata.
    Le candidature debbono essere accompagnate da firme di sostegno di elettori della circoscrizione elettorale per cui le candidature stesse sono presentate.
    Il numero delle firme di sostegno non deve essere inferiore:
    - a quattrocento, per le candidature alla Assemblea Nazionale;
    - a centocinquanta, riducibili a venti se sono firme di avvocati o procuratori legali esercenti attività forense, per le candidature ai posti elettivi di Procuratore della Repubblica;
    - ad un numero pari al numero degli elettori della circoscrizione elettorale diviso quaranta e diviso il numero dei posti da assegnare, ma in ogni caso non inferiore a cinque, per le candidature al Consiglio Comunale.
    Non è ammessa la sottoscrizione di una qualunque candidatura da parte di persone che siano, per il candidato, parenti o affini di grado inferiore al quinto od intrattengano col candidato medesimo rapporti di lavoro dipendente. La legge può definire altri casi di esclusione, individuandoli nelle situazioni che possano creare condizioni di sudditanza anche solo psicologica.
    Articolo 33.
    Tutte le candidature ad elezioni popolari dirette sono soggette ad una selezione realizzata tramite elezioni primarie eliminatorie che si tengono il primo sabato di Marzo, per le elezioni previste in Aprile, ed il terzo sabato di Settembre per l'elezione dell'Assemblea Nazionale.
    Le elezioni primarie fissano il campo definitivo dei candidati, che devono essere in numero pari al triplo dei posti da occupare, aumentato di una unità.
    Il numero iniziale dei candidati non può essere inferiore al quadruplo dei posti da assegnare, aumentato di due unità. La legge stabilisce norme atte a completare il campo iniziale dei candidati e determina le conseguenze dell'eventuale impossibilità del completamento stesso.
    Articolo 34.
    Chiunque si candidi per rimanere a ricoprire una carica elettiva in cui sia insediato, al termine dello scrutinio delle schede votate nelle elezioni primarie avrà i suoi voti divisi per il numero di una unità superiore a quello delle ultime legislature consecutive durante le quali abbia ricoperto lo stesso incarico.
    Articolo 35.
    Le elezioni che succedono alle primarie sono elezioni ad un solo turno in cui ogni elettore ha facoltà di votare per uno solo dei candidati.
    Ad ogni candidato che abbia superato le elezioni primarie viene assegnato un numero di voti-equivalenti pari al numero dei voti effettivamente ricevuti moltiplicato per il numero degli aventi diritto al voto nella circoscrizione e diviso il totale dei voti validi.
    I candidati che non risultano eletti trasferiscono i loro voti equivalenti ad uno o più di uno dei candidati eletti, suddividendo i voti stessi secondo il criterio da essi liberamente scelto.
    Articolo 36.
    Nelle votazioni cui siano chiamati a partecipare, coloro che risultino eletti a rappresentare l'elettorato in una qualunque funzione o assemblea rappresentativa esprimono un numero di voti pari alla somma dei propri voti-equivalenti e di quelli che altri candidati abbiano fatto convergere su di essi.
    In ogni singola votazione cui siano chiamati nell’espletamento delle loro funzioni, gli eletti possono anche suddividere a discrezione il totale dei voti-equivalenti di loro spettanza.
    Articolo 37.
    Nel caso in cui, nella rappresentanza di un Collegio o Circoscrizione elettorale, si abbia la defezione comunque motivata di un numero di eletti che complessivamente abbiano raccolto più del cinquanta per cento dei voti validi, si dovrà procedere ad elezioni supplementari che comportano il rinnovo completo della rappresentanza stessa.
    Nel conteggio necessario a definire se si debba procedere ad elezioni supplementari non si considerano i voti ricevuti dai dimissionari chiamati a ricoprire incarichi a livello superiore a quello lasciato.
    Articolo 38.
    Salvo i casi in cui si renda necessario il procedere ad elezioni supplementari, il primo dei non eletti sostituisce qualunque eletto dimissionario o impossibilitato a proseguire nell'espletamento del mandato. La sostituzione comporta il ricalcolo dei voti-equivalenti, secondo la procedura prevista dall’art. 35.
    Il subentrante coinvolto a qualunque titolo in azioni che abbiano creato le condizioni necessarie al suo subentro è immediatamente sostituito da chi lo segue nella graduatoria dei risultati elettorali.
    Articolo 39.
    Le elezioni supplementari sono organizzate solo negli anni non elettorali, nel rispetto delle scadenze fissate per tale anno.
    Nel periodo che intercorre tra la constatazione della necessità di procedere ad elezioni supplementari ed il loro svolgimento, si procede ad una ridefinizione provvisoria del numero dei voti-equivalenti a disposizione degli eletti che sono rimasti in carica.
    Articolo 40.
    La Terza Norma Integrativa contiene le norme di riferimento per le elezioni che non riguardano il Governo.


    TITOLO IV - ISTITUZIONI
    SEZIONE I - NORME COMUNI A TUTTE LE ASSEMBLEE ELETTIVE
    Articolo 41.
    All'atto del suo insediamento, dopo aver eletto i propri organi di presidenza, ogni Assemblea elettiva discute ed adotta il proprio regolamento interno, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
    Il regolamento eventualmente vigente rimane in vigore sia nel caso che così decida l'Assemblea sia nel caso in cui l'Assemblea non riesca a definire un nuovo regolamento entro trenta giorni dal suo insediamento.
    A metà della legislatura, il regolamento vigente può essere cambiato, sempre a maggioranza dei due terzi dell’Assemblea.
    Articolo 42.
    Di norma, le sedute delle Assemblee elettive sono pubbliche.
    Sono sempre pubbliche le sedute plenarie (anche virtuali) dell'Assemblea Nazionale, del Senato, del Consiglio Superiore della Magistratura, dei Consigli Comunali e dei Consigli di Amministrazione delle Province.

    SEZIONE II - ORGANI CENTRALI
    CAPO I - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Articolo 43.
    Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
    Può partecipare, con diritto di parola, a qualunque assemblea elettiva e può inviare messaggi ad ognuna di esse.
    Può assumere la presidenza delle sedute del Senato e del Consiglio Superiore della Magistratura cui interviene.
    Promulga le leggi.
    Indice sia i referendum popolari che quelli di secondo grado nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, preventivamente approvati dall'Assemblea Nazionale.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.
    In caso di necessità, convoca il Senato in Assemblea plenaria d’emergenza e, a seguito di corrispondente delibera votata dal Senato stesso, accerta lo stato di guerra difensiva imposta alla Repubblica da Paesi ostili e, nel periodo di durata delle ostilità, Presiede il Consiglio supremo di difesa, composto anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Difesa, dal Ministro degli Esteri, dal Ministro degli Interni e dai Capi di Stato Maggiore delle diverse Armi in cui siano suddivise al momento le Forze Armate.
    Articolo 44.
    Il Presidente della Repubblica interrompe la legislatura corrente e definisce "Anno elettorale" l'anno successivo a quello durante il quale viene accertata per la seconda volta la sfiducia al Governo in carica.

    CAPO II - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
    Articolo 45.
    L'Assemblea Nazionale si riunisce di diritto in seduta pubblica il terzo giorno non festivo di Maggio e di Novembre ed ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
    Il lavoro ordinario della Assemblea Nazionale e delle sue Commissioni si svolge in seduta virtuale attraverso una doppia rete telematica appositamente realizzata.
    Articolo 46.
    Il Presidente dell'Assemblea Nazionale sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di impedimento dello stesso.

    CAPO III - IL GOVERNO
    Articolo 47.
    Il Governo non può essere costituito da più di cento persone.
    In esso devono essere individuati: il Presidente, il Vice-Presidente, il Primo Segretario di Stato, i Ministri Segretari di Stato ed i Sottosegretari.
    Al Presidente del Consiglio in carica o candidato, costretto a rinunciare alla carica per cause di forza maggiore, subentra il Vice-Presidente del Consiglio. Analogamente al Vice-Presidente del Consiglio subentra il Primo Segretario di Stato.
    Il posto di Primo Segretario di Stato viene assunto da un altro Ministro a seguito di votazione interna al Consiglio dei Ministri.
    Alla guida del Ministero lasciato vacante per questo o per altro motivo, subentra uno dei Sotto-Segretari dello stesso dicastero, scelto tramite votazione interna al Governo.
    In qualunque momento, il Consiglio dei Ministri può cooptare nuovi Sotto-Segretari fino a che il numero dei componenti del Governo non raggiunga il numero di cento.
    Articolo 48.
    La responsabilità politica dell'azione del Governo è collegiale, ma, nelle votazioni interne al Governo, il Presidente del Consiglio dispone sempre di un numero di voti pari ad un terzo dei partecipanti alla votazione, eventualmente arrotondato all’intero superiore.
    Le dimissioni del Presidente del Consiglio danno luogo al semplice subentro del Vice-Presidente se, in una votazione palese, i 3/4 del Consiglio dei Ministri deliberano di non interrompere la propria azione di Governo.
    Una mozione interna al Consiglio che riceva più dei 2/3 dei voti dei componenti il Governo può provocare la sostituzione del Presidente del Consiglio col suo Vice o la estromissione di uno qualunque dei suoi componenti. Nella votazione di una tale mozione, tutti i partecipanti dispongono di un voto.
    Articolo 49.
    Le dimissioni del Governo provocano l'automatica entrata in carica della formazione governativa sconfitta al ballottaggio o giunta seconda alla primaria se il ballottaggio non ha avuto luogo.
    I membri del Governo dimissionario sono inibiti per dieci anni a ricoprire qualunque carica governativa.
    Articolo 50.
    Tutti gli atti di governo sono depositati in copia presso la Assemblea Nazionale che, con delibera presa a maggioranza di voti equivalenti su richiesta di almeno 50 deputati, può chiedere al Senato di annullare atti del Governo che siano ritenuti contrastanti con la legislazione vigente.
    La decisione assunta del Senato può essere superata solo nei casi espressamente previsti dalla Costituzione e solo dal ricorso a referendum di secondo grado.

    CAPO IV - IL SENATO DELLA REPUBBLICA
    Articolo 51.
    Il Senato della Repubblica è composto da centotrenta membri, di cui trenta di nomina governativa, settanta eletti dall'Assemblea Nazionale e trenta eletti dai Procuratori della Repubblica elettivi.
    Ogni Senatore, una volta insediato, non può essere revocato per tutta la legislatura.
    Articolo 52.
    Il Senato elegge, al proprio interno, due commissioni di 13 Senatori:
    - la prima funge da Corte Costituzionale di verifica la costituzionalità delle leggi, prima che esse siano promulgate;
    - la seconda funge da Corte Costituzionale di verifica della costituzionalità delle leggi già in vigore.
    Nel caso in cui una qualunque delibera in materia di costituzionalità sia approvata in Commissione con meno di dieci voti favorevoli e su richiesta di almeno venticinque Senatori, l'Assemblea dei Senatori è chiamata a votare per convalidare o invalidare la delibera stessa. Le delibere assunte in materia di costituzionalità delle leggi hanno efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione.
    Il Senato decide sulle controversie tra le istituzioni incaricate di svolgere le varie funzioni riconosciute nello Stato.
    Il Senato giudica in appello sulle controversie insorte tra gli Enti Locali in tema di gestione delle risorse ambientali.
    Articolo 53.
    Salvo quanto prescritto dall’ultimo comma del precedente articolo 43, il Senato demandare qualunque sua decisione a Commissioni permanenti o temporanee, elette al proprio interno, la cui composizione rispecchi la proporzione stabilita dall'Istituzione di nomina od elezione dei Senatori.
    Le delibere delle Commissioni senatoriali possono essere rinviate all’Assemblea plenaria per la conferma della loro approvazione quando siano approvate col voto di meno del settantacinque per cento dei componenti della Commissione e ne facciano richiesta almeno venticinque senatori.
    Il Senato può avvalersi della consulenza di esperti ad esso esterni.
    La riunione plenaria d’emergenza di cui all’ultimo comma dell’articolo 43 è valida nel caso in cui sia presente la maggioranza dei senatori oppure, trascorse quarantotto ore dalla sua convocazione, qualunque sia il numero dei senatori presenti.

    SEZIONE III - GLI ENTI LOCALI
    CAPO I - I COMUNI
    Articolo 54.
    Di norma, i Comuni debbono avere un numero di abitanti compreso tra tremila e duecentocinquantamila; solo il comune di Campione d’Italia e comuni il cui territorio sia interamente situato su isole minori, possono sussistere pur avendo un numero di abitanti inferiorea tremila.
    Il numero dei Consiglieri Comunali sarà:
    - di sedici per Comuni con numero di abitanti inferiore a settemila;
    - di venti per Comuni con numero di abitanti compreso tra settemila e quindicimila;
    - di venticinque per Comuni con numero di abitanti compreso tra quindicimilauno e trentamila;
    - di trenta per Comuni con numero di abitanti compreso tra trentamilauno e sessantamila;
    - di quaranta per Comuni con numero di abitanti compreso tra sessantamilauno e centoventimila;
    - di cinquanta per Comuni con numero di abitanti superiore a centoventimila.
    Per le elezioni comunali, i Comuni sono suddivisi in circoscrizioni o frazioni in ognuna delle quali si eleggono non meno di quattro e non più di sette consiglieri comunali, rispettando nel modo migliore possibile la diretta proporzionalità tra numero dei consiglieri da eleggere e numero degli abitanti della circoscrizione elettorale.
    Le città aventi oltre duecentocinquantamila abitanti saranno suddivise in un numero di Comuni pari all’intero arrotondato per eccesso del quoziente del numero dei loro abitanti diviso duecentomila. I problemi della viabilità dei Comuni così generati dovranno essere affrontati concordemente tra di essi ed eventuali conflitti dovranno essere risolti dal competente assessorato provinciale.
    Articolo 55.
    La sfiducia al Sindaco in carica può essere solo sfiducia costruttiva.
    La sfiducia costruttiva al Sindaco può essere votata dal Consiglio Comunale solo mediante la approvazione a maggioranza assoluta di voti-equivalenti di una delibera alternativa a quella presentata dal Sindaco e relativa al bilancio preventivo o consuntivo del Comune.
    Il Consigliere primo firmatario della delibera alternativa assume la carica di Sindaco.
    Articolo 56.
    Il Sindaco che si dimette decade anche dalla carica di Consigliere Comunale.

    CAPO II - LE PROVINCE
    Articolo 57.
    Le Province sono Consorzi obbligatori dei Comuni, finanziati dai contributi consortili versati dai Comuni stessi.
    Articolo 58.
    Il Consiglio di Amministrazione della Provincia è costituito da un numero di membri pari al quadruplo delle materie di sua competenza, così come definite nella Seconda Norma Integrativa.
    Articolo 59.
    La mancata approvazione del bilancio preventivo della Provincia, presentato dalla Giunta, discusso ed eventualmente modificato in Consiglio, comporta l'effettuazione di una immediata votazione per l'elezione di un nuovo Presidente.
    Nel caso in cui in tale votazione nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Presidente è confermato in carica, il bilancio preventivo si intende approvato e tutti i Consiglieri che hanno votato contro la sua approvazione decadono e vengono sostituiti dai primi dei non eletti, nel rispetto delle competenze dichiarate da coloro che erano candidati a ricoprire la carica di Consigliere Provinciale.
    Articolo 60.
    La mancata approvazione da parte del Consiglio di un bilancio consuntivo comporta l'invio di tutta la relativa documentazione ad una Società specializzata nella certificazione di bilanci. Nel caso in cui il bilancio sia giudicato sostanzialmente corretto, i costi relativi al controllo eseguito dovranno essere coperti personalmente dai Consiglieri che hanno votato contro l'approvazione; in caso contrario, tali costi saranno sostenuti personalmente dai componenti della Giunta.

    CAPO III - I COMITATI DI BACINO
    Articolo 61.
    I Comitati di Bacino sono costituiti dalla riunione degli Assessori Provinciali all’Ambiente
    - delle Province il cui territorio ricada anche solo in parte all’interno del territorio del bacino imbrifero di ogni corso d’acqua che sbocchi in mare;
    - delle Province collegate allo stesso bacino a mezzo di canali.
    Per i corsi d’acqua il cui bacino sia interamente compreso nel territorio di una Provincia, le funzioni del Comitato di Bacino sono svolte dal relativo Assessore all’ambiente.

    SEZIONE IV - ORGANI AUSILIARI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
    Articolo 62.
    Il Consiglio di Stato, i cui componenti sono eletti da e tra i componenti della Magistratura Amministrativa, è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
    Al Consiglio di Stato è demandata anche la gestione delle operazioni di supervisione e controllo dell'efficienza del funzionamento dei pubblici uffici.
    Il Consiglio di Stato costituisce l'ultima istanza della Magistratura Amministrativa, imperniata sui Tribunali Amministrativi operanti in ambito provinciale.
    Articolo 63.
    La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, nonché il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato.
    Ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica.
    Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
    Riferisce all'Assemblea Nazionale sui risultati della propria attività, e, qualora riscontri irregolarità aventi possibile rilevanza penale, è tenuta ad inoltrare formale rapporto alla sezione competente della Procura della Repubblica.
    Articolo 64.
    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge che determinano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
    Articolo 65.
    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
    Articolo 66.
    I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
    Di norma, nei pubblici uffici il lavoro è organizzato ad orario spezzato.
    Articolo 67.
    Non è ammessa alcuna promozione che non sia dovuta ad anzianità di servizio per tutti coloro che per qualunque motivo non svolgano effettivamente tutte le mansioni proprie del loro impiego.
    Articolo 68.
    In caso di accertato cattivo funzionamento di un ufficio pubblico, la Magistratura Amministrativa compie, con l'eventuale ausilio di esperti esterni, una indagine volta ad accertare le ragioni delle disfunzioni.
    I risultati dell'indagine possono essere alla base dei seguenti provvedimenti:
    - ridefinizione delle norme relative al funzionamento dell'ufficio, cui deve provvedere l'autorità competente entro novanta giorni dalla ricevimento della comunicazione dei risultati dell'indagine;
    - ampliamento o completamento dell'organico dell'ufficio;
    - allontanamento di uno o più impiegati dell'ufficio medesimo, con avviamento di procedimento amministrativo finalizzato alla definizione dell'ammontare del risarcimento dei danni materiali e morali causati all'Amministrazione dagli impiegati responsabili;
    - una combinazione dei tre provvedimenti elencati.

    SEZIONE V - MAGISTRATURA E GIURISDIZIONE
    CAPO I - MAGISTRATURA
    Articolo 69.
    La giustizia è amministrata in nome del popolo.
    I Giudici ed i Procuratori della Repubblica sono soggetti soltanto alla legge.
    Articolo 70.
    Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, ma possono istituirsi, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie.
    La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
    Articolo 71.
    I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione definita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.
    Articolo 72.
    Le magistrature costituiscono ordini autonomi ed indipendenti da ogni altro potere.
    Articolo 73.
    Non è consentito il passaggio di Magistrati dai ruoli di una qualunque Magistratura giudicante ai ruoli della Magistratura Penale inquirente e viceversa.
    Ai Magistrati che si dimettano dai ruoli di una qualunque carriera della Magistratura, per cinque anni è consentito solo l’esercizio dell’attività di docenza all’interno di strutture pubbliche o private aventi l’istruzione come loro scopo istituzionale.
    Articolo 74.
    Le Sezioni Provinciali della Procura della Repubblica sono composte sia da Magistrati di carriera costituenti una sezione della Magistratura Penale, sia da Procuratori eletti dai cittadini.
    I Procuratori eletti dai cittadini hanno facoltà di impulso per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Magistrati di carriera.
    I Presidenti dei Tribunali hanno facoltà d’impulso per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Procuratori eletti.
    Le sedi delle Procure sono esterne e non contigue alle sedi di Preture, Tribunali, o Corti d’Appello e devono disporre di locali adeguati ad ospitare i detenuti in custodia cautelare.
    Articolo 75.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da 50 Membri, 20 eletti da e tra i Procuratori della Repubblica eletti dai cittadini, gli altri 30 eletti da e tra i Magistrati di carriera: 6 per ognuna delle Magistrature previste e per i componenti di carriera della Procura della Repubblica.
    Non possono essere eletti più di due Procuratori provenienti dalla stessa sezione provinciale.
    Non può essere eletto più di un Procuratore eletto proveniente da una sezione provinciale su cui ne operino meno di sei.
    I Procuratori eletti al Consiglio Superiore della Magistratura sono sostituiti, nella loro sezione, dai primi non eletti
    Articolo 76.
    Spettano al Consiglio superiore della Magistratura:
    - le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati di carriera;
    - i provvedimenti disciplinari nei riguardi di tutti i magistrati;
    - il rinvio a giudizio dei pubblici ministeri, secondo quanto stabilito dall’articolo 83, dopo adeguate indagini avviate anche a seguito di semplice esposto presentato da un qualunque cittadino.
    Articolo 77.
    La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
    Articolo 78.
    I magistrati di carriera possono essere dispensati dal servizio, sospesi o trasferiti solo a seguito di conforme decisione del Consiglio Superiore della Magistratura.
    Articolo 79.
    Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
    La legge assicura l'indipendenza delle Magistrature e degli estranei chiamati a partecipare all'amministrazione della giustizia.
    L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
    L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano al Ministro della Giustizia.
    Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati.
    Articolo 80.
    Procuratori e giudici sono tenuti a relazionare sinteticamente ogni sei mesi al Consiglio Superiore della Magistratura sulla loro attività. Il Consiglio Superiore della Magistratura esamina le relazioni pervenute al fine di ricavarne indicazioni e suggerimenti per la gestione della Giustizia e per valutare l'efficienza di tale gestione. Per svolgere questo compito, il Consiglio Superiore della Magistratura può chiamare Magistrati di carriera, distaccandoli dalla loro sede e riservandoli al proprio servizio.
    Articolo 81.
    L'articolo 68 del presente articolato si applica anche agli uffici giudiziari.
    In questo caso, l'indagine è condotta da ispettori ministeriali ed i provvedimenti proposti dagli stessi debbono essere approvati dal Consiglio Superiore della magistratura.

    CAPO II - GIURISDIZIONE
    Articolo 82.
    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
    Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma solo per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
    Articolo 83.
    Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
    In caso di mancato adempimento a detto obbligo e per ipotesi di reato che, in caso di condanna, comportino una detenzione massima di almeno cinque anni, il Consiglio Superiore della Magistratura, oltre ad assumere i provvedimenti disciplinari del caso, può decidere il rinvio a giudizio del magistrato inadempiente per complicità nel reato che ha omesso di perseguire. Nel susseguente processo, l’accusa sarà sostenuta da uno dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura che abbia votato per il rinvio a giudizio.
    Articolo 84.
    Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
    La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

    TITOLO V - FORMAZIONE ED ABROGAZIONE DELLE LEGGI
    Articolo 85.
    Sono abilitati a presentare Disegni Di Legge:
    - il Governo;
    - uno o più componenti della Assemblea Nazionale;
    - un gruppo di Consiglieri Comunali che rappresentino un milione di voti-equivalenti;
    - trecentomila elettori.
    Articolo 86.
    La Presidenza dell'Assemblea Nazionale assegna ogni Disegno di Legge ad una o più Commissioni che abbiano competenza in materia. Le Commissioni possono elaborare e modificare il testo presentato o coordinarlo con altri Disegni di Legge presentati ed aventi finalità simili.
    I Disegni di Legge presentati dal Governo non sono soggetti all'esame di alcuna commissione e sono equiparati ai Disegni di Legge già approvati da una di esse.
    Articolo 87.
    La Commissione che esamina il Disegno di Legge può chiedere al Senato la provvisoria entrata in vigore delle norme contenute nel Disegno di Legge studiato. Anche il Governo, per i Disegni di Legge di sua iniziativa, può avanzare analoga richiesta.
    Nel caso in cui il Senato approvi la provvisoria entrata in vigore delle norme in esame e successivamente le stesse non siano approvate o siano approvate con modifiche, il Senato stesso diviene competente ad adottare provvedimenti transitori finalizzati a sanare le irregolarità generate dalle differenze tra il testo originario e quello approvato o dalla mancata approvazione del Disegno di legge.
    Articolo 88.
    Il Disegno di Legge approvato dalla Commissione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente al parere espresso dalla Commissione medesima.
    Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Disegno di Legge passa alla approvazione della Assemblea Nazionale, che deve deliberare entro sessanta giorni e che può respingerlo, approvarlo o approvarlo con modifiche.
    Articolo 89
    Il Governo ed i Ministri possono essere delegati dalla Assemblea Nazionale a curare la stesura di Decreti Governativi o Decreti Ministeriali, coordinati con la legislazione vigente all’interno di un Testo Unico, che avranno valore di legge solo dopo la loro approvazione da parte della stessa Assemblea Nazionale, la quale può respingerli ma non modificarli.
    Di un Decreto proposto dal Governo o da un Ministro che sia respinto dalla Assemblea Nazionale può essere chiesta la approvazione per surroga al Senato.
    Articolo 90.
    Il Governo può chiedere che un suo Disegno di Legge sia approvato senza modifiche o respinto.
    In questo caso, se il Disegno di Legge di cui sopra non viene approvato, il Governo può chiederne l'approvazione per surroga al Senato e, in caso di ulteriore rigetto, può chiederne l'approvazione mediante Referendum di secondo grado, ponendo la questione di fiducia.
    Articolo 91.
    I Disegni di Legge presentati da elettori o da Consiglieri Comunali debbono essere discussi in commissione entro sessanta giorni dalla loro presentazione e debbono essere pubblicati entro novanta giorni.
    Articolo 92.
    Se un Disegno di legge di iniziativa popolare viene sottoscritto da più di due milioni di elettori, il Comitato promotore della raccolta di firme può chiedere che tale Disegno di Legge sia approvato o respinto senza modifiche e sia sottoposto a Referendum Popolare nel caso in cui sia respinto dalla Assemblea Nazionale.
    In questo caso non ha luogo né il passaggio del Disegno di Legge in Commissione né la pubblicazione prima della discussione da parte dell'Assemblea.
    Articolo 93.
    Il Disegno di Legge approvato dalla Assemblea Nazionale o, per surroga, dal Senato o tramite Referendum di secondo grado deve essere sottoscritto, per presa d’atto, dal Presidente della Repubblica, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Presidente del Consiglio e deve essere trasmesso al Senato che ne valuta, oltre che la costituzionalità, la chiarezza del testo e la rispondenza alle norme contenute nel TITOLO II della Quarta Norma Integrativa.
    Se l'esame da parte del Senato si conclude con esito positivo, il Disegno di Legge viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e diviene Legge dello Stato.
    Salvo diverso termine definito dalla stessa legge approvata, ogni legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
    Articolo 94.
    I membri del Governo possono rifiutare di firmare qualsiasi Disegno di Legge approvato dalla Assemblea Nazionale. In questo caso il Senato è chiamato a votare per approvare o respingere il Disegno di Legge medesimo.
    In caso di approvazione anche da parte del Senato, il Governo può ricorrere a Referendum di secondo grado, ponendo la questione di fiducia.
    In caso di rigetto da parte del Senato ed a fronte di una nuova approvazione senza modifiche da parte della Assemblea Nazionale, il Disegno di Legge deve essere sottoposto a referendum di secondo grado.
    Articolo 95.
    Prima della sua definitiva pubblicazione, una legge che apporti variazioni ad una delle Norme Integrative della Costituzione deve essere sottoposte all'approvazione mediante un Referendum di secondo grado. Per essere considerata approvata, la legge deve ottenere più dei tre quinti dei voti-equivalenti espressi, mentre deve essere considerata respinta se non riesce ad ottenere almeno i due quinti dei voti-equivalenti.
    Nei rimanenti casi la legge deve essere sottoposta all'approvazione tramite Referendum popolare.
    Articolo 96.
    Prima della loro definitiva pubblicazione, le leggi che apportino variazioni al presente articolato della Costituzione debbono essere sottoposte a Referendum popolare.
    Articolo 97.
    I membri del Governo non possono rifiutare di sottoscrivere una qualunque legge approvata da un Referendum popolare.

    TITOLO VI - IMMUNITÀ, INELEGGIBILITÀ, REVOCA DEL MANDATO
    Articolo 98.
    Non è ammesso l'arresto di alcun membro del Governo in carica o di una delle formazioni eventualmente ancora candidate alle elezioni del Governo, se non col consenso espresso dalla maggioranza dei componenti del Governo o della formazione di appartenenza del perseguito.
    Non è ammesso l'arresto di alcun membro della Assemblea Nazionale o di un candidato alla Assemblea Nazionale, se non col consenso della maggioranza degli elettori ancora viventi che ne hanno sottoscritto la candidatura.
    I commi precedenti non sono applicabili nel caso in cui chi gode del diritto ivi riconosciuto sia colto in flagranza di reati non associativi che prevedano l'obbligatorietà dell'arresto.
    Articolo 99.
    I condannati ad una pena detentiva da una sentenza passata in giudicato non possono essere candidati ad alcuna carica elettiva fino a quando non abbiano scontato la pena medesima.
    Articolo 100.
    I Deputati, i Consiglieri Comunali ed i Procuratori eletti possono essere revocati dai cittadini che hanno sottoscritto la loro candidatura mediante la revoca della firma di sottoscrizione operata dai 2/3 dei cittadini sottoscrittori ancora viventi al momento.
    L’eletto può opporsi alla revoca, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, raccogliendo nuove firme di sottoscrizione tra coloro che non avevano originariamente sottoscritto alcuna candidatura ed in numero almeno doppio di quelle raccolte dal documento di revoca.
    Articolo 101.
    Il finanziamento indebito e la corruzione di chi detenga cariche elettive singole o collettive costituisce attentato alla Costituzione.

    TITOLO VII – LIMITI AL DIRITTO DI DISTACCO DALLA REPUBBLICA
    Articolo 102.
    Pur riconoscendo, ai sensi del primo comma dell’articolo 11, il diritto alla autodeterminazione di comunità oggi facenti parte della nazione italiana e residenti entro gli attuali confini dell’Italia, la Repubblica potrà essere disponibile ad accettare il distacco loro e del territorio su cui risiedono solo alle seguenti condizioni:
    · il nuovo Stato dovrà far propria per almeno dieci anni la presente Costituzione;
    · il distacco del nuovo Stato dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto tra i residenti nel territorio interessato;
    · il territorio del nuovo Stato non potrà costituire una enclave e non potrà avere estensione inferiore ad 1/50 del territorio italiano;
    · non potrà essere istituita alcuna forma di dazio per il transito delle merci da e per l’Italia sul territorio del nuovo Stato.
    Infine, considerati:
    · il rapporto tra l’ammontare degli incassi dell’erario italiano sul territorio interessato negli ultimi dieci anni, rispetto agli incassi totali sul territorio nazionale;
    · il rapporto tra i trasferimenti dallo Stato italiano verso gli Enti locali del territorio stesso ed il totale dei trasferimenti verso tutti gli Enti locali,
    il nuovo Stato dovrà accollarsi una parte del debito pubblico italiano pari al maggiore dei due rapporti indicati.


    PRIMA NORMA INTEGRATIVA
    INTEGRAZIONE AI PRINCIPI FONDAMENTALI



    TITOLO I – PREMESSA
    Articolo 1/I
    Ogni appartenente al genere umano nasce libero ed eguale a tutti gli altri per dignità e diritti, ma incapace di provvedere alle proprie necessità.
    Nella prima parte della sua vita, egli contrae debiti nei confronti della comunità che lo accoglie ed è tenuto ad onorare con la vita e nella vita questi debiti, operando per rendere quanto ricevuto dalla comunità umana e per arricchirla col proprio contributo d'azione, di pensiero, di sentimenti.
    Ogni cittadino deve essere consapevole di ciò e, in forza di questa consapevolezza, deve agire nei confronti degli altri e della comunità in spirito di fratellanza, collaborazione e solidarietà.
    Ogni cittadino è altresì tenuto a contribuire al progresso della comunità nazionale e dell'umanità intera:
    - interpretando nel migliore dei modi il ruolo che è chiamato a ricoprire per le sue capacità e per ciò che gli è messo a disposizione dalla famiglia, dalla società, dal caso o dalla sua attività precedente,
    - impegnandosi a pretendere per sé meno di quanto dia o sia disposto a dare.
    Ogni cittadino deve anche essere cosciente del fatto che solo all’interno della società civile egli può essere titolare di diritti e può godere della tutela di interessi che possano esorbitare dall’ambito fisico in cui egli al momento si trovi. Per questo egli non dovrà considerare indebite ingerenze le limitazioni che possano essergli imposte per conseguire il corretto funzionamento della vita sociale.

    TITOLO II - TESTO
    CAPO I - RELAZIONI SOCIALI E STATO SOCIALE
    Articolo 2. /I
    La Repubblica riconosce il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza sia dei propri cittadini sia delle persone che operino nell’ambito territoriale della sua Giurisdizione.
    Il diritto alla vita è assoluto e non soggetto a restrizioni. L'esercizio del diritto alla libertà è limitato dal rispetto dei diritti altrui e moderato dall'osservanza delle norme che regolano la vita civile.
    Articolo 3. /I
    Nessun cittadino potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o a lesioni del suo onore e della sua reputazione.
    La pubblicazione di notizie o immagini riguardanti la vita privata di qualunque cittadino costituisce interferenza arbitraria; il conseguente divieto alla pubblicazione di ognuna di dette notizie o immagini può essere superato solo dall’esplicito consenso espresso dall’interessato.
    È vietata la pubblicazione di informazioni che riguardino la vita privata di persone decedute, a meno che non sia espressamente stabilito il contrario nelle volontà testamentarie delle medesime.
    Non costituisce interferenza arbitraria nella vita privata di un cittadino o violazione di qualunque segreto l’acquisizione di dati patrimoniali o finanziari di controparti con cui si sia stilato un qualunque preliminare di contratto che sia oneroso per la controparte stessa e che non si perfezioni al momento della stipula del contratto anche per tutti i trasferimenti di denaro previsti nel contratto stesso
    Articolo 4. /I
    La Repubblica, pur riconoscendo a tutti il diritto a scegliere liberamente il proprio costume sessuale, individua nella famiglia monogama e basata sulla coppia eterosessuale il nucleo naturale e fondamentale della società, e riserva ad essa una attenzione ed una protezione particolare.
    Il matrimonio può essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi e deve essere contratto solo nella piena consapevolezza degli obblighi morali che esso fa sorgere o può far sorgere.
    Entrambi i coniugi hanno eguali dignità e diritti riguardo alle leggi che regolano l'istituto familiare.
    Articolo 5. /I
    La Repubblica assicura ai cittadini la libertà di riunione e quella di costituzione o adesione a qualunque associazione pacifica.
    La Repubblica Italiana non ammette la sussistenza sul proprio territorio di associazioni segrete o l'adesione segreta ad una qualunque associazione: lo statuto e l’elenco completo degli iscritti ad una qualsiasi associazione devono essere a disposizione di chiunque desideri consultarli.
    Articolo 6. /I
    Tutti i cittadini hanno il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e di contribuire alla sua evoluzione; hanno altresì diritto al riconoscimento ed alla tutela degli interessi morali e materiali derivati da ogni loro produzione intellettuale, ma non possono escludere la comunità nazionale dal godimento dei frutti della loro opera.
    Sul territorio della Repubblica nessuno può essere autorizzato a compiere studi o ad eseguire esperimenti che mettano in pericolo la pubblica incolumità.
    Articolo 7. /I
    Ogni individuo ha diritto alla sicurezza sociale, per sé e per la propria famiglia, e a godere di un tenore di vita sufficiente a garantirne la salute e un minimo di benessere. L'abuso premeditato dei sistemi di sicurezza sociale predisposti dalla Repubblica comporta l'esclusione dai benefici che tali sistemi assicurano.
    Articolo 8. /I
    Nessuno può invocare le proprie libertà per giustificare un comportamento che metta in pericolo la altrui sicurezza sociale.
    Articolo 9. /I
    Ogni lavoratore ha diritto ad un'equa remunerazione, integrata, se necessario, da mezzi di protezione sociale affinché sia assicurato a lui stesso ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana.
    Articolo 10. /I
    Ogni individuo ha il diritto di fondare sindacati o associazioni di categoria o di aderirvi per la difesa dei propri legittimi interessi.
    Articolo 11. /I
    L'azione sindacale, che peraltro è libera, non potrà mai assumere forme violente o coercitive nei confronti di alcuno né provocare disagi intollerabili a terzi che non rappresentino una specifica controparte.
    La funzione del sindacato o dell'associazione di categoria non può essere meramente rivendicativa, ma deve manifestarsi anche nello stimolare i propri iscritti a tenere un comportamento ispirato alla premessa di questa Norma Integrativa.
    Articolo 12. /I
    Tutti hanno diritto al riposo. Il godimento di tale diritto prevede sia una ragionevole limitazione dell'orario di lavoro sia la fruizione di irrinunciabili ferie periodiche che, per i lavoratori dipendenti, dovranno essere retribuite.
    Articolo 13. /I
    Tutti hanno il dovere civico di riposare sia per tutelare la propria salute, sia per potere svolgere nel migliore dei modi la propria attività professionale e sociale.
    Tutti sono tenuti a rispettare il riposo altrui.

    CAPO II - TUTELA DELLA SALUTE
    Articolo 14. /I
    Le cure mediche ed i farmaci salva-vita di cui abbisognano i cittadini sono gratuiti.
    Articolo 15. /I
    L’Ente Locale designato ad offrire il servizio-sanità traendo le relative risorse finanziarie dalla percentuale di sua spettanza della fiscalità generale è autorizzato a chiedere il rimborso integrale dei costi delle cure praticate quando l’infermità consista in traumi od acuzie direttamente derivati da un comportamento volontariamente autolesionistico od inutilmente rischioso di chi debba essere curato. In ogni caso, il recupero dei costi suddetti non può intaccare né la proprietà della prima casa né i redditi familiari fino ad un ammontare pari al triplo del minimo vitale, definito come indicato nella Quarta Norma Integrativa.
    La legge stabilisce ampiezza, eccezioni e limiti dell’applicazione delle norme contenute in questo articolo.
    Articolo 16. /I
    La maternità, l'infanzia e tutte le categorie che nell'accezione comune sono considerate deboli o svantaggiate sono oggetto di particolari attenzioni da parte della Repubblica.
    Ogni individuo ha il dovere di curare ed assistere gli anziani della propria famiglia.

    CAPO III - ISTRUZIONE
    Articolo 17. /I
    Ogni individuo ha diritto all'istruzione che, per le classi elementari e fondamentali, deve essere gratuita ed obbligatoria.
    I vari gradi di istruzione debbono essere accessibili a tutti sulla base del merito e dell'utilità per la comunità.
    Articolo 18. /I
    L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana, al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà altrui e deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi.
    Articolo 19. /I
    I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli, ma devono rispettarne attitudini e tendenze.
    Articolo 20. /I
    Gli studenti debbono utilizzare appieno le possibilità di istruzione che la comunità offre loro e debbono utilizzare almeno parzialmente il loro tempo libero da precisi doveri scolastici per cominciare ad inserirsi nella realtà economica e sociale.
    Anch'essi hanno il dovere civico di riposare per conservare e poter sviluppare al meglio le loro potenzialità.

    CAPO IV - RAPPORTI DEL CITTADINO CON LA GIUSTIZIA
    Articolo 21. /I
    Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge ed hanno diritto ad un'eguale tutela da parte delle strutture incaricate di farla rispettare.
    Articolo 22. /I
    La responsabilità penale è personale e non trasferibile.
    La legge può prevederne l’estensione a chi eserciti una sicura forma di potestà su chi commetta un reato e goda direttamente od indirettamente dei frutti del reato stesso.
    Questo articolo si applica anche ai legali rappresentanti di persone giuridiche.
    Articolo 23. /I
    Nessun cittadino può godere di immunità o impunità illimitata: è concessa solo la dilazione dell'arresto per chi ricopra talune cariche elettive, come appare nel testo della Costituzione.
    Articolo 24. /I
    Nessuno potrà essere arrestato, perquisito o detenuto se non nei casi previsti dalla legge e a seguito di atto motivato dell'autorità giudiziaria.
    Articolo 25. /I
    L'accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
    Nessuno può essere condannato o processato per un comportamento che non costituisse reato al momento in cui sia stato perpetrato. Non potrà in alcun caso essere inflitta una pena superiore a quella prevista dalla legge in vigore nel momento in cui è stato commesso il relativo reato.
    Articolo 26. /I
    Le pene previste dalle leggi per i rei dovranno tendere al recupero del condannato e comunque non potranno mai essere crudeli, inumane o degradanti, nemmeno quando tale recupero apparisse concretamente impossibile.
    La Repubblica è tenuta a predisporre i mezzi atti a garantire l'integrità fisica dei detenuti.
    Quando ciò sia possibile, per reati connessi con l’attività economica dei colpevoli, le pene devono consistere prevalentemente nella parziale o totale confisca dei beni oppure nella perdita temporanea del diritto d’uso e di usufrutto dei beni di proprietà della persona condannata.
    Articolo 27. /I
    La Repubblica è chiamata a dotarsi di codici di procedura che nei procedimenti privilegino l’utilizzo dello strumento della memoria scritta e che escludano annullamenti per vizi di forma di processi in cui siano stati oggettivamente rispettati i diritti della difesa.
    Articolo 28. /I
    Indipendentemente dal fatto che esse siano state favorevoli o contrarie per gli imputati, la revisione di sentenze penali passate in giudicato potrà avvenire solo nel caso in cui emergano nuove prove, tali da modificare in modo rilevante la conoscenza dei fatti, o nel caso in cui si siano verificati comportamenti di membri della Magistratura dichiarati anomali dal Consiglio Superiore della Magistratura.
    I costi relativi ai nuovi procedimenti, compreso il compenso ad un difensore per ciascun imputato, saranno completamente a carico dello Stato, a meno che le prove emerse risultino essere prive di valore ed il loro esame sia stato chiesto da un condannato.
    Articolo 29. /I
    La limitazione del godimento di diritti propri del cittadino è consentita solo a seguito di atti motivati dell'autorità giudiziaria o, in caso di flagranza di reato, per intervento di persone autorizzate ad intervenire nel caso specifico, le quali sono tenute a riferire alla stessa autorità giudiziaria o ad organi di polizia giudiziaria entro ventiquattro ore.

    CAPO V - CITTADINANZA E ASILO POLITICO. DIRITTI E DOVERI
    Articolo 30. /I
    Nessun cittadino della Repubblica potrà essere privato della cittadinanza, salvo che nei casi di corretta conclusione dell’iter di applicazione dell’art. 102 della Costituzione, per i cittadini che restino residenti nel nuovo Stato.
    Articolo 31. /I
    Il cittadino italiano che intenda rinunciare alla cittadinanza può farlo, ma il suo dovere di solidarietà economica nei confronti dei famigliari che mantengono la cittadinanza italiana non decade e, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge, non decade neppure il suo dovere di solidarietà fiscale nei confronti della comunità nazionale.
    Articolo 32. /I
    Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
    Articolo 33. /I
    L'Italia non concede l'estradizione di chi sia perseguito per reati politici o per reati che comportino la pena di morte nel Paese richiedente l'estradizione.

    CAPO VI - RIVALSA DELLO STATO
    Articolo 34. /I
    La Repubblica Italiana rivendica il diritto imprescrittibile di comproprietà sui beni patrimoniali di proprietà di persone fisiche o giuridiche che non abbiano adempiuto ai loro doveri fiscali, che siano state condannate alla confisca parziale o totale dei beni o alla privazione temporanea del diritto d’uso e di usufrutto dei beni stessi.
    Tale rivendicazione si estende anche ai beni collocati fuori dai confini nazionali e non decade in occasione di successioni ereditarie
    Articolo 35. /I
    In applicazione di leggi vigenti, lo Stato può accollare direttamente al cittadino il costo di qualunque servizio approntato per ovviare al mancato adempimento dei doveri propri del cittadino stesso, o, in caso di accertata insolvibilità del cittadino, può imporgli il compimento gratuito di prestazioni aventi valore economico o sociale equivalente.




    SECONDA NORMA INTEGRATIVA
    DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE E SUDDIVISIONE DELLE RISORSE.


    Articolo 1. /II
    La Repubblica è tenuta a provvedere affinché si concretizzino servizi e strutture che garantiscano senza oneri diretti per i fruitori:
    - la difesa della sicurezza personale e nazionale;
    - l'esercizio della giustizia per i non abbienti;
    - la tutela e la cura della salute dei cittadini;
    - la pubblica istruzione obbligatoria;
    - il controllo in ambito nazionale della corretta regolamentazione dei rapporti economici, nonché la vigilanza sull'andamento della economia e la messa in atto di interventi di orientamento della iniziativa economica verso obiettivi congruenti alle proprie finalità;
    - la regolamentazione dei rapporti economico-sociali con gli Stati esteri e le loro organizzazioni economiche;
    - la regolamentazione della gestione da parte di fruitori nazionali delle risorse collocate in acque internazionali;
    - la assistenza sociale per i non abbienti;
    - la protezione civile;
    - il controllo dell'istruzione universitaria;
    - la supervisione del sistema di difesa dell'ambiente.
    La Repubblica è tenuta a provvedere affinché si concretizzino servizi e strutture che garantiscano, con oneri a parziale o totale carico dei fruitori:
    - l'esercizio della giustizia;
    - la pubblica istruzione;
    - la previdenza sociale pubblica;
    - la realizzazione ed il funzionamento del sistema nazionale dei trasporti;
    - la realizzazione ed il controllo del corretto funzionamento di sistemi di comunicazione e telecomunicazione;
    - la promozione, il parziale finanziamento ed il controllo della ricerca scientifica;
    - la valorizzazione anche economica dei beni culturali, ambientali, architettonici ed artistici.
    Tutti i diritti riconosciuti dalla Repubblica ai cittadini e non riconducibili ai servizi indicati al comma precedente debbono essere garantiti tramite la realizzazione di un corpo legislativo che ad essi rigorosamente si ispiri.
    Articolo 2. /II
    Rimangono competenze esclusive dello Stato solo i seguenti settori:
    - il servizio legislativo;
    - l'esercizio della giustizia;
    - la gestione dell'ordine pubblico e del sistema di protezione della sicurezza personale dei cittadini;
    - la politica estera;
    - la difesa del territorio nazionale;
    - la definizione delle imposte destinate alla gestione del debito pubblico, a coprire le spese del funzionamento proprio dello Stato e degli Enti Locali e la sussistenza dei servizi di cui all'articolo precedente, anche se gestiti da Enti locali o da strutture private;
    - la politica nazionale dei trasporti e delle comunicazioni;
    - la politica ambientale ed energetica nazionale;
    - il coordinamento ed il controllo della pubblica istruzione;
    - il coordinamento centrale della protezione civile;
    - il solo controllo della ricerca scientifica, dell’istruzione universitaria, dell’efficienza del sistema sanitario, della correttezza del sistema previdenziale di base.
    Lo Stato può delegare parte di queste sue esclusive competenze ad organismi sovranazionali.
    Articolo 3. /II
    I Comuni hanno competenza su tutto quanto non sia di esclusiva competenza dello Stato e su quanto lo Stato sia tenuto a delegare o decida di delegare agli Enti Locali.
    I Comuni, da soli o collegandosi tra loro o con altre Amministrazioni, possono organizzare servizi supplementari non previsti dal primo articolo della presente norma. Le risorse necessarie per il funzionamento di tali servizi dovranno essere integralmente raccolte tramite l'imposizione di tasse comunali, sia che il servizio supplementare sia gestito dal Comune, sia che esso sia gestito da privati o da altro Ente o Amministrazione.
    A richiesta dei Comuni interessati,
    · potranno essere istituite nuove province che abbiano almeno 250.000 abitanti e la cui creazione non comporti la riduzione del numero degli abitanti di altre province a meno di 250.000 abitanti
    · potranno essere fuse province tra loro confinanti.
    In entrambi i casi l’operazione dovrà essere approvata con Referendum locale da tenersi nell’anno precedente all’anno elettorale.
    Articolo 4. /II
    Tutte le Province, per delega obbligatoria dei Comuni, hanno competenza su:
    - sanità;
    - pubblica istruzione, di ogni tipo e livello superiore a quello d'obbligo;
    - beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici;
    - turismo;
    - trasporti pubblici locali;
    - strade e viabilità intercomunali;
    - agricoltura;
    - gestione delle risorse del territorio, con particolare attenzione ad ambiente e risorse idriche;
    - programmazione urbanistica;
    - protezione civile su scala locale;
    - interventi di controllo nei settori dell'economia, del lavoro e della politica della casa.
    Oltre all'Assessorato al Bilancio, che ha competenza su tutti gli aspetti finanziari, gestionali e contabili dell'Amministrazione Provinciale, è previsto un Assessorato per ognuno dei settori di competenza precedentemente elencat.i
    Articolo 5. /II
    Le Province possono associarsi per realizzare servizi, strutture e infrastrutture troppo onerose per una sola di esse.
    Articolo 6. /II
    I compiti dei Comitati di Bacino sono esclusivamente quelli:
    - di deliberare l’approntamento ed il mantenimento in efficienza di strumenti tecnici di controllo ambientale, morfologico ed idrogeologico del territorio, di definirne il finanziamento da parte delle Province e di individuare l’operatore incaricato della esecuzione di quanto deliberato, quando detta esecuzione non possa essere demandata alle singole Province;
    - di verificare la realizzazione di quanto deliberato;
    - di giudicare in primo grado sulle controversie insorte tra le Province in merito alla gestione delle risorse naturali del territorio rientrante nel bacino di competenza.
    Articolo 7. /II
    I Comitati di Bacino sono ospitati dalla Amministrazione Provinciale avente sede nel Capoluogo più vicino al baricentro geofrafico del bacino stesso. Sono definiti i capoluoghi dei bacini del Po a Parma, dell’Adige a Verona, del Tevere a Terni e dell’Arno a Firenze.
    È ammessa la costituzione di sotto-bacini aventi competenza sui bacini di affluenti di fiumi aventi foce in mare.
    Articolo 8. /II
    La definizione del prelievo fiscale necessario a finanziare l'espletamento delle funzioni proprie dello Stato è prerogativa dell’Assemblea Nazionale, nei limiti definiti nella Quarta Norma Integrativa.
    Non sono ammesse aliquote d'imposizione diversificate sul territorio nazionale.
    Articolo 9. /II
    L’Assemblea Nazionale definisce per legge la ripartizione percentuale delle risorse:
    - tra Stato e Comuni;
    - tra i diversi Comuni
    Quest’ultima ripartizione deve essere funzione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale, della quota media del territorio comunale sul livello del mare e dell'ammontare delle imposte pagate dai residenti nei Comuni stessi.
    L’Assemblea Nazionale può costituire un fondo per interventi urgenti di qualunque tipo e, in caso di evidente imprevedibile necessità constatata anche dal Senato della Repubblica, può accollare allo Stato un debito specifico fuori bilancio, la cui assunzione deve essere accompagnata da un dettagliato piano di ammortamento.
    Articolo 10. /II
    Le risorse lasciate o trasferite ai Comuni in forza dell'applicazione dell'articolo precedente devono coprire i costi del funzionamento della amministrazione comunale e della gestione dei servizi di propria competenza che lo Stato delega ai Comuni stessi.
    Articolo 11. /II
    Il Collettore Unico delle Imposte Statali, controllato dalla Banca d’Italia, entro sette giorni lavorativi dalla riscossione, provvede a distribuire alle Tesorerie dei singoli Comuni la parte loro spettante delle imposte statali riscosse.
    Articolo 12. /II
    I Comuni possono definire e gestire Tasse Comunali solo in relazione alla copertura del costo di servizi offerti dai Comuni stessi, dalle Province o da altri Enti Locali che siano integrativi dei servizi di base organizzati su delega dello Stato.
    I Comuni debbono evidenziare nei bilanci quali siano i servizi di cui al comma precedente.
    Articolo 13. /II
    Su richiesta del tre per cento degli elettori del Comune, dovranno essere sottoposte a Referendum comunale vincolante per l’Amministrazione:
    · l’imposizione di tasse comunali e la organizzazione dei servizi integrativi ad essa collegati
    · ogni altra delibera del Consiglio Comunale .
    Articolo 14. /II
    L’Amministrazione Provinciale allega al proprio bilancio preventivo il quadro relativo alla ripartizione tra i Comuni della Provincia dei contributi consortili.
    Di norma, detta ripartizione dovrà avvenire in proporzione identica a quella definita dalla Assemblea Nazionale per la ripartizione tra i Comuni del gettito fiscale di loro competenza, così come previsto dall’articolo 9 della presente Norma.
    Una diversa ripartizione potrà essere applicata solo con l’approvazione da parte di Consiglieri Comunali in carica nei Comuni della Provincia e che dispongano almeno dei tre quarti dei voti-equivalenti complessivi disponibili in ambito provinciale.
    Definito il contributo dovuto da ogni singolo Comune, la Tesoreria del Comune dovrà procedere al versamento dello stesso accreditando ogni decade alla Tesoreria della Amministrazione Provinciale una parte delle entrate del Comune tale da rispettare la proporzione esistente tra l'ammontare del contributo e l'ammontare delle entrate previste dall'ultimo bilancio di previsione del Comune stesso.
    Articolo 15. /II
    I Consigli Comunali possono anche respingere il bilancio preventivo della Amministrazione Provinciale.
    Nel caso in cui tale bilancio riceva voti contrari in misura superiore ai tre quarti dei voti-equivalenti complessivamente espressi, si dovrà avviare la procedura per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione della Provincia, elezione che dovrà perfezionarsi entro settanta giorni dalla conclusione della votazione.
    Durante il suddetto periodo di settanta giorni, il Consiglio e la Giunta sfiduciati resteranno in carica per gestire gli affari correnti, ed i Comuni dovranno versare i loro contributi facendo riferimento ai contributi ed alle percentuali stabiliti nell’approvazione dell'ultimo bilancio.
    Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Provincia decadrà normalmente in occasione dell'anno elettorale.


    TERZA NORMA INTEGRATIVA - ELEZIONI E REFERENDUM


    TITOLO I – ANNO ELETTORALE: SCADENZE
    Articolo 1. /III
    I Consigli Comunali ed i Procuratori della Repubblica sono eletti in uno dei primi tre Sabati di Aprile e s'insediano il primo giorno feriale di Maggio.
    I Consigli Provinciali vengono eletti entro la fine di Giugno e si insediano il primo giorno feriale successivo al 10 Luglio.
    I Comitati di Bacino entrano in carica il primo giorno feriale di Settembre dell'anno elettorale.
    L'Assemblea Nazionale viene eletta il terzo Sabato di Ottobre e si insedia il terzo giorno feriale di Novembre.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura è eletto entro il 15 Novembre e si insedia il primo giorno feriale di Dicembre.
    I membri del Senato sono nominati o eletti entro la fine di Novembre e si insediano il primo giorno feriale successivo al 15 Dicembre.
    Il Presidente della Repubblica è eletto il primo Lunedì di Dicembre e si insedia il 10 Dicembre.

    TITOLO II - ELEZIONI DIRETTE
    CAPO I - ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
    Articolo 2. /III
    L'Assemblea Nazionale è eletta a suffragio universale dai cittadini italiani ovunque residenti che abbiano compiuto i diciotto anni.
    Articolo 3. /III
    Possono essere candidati ed essere eletti alla Assemblea Nazionale i cittadini italiani che abbiano compiuto i venticinque anni di età e che non siano compresi nelle formazioni candidate alle elezioni governative.
    Articolo 4. /III
    Per l'elezione dell'Assemblea Nazionale, il territorio nazionale è diviso in collegi elettorali interni coincidenti con i territori provinciali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
    Le province con oltre novecentocinquantamila abitanti vengono suddivise in collegi aventi, ciascuno, un numero di abitanti inferiore a tale numero.
    Articolo 5. /III
    I cittadini italiani residenti all'estero sono inseriti in sette collegi elettorali, uno per ognuna delle seguenti aree geografiche: Africa, Asia, America Centro-Settentrionale ed Isole Caraibiche, Sudamerica, Paesi Europei aventi capitale ad Est del decimo meridiano Est, resto dell'Europa, Oceania.
    Articolo 6. /III
    I cittadini residenti nei Collegi interni eleggono un rappresentante ogni centomila abitanti o frazione superiore a cinquantamila. Il numero degli abitanti residenti in ogni collegio è stabilito in base all'ultimo censimento di cui siano stati resi noti i risultati ufficiali.
    Laddove, sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 4 e dal primo comma del presente articolo, si presentasse il caso di un Collegio avente meno di duecentocinquantamila abitanti, si procederà ad accorpare il Collegio avente in assoluto il minor numero di abitanti con il meno abitato dei Collegi territorialmente confinanti.
    L’operazione di cui al comma precedente dovrà essere ripetuta fino a quando tutti i Collegi interni acquisiscano il diritto ad avere almeno tre rappresentanti.
    I cittadini residenti nei Collegi esterni eleggono un rappresentante ogni trentamila votanti. In ogni caso, tutti i Collegi debbono essere rappresentati.
    Nell’ambito della Assemblea Nazionale, i rappresentanti dei Collegi esterni dispongono di un numero di voti-equivalenti pari al numero dei voti ottenuti, moltiplicato per il rapporto tra il numero complessivo degli aventi diritto al voto nei Collegi interni e la somma dei voti validi ottenuti dagli eletti negli stessi Collegi interni.
    Articolo 7. /III
    L'Assemblea Nazionale elegge, al proprio interno, il suo Presidente e quattro Vice-Presidenti.

    CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE E SINDACO
    Articolo 8. /III
    Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale dei Cittadini residenti sul territorio del Comune, che abbiano compiuto diciotto anni, di nazionalità italiana o che siano stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni per motivi di lavoro o perché fruiscono di asilo politico.
    Articolo 9. /III
    Possono essere candidati ed essere eletti nei Consigli Comunali i cittadini italiani che abbiano compiuto i diciotto anni di età.
    Articolo 10. /III
    Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, il Consiglio Comunale, con una unica votazione, a maggioranza relativa di voti-equivalenti, elegge al proprio interno il Sindaco.
    Entro dieci giorni dalla sua elezione, il Sindaco nomina gli Assessori.
    Gli Assessori, che possono essere sostituiti dal Sindaco in qualunque momento, possono essere o non essere Consiglieri Comunali.

    CAPO III - PROCURA DELLA REPUBBLICA
    Articolo 11. /III
    Possono essere candidati ai posti elettivi di Procuratore della Repubblica tutti i cittadini italiani di età superiore ai trentacinque anni che non siano Magistrati di carriera.
    I collegi elettorali per le elezioni dei Procuratori della Repubblica elettivi coincidono con le singole province. Il numero dei Procuratori eletti sarà di uno ogni centomila abitanti o frazione superiore a cinquantamila abitanti, ma mai inferiore a tre.

    TITOLO III - ELEZIONI DI SECONDO GRADO.
    CAPO I - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Articolo 12. /III
    Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età.
    Articolo 13. /III
    Votano per l'elezione del Presidente della Repubblica i membri della Assemblea Nazionale, i membri del Governo ed i membri del Consiglio Superiore della Magistratura; tutti i votanti dispongono di un voto.
    Sede della votazione è l'aula della Assemblea Nazionale. La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.
    Articolo 14. /III
    L'elezione richiede un massimo di tre votazioni.
    La prima ha luogo alle ore nove del giorno stabilito, e restringe a tre il numero dei candidati.
    Al termine della prima votazione, i cittadini che hanno ricevuto voti vengono consultati dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, nell'ordine definito dal numero dei voti ricevuti, per verificare la loro disponibilità a ricoprire la carica. La verifica di disponibilità deve proseguire fino a che non siano state ricevute tre risposte affermative.
    Entro le ore nove del giorno successivo, i tre candidati rimasti in lizza devono far pervenire alla Presidenza della Assemblea Nazionale un loro curriculum vitae che, riprodotto in copia, deve essere messo a disposizione di tutti i votanti.
    La seconda votazione, ristretta ai tre candidati dichiaratisi disponibili, avviene, un'ora dopo la fine della distribuzione dei curricoli dei candidati, per appello nominale dei votanti, che non possono astenersi.
    Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti espressi, al termine della proclamazione dei risultati della seconda votazione si procede immediatamente alla votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati, sempre per appello nominale.
    Articolo 15. /III
    In caso di necessità, l'elezione del subentrante alla carica di Presidente della Repubblica avviene con la partecipazione esclusiva delle stesse persone che hanno partecipato alla elezione ordinaria e che non siano nella impossibilità materiale di partecipare alla nuova elezione.

    CAPO II - SENATO DELLA REPUBBLICA
    Articolo 16. /III
    Può essere eletto o nominato Senatore qualunque cittadino italiano che sia eleggibile per la Assemblea Nazionale e che non appartenga ad una delle formazioni candidatesi alle elezioni governative partecipanti alla primaria di Settembre.
    Articolo 17. /III
    Per l'elezione dei Senatori di competenza dell'Assemblea Nazionale, le candidature sono presentate da ogni aspirante-senatore alla Presidenza della Assemblea Nazionale medesima, unitamente al proprio materiale di propaganda elettorale che sarà distribuito in copia ai Deputati a cura della Presidenza stessa.
    Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da Consiglieri Comunali che rappresentino almeno ventimila voti-equivalenti.
    L'ultimo Lunedì di Novembre dell'anno elettorale, l'Assemblea Nazionale si riunisce per l’elezione dei senatori la cui nomina è di sua competenza: vota una prima volta per ridurre a centoquaranta il numero dei candidati senatori ed una seconda volta per scegliere, tra quei centocinquanta, i settanta Senatori di sua competenza.
    Articolo 18. /III
    I settanta candidati che non superano la seconda votazione subentrano, nell'ordine definito dal numero di voti-equivalenti ottenuti, ai Senatori eletti dall'Assemblea che dovessero dimettersi o essere nell'impossibilità di esercitare la loro funzione.
    Articolo 19. /III
    Per l'elezione dei Senatori di competenza delle Procure è la Cancelleria Penale del Tribunale di Roma che svolge, entro il 15 Settembre dell'anno elettorale, le funzioni di raccolta delle candidature e della distribuzione del materiale elettorale.
    Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno due Procuratori eletti ed in carica.
    Entro il 30 Settembre si dovrà procedere ad una votazione per ridurre a sessanta il numero dei candidati.
    I voti-equivalenti espressi dai Procuratori sono raccolti dalle Cancellerie Penali dei Tribunali ed inviati alla Cancelleria di Roma. Entro il 21 Ottobre dovranno essere noti i risultati della prima votazione.
    Entro il 20 Novembre si dovrà procedere alla seconda, definitiva votazione, tecnicamente organizzata come la precedente e finalizzata all'elezione dei trenta Senatori di competenza della Procura.
    Articolo 20. /III
    Il meccanismo di subentro ai Senatori dimissionari o impediti e di nomina della Procura è identico a quello indicato per i Senatori di Nomina dell'Assemblea Nazionale.

    CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA
    Articolo 21. /III
    Possono essere candidati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Provincia tutti i Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia o qualunque cittadino italiano presentato da almeno tre Consiglieri Comunali che non presentino la propria candidatura.
    Ogni candidato deve dichiarare quale sia il settore di sua competenza tra quelli di cui all'articolo 4 della Seconda Norma Integrativa.
    Un Consigliere Comunale può sottoscrivere la presentazione di un candidato per ogni settore di competenza.
    Le candidature debbono essere presentate entro la fine di Maggio ed entro la prima settimana di Giugno debbono essere comunicate ai singoli Comuni.
    Articolo 22. /III
    Nel corso dell'ultima settimana di Giugno, i Segretari Comunali raccolgono i voti dei Consiglieri Comunali, che votano distintamente per ognuna delle materie di competenza della Provincia, secondo l'indicazione di competenza espressa dai candidati.
    I quattro candidati che, per ciascun settore di competenza, avranno avuto il maggior numero di voti-equivalenti saranno eletti Consiglieri Provinciali.
    Articolo 23. /III
    Qualora il numero dei candidati a ricoprire un qualsiasi seggio fosse inferiore a sei, tutti i quattro Consiglieri Provinciali competenti per quel settore verranno cooptati dal Consiglio incompleto appena insediato.
    L’eventuale subentro a questi Consiglieri avverrà nello stesso modo.
    Articolo 24. /III
    Durante la sua prima seduta, il Consiglio di Amministrazione della Provincia elegge al proprio interno:
    - il Presidente;
    - la Giunta, votando separatamente per ogni assessorato, rispettando le competenze dichiarate da ogni eletto in sede di presentazione della propria candidatura.
    Gli assessori incaricati di gestire i settori per cui si sia reso necessario procedere a cooptare persone esterne per mancanza di candidati debbono essere eletti nel corso della prima seduta del Consiglio successiva al completamento della formazione del Consiglio stesso.
    Tutte le votazioni di cui sopra dovranno essere palesi e si darà luogo ad un ballottaggio tra i due Consiglieri più votati se nella prima votazione nessuno avrà raggiunta la maggioranza assoluta dei voti.

    CAPO IV - COMITATI DI BACINO
    Articolo 25. /III
    Il Comitato di Bacino elegge al proprio interno un Presidente, con lo stesso meccanismo di cui all'ultimo comma dell'articolo 24.
    La eventuale esecuzione delle delibere del Comitato viene curata da uno dei suoi membri, designato di volta in volta dal Comitato stesso.

    CAPO V - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    Articolo 26. /III
    Le elezioni avvengono in due votazioni, come previsto per l'elezione dei Senatori di competenza dei Procuratori della Repubblica.
    Per l'elezione dei 30 componenti di competenza delle Magistrature di carriera, ogni Magistrato dispone di un voto, e può votare solo per un candidato appartenente alla Magistratura di cui egli stesso fa parte.
    L'elezione degli altri 20 componenti è una ordinaria elezione di secondo grado.
    Articolo 27. /III
    Il Consiglio Superiore della Magistratura elegge al proprio interno il suo Presidente ed un Vice-Presidente.

    TITOLO IV - REFERENDUM POPOLARI
    Articolo 28. /III
    Sono convocati Referendum popolari per approvare disposizioni aventi forza di legge:
    - quando si tratti di Disegni di Legge di modifica dell'articolato della Costituzione;
    - quando il Disegno di Legge sia avanzato da due milioni di elettori e sia stata richiesta la approvazione popolare;
    - nei casi previsti di risultato non definitivo di Referendum di secondo grado.
    Non è ammesso referendum su leggi che provochino aggravi del disavanzo pubblico superiori al dieci per cento del disavanzo stesso.
    Articolo 29. /III
    Il Referendum è valido se partecipa al voto più della metà degli aventi diritto. Il Disegno di Legge sottoposto a Referendum è approvato se riceve voti favorevoli in misura superiore alla metà dei partecipanti alla votazione.

    TITOLO V. - REFERENDUM DI SECONDO GRADO
    Articolo 30. /III
    Il Referendum di secondo grado è strumento di democrazia a rappresentanza diffusa in cui sono chiamati a votare i Consiglieri Comunali in carica.
    Articolo 31. /III
    Alle ore diciotto del giorno fissato per il Referendum di secondo grado, si riuniscono tutti i Consigli Comunali e tutti i Consiglieri presenti assegnano i voti-equivalenti di cui hanno la rappresentanza, eventualmente distribuendoli tra le possibili risposte al quesito referendario.
    Non è ammessa la astensione.
    Articolo 32. /III
    Appena terminata la votazione e controllati i risultati, chi ha presieduto la seduta comunica i risultati della votazione al Tribunale competente, evidenziando i voti-equivalenti favorevoli, quelli contrari e quelli non espressi per l'assenza dei Consiglieri che li detengono.
    I Tribunali raccolgono i risultati delle votazioni avvenute nei Consigli Comunali della Provincia, li sommano, ne controllano la congruenza e li comunicano al Ministero dell'Interno, ove vengono eseguiti tutti i calcoli necessari a definire il risultato.
    Articolo 33. /III
    Nel caso di Referendum di secondo grado su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, la posizione espressa dal Governo si intende approvata se la percentuale dei voti-equivalenti favorevoli rispetto alla somma dei voti-equivalenti espressi risulta superiore al cinquanta per cento o superiore ai 9/10 della percentuale conseguita dal Governo in carica nella primaria generale superata nel corso dell'anno elettorale in cui è stato eletto.
    Negli altri casi, salvo diversa indicazione della Costituzione o delle Norme Integrative, è dichiarata vincente la posizione che ha ottenuto la maggioranza dei voti-equivalenti espressi.
    Articolo 34. /III
    Al Governo eventualmente sfiduciato in un Referendum di secondo grado subentra la formazione che ha partecipato al ballottaggio nell'elezione per il Governo o che si è piazzata al secondo posto nella primaria generale, nel caso in cui non sia stato necessario ricorrere al ballottaggio medesimo.
    In caso di successiva sfiducia mediante Referendum di secondo grado al governo subentrato, ritorna in carica il primitivo governo e l'anno successivo a quello in cui si verifica questo secondo caso di sfiducia diviene anno elettorale a tutti gli effetti.

    TITOLO VI - PROPAGANDA ELETTORALE
    Articolo 35. /III
    Nel caso in cui per l'elezione del Governo si presentino più di quattro formazioni, entro il 10 Luglio dell'anno elettorale i Comuni devono procurare ad ogni Consigliere una copia della Gazzetta Ufficiale contenente la composizione e la presentazione delle formazioni stesse: tale copia della Gazzetta Ufficiale deve essere l’unica forma di propaganda elettorale in vista della selezione preliminare dei candidati-governi.
    Articolo 36. /III
    Alla presentazione della propria candidatura, che deve avvenire almeno due mesi prima della elezione primaria cui sarà chiamato a partecipare, il candidato ad una elezione diretta deve allegare le schede di presentazione di cui agli articoli successivi.
    Entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini concessi per la presentazione delle candidature, l'Ufficio che raccoglie le candidature deve consegnare a ciascun candidato una copia di tutte le schede presentate.
    Entro ulteriori quindici giorni, i candidati possono presentare al medesimo ufficio una loro scheda di commento, completamento o rettifica di notizie contenute nelle schede dei candidati concorrenti. Queste schede di commento, completamento o rettifica debbono essere stilate nel rigoroso rispetto degli articoli 21, 22 e 23 della Quarta Norma Integrativa e, se contengono commenti a quanto scritto da altri candidati, il loro contenuto, per quanto di competenza, sarà trascritto in calce alla scheda di presentazione del candidato cui si riferiscono.
    Articolo 37. /III
    Almeno due settimane prima di qualunque primaria e distintamente per ogni primaria, i Comuni debbono consegnare ad ogni nucleo familiare, unitamente ai certificati elettorali, una pubblicazione costituita dall'insieme di schede di presentazione e di commento dei candidati o delle formazioni governative.
    Articolo 38. /III
    Le schede di presentazione di qualunque candidatura dovranno essere preparate dai candidati e dovranno occupare:
    - non più di 8 facciate formato A4 per i candidati all'elezione in Consiglio Comunale e per i candidati all'elezione a Procuratori della Repubblica;
    - non più di 16 facciate formato A4 per i candidati all'elezione a Deputato.
    - non più di 32 facciate formato A4 per le formazioni candidate alle elezioni governative.
    Le schede di commento o completamento di cui all'articolo 36 dovranno occupare:
    - non più di 4 facciate formato A4 per i candidati all'elezione in Consiglio Comunale e per i candidati all'elezione a Procuratori della Repubblica;
    - non più di 6 facciate formato A4 per i candidati all'elezione a Deputato.
    Articolo 39. /III
    Almeno dieci giorni prima delle elezioni e distintamente per ognuna di esse, i Comuni debbono consegnare ad ogni nucleo familiare una pubblicazione contenente i nomi dei candidati che hanno superato l'elezione primaria.
    Articolo 40. /III
    Nelle schede di presentazione, il candidato, oltre ad inserire una propria fotografia che varrà come suo principale simbolo elettorale e che comparirà sulla scheda elettorale accanto alle sue generalità,
    - dovrà elencare nella prima facciata le proposte ritenute qualificanti per la sua candidatura;
    - dovrà dettagliare i propri intendimenti programmatici senza fare alcun riferimento a programmi o proposte di partiti, sindacati, associazioni culturali, religiose o di categoria;
    - potrà esporre un proprio curriculum vitae limitato alle attività svolte fino a non meno di un anno prima della primaria cui lo stesso è chiamato a partecipare come candidato;
    - potrà indicare un simbolo da inserire sulla scheda elettorale a fianco della propria foto.
    Tale simbolo dovrà rispettare le norme che regolano la ordinaria pubblicità.
    Articolo 41. /III
    Non è ammessa alcuna forma di pubblicità mediante affissione o esposizione di cartelloni, striscioni o quant'altro possa essere esposto in luogo aperto al pubblico.
    Non è ammessa alcuna forma di volantinaggio, applicazione di adesivi, invio di pubblicità elettorale a mezzo posta.
    Articolo 42. /III
    La propaganda elettorale diretta tramite pubblici comizi può essere svolta solo dai candidati e da non più di tre persone, sostituibili, da questi indicate all'inizio della campagna elettorale. Le designazioni e le sostituzioni, prima di divenire effettive, dovranno essere notificate all'autorità incaricata di raccogliere le candidature.
    Nei pubblici comizi non è consentito il contraddittorio.
    Nelle riunioni private organizzate a favore di un qualunque candidato che presenzi anche parzialmente ad esse, deve essere consentito l'intervento di almeno un incaricato per ciascuno degli altri candidati per eventuali rettifiche di dichiarazioni da chiunque rilasciate nel corso delle stesse.
    Articolo 43. /III
    Gli organi di informazione che decidano di presentare delle candidature ad una qualunque elezione, devono riservare spazi di uguale estensione e collocazione tipografica equivalente ad ognuno dei candidati o delle formazioni ancora in lizza, sottoponendo quanto deve essere ivi pubblicato all'approvazione di un incaricato del singolo candidato o delle singole formazioni.
    Questa regola si applica anche alle testate televisive ed agli spazi pubblicitari a pagamento.
    Le redazioni di rettifica di cui alla Quarta Norma Integrativa sono tenute a controllare l'operato della propria testata e a riequilibrare le eventuali disparità di trattamento riservata dalla stessa in forma di propaganda occulta.
    Articolo 44. /III
    Per i referendum popolari è ammessa solo la propaganda elettorale a mezzo stampa o informazione televisiva.
    Le posizioni contrapposte dovranno essere sostenute da comitati costituiti da Deputati che abbiano sostenuto in Parlamento tali posizioni o dal Comitato promotore della raccolte delle firme di sostegno al disegno di legge sottoposto a Referendum.
    Articolo 45. /III
    La legge stabilisce il contributo versato dallo Stato per gli spazi occupati dalla propaganda elettorale o referendaria su quotidiani, periodici o in trasmissioni televisive.
    Articolo 46. /III
    Al termine delle operazioni elettorali, la segreteria di ogni assemblea elettiva deve consegnare a ciascuno degli eletti una copia di una pubblicazione che riunisca tutte le schede di presentazione utilizzate dagli eletti nel corso della loro propaganda elettorale.



    QUARTA NORMA INTEGRATIVA
    CHIAREZZA NELLA VITA POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE


    TITOLO I - ASSEMBLEA NAZIONALE: SUO FUNZIONAMENTO ORDINARIO ED ACCESSIBILITÀ AI SUOI DOCUMENTI.
    Articolo 1. /IV
    I lavori dell’Assemblea Nazionale e delle Commissioni in cui essa di suddivide si svolgono su rete telematica, appositamente realizzata, avente due tipi di terminali:
    1) - terminali abilitati solo all’inserimento in rete di documenti ed alla lettura di tutti i documenti immessi in essa;
    2) - terminali come i precedenti ma idonei anche a permettere il voto elettronico.
    Articolo 2. /IV
    Terminali del primo tipo sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e ne paghi il costo di installazione e di manutenzione. Particolari indirizzi di posta elettronica presso l’Assemblea Nazionale saranno riservati ai terminali dislocati presso le sedi delle diverse Istituzioni della Repubblica.
    Ogni membro della Assemblea Nazionale dispone di un terminale del secondo tipo. Ognuno di detti terminali deve essere dislocato:
    - all’interno del territorio del Collegio in cui è stato eletto l’avente diritto all’uso del terminale stesso,
    - in un edificio per cui sia prevista la guardia armata da parte dell’Arma dei Carabinieri o di uno qualunque dei Corpi di Polizia;
    - in un locale cui può avere accesso solo il membro dell’Assemblea Nazionale, accompagnato al massimo da due persone di sua fiducia, di cui deve fornire le generalità almeno tre giorni prima del loro accesso al locale medesimo.
    Articolo 3. /IV
    Gli Uffici di Segreteria dell’Assemblea Nazionale o delle sue Commissioni inviano entro ogni Mercoledì a tutti i membri dell’Assemblea stessa una copia della stampa di controllo di tutte le votazioni avvenute nel corso della settimana precedente.
    I membri dell’Assemblea hanno dieci giorni di tempo per segnalare errori od irregolarità per quelle che sono state le loro espressioni di voto.

    TITOLO II - COMPRENSIBILITÀ E SEMPLICITÀ DELLA LEGISLAZIONE
    Articolo 4. /IV
    Le leggi dello Stato debbono essere chiare ed univoche.
    Prima della pubblicazione che trasforma un Disegno di Legge in Legge, il Senato, o una sua Commissione, deve verificare l’avvenuto rispetto di questa norma.
    In caso di esito negativo dell'esame di cui sopra, il Disegno di Legge torna alla Assemblea Nazionale per essere riformulato tenendo conto delle osservazioni avanzate dal Senato e deve essere riapprovato nella nuova formulazione dall'Assemblea con un'unica votazione.
    Anche i decreti ministeriali, le circolari ed i regolamenti proposti dal Governo o da un singolo Ministro debbono sottostare al controllo di chiarezza e comprensibilità da parte del Senato.
    Eseguito il controllo di chiarezza e comprensibilità, il Senato provvede ad eseguire il controllo di costituzionalità di tutte le normative citate in questo articolo e, per quelle proposte dal Governo, provvede al controllo del rispetto della legislazione vigente ed alla definitiva approvazione.
    Articolo 5. /IV
    L’approvazione di una legge che modifichi più di un articolo delle norme in vigore comporta la completa riscrittura e l’approvazione dell’intera norma modificata e la pubblicazione integrale del nuovo testo.
    Nel testo di ogni legge approvata dalla Assemblea Nazionale deve comparire l'elenco delle leggi o degli articoli di legge abrogati dalla entrata in vigore della legge stessa.
    Articolo 6. /IV
    Non è ammessa più di una legge di modifica del testo di una qualsiasi legge vigente. Alla seconda modifica dovrà comunque essere ripubblicata per intero tutta la norma modificata.

    TITOLO III - SEMPLIFICAZIONE DEL FISCO, DEFINIZIONE DELL'IMPONIBILE E DEL VALORE DELLE PROPRIETÀ.
    Articolo 7. /IV
    La fiscalità statale deve essere strutturata su un massimo di cinque imposte gravanti:
    - sul reddito netto delle persone fisiche;
    - sul reddito netto delle persone giuridiche che possano distribuire utili fuori dai confini nazionali e su quello generato da unità produttive insediate in territorio italiano pur facenti capo ad aziende straniere;
    - sul patrimonio personale, definito da un elenco delle proprietà mobili ed immobili, liquidità e titoli stilato dal cittadino e contenente il valore attribuito ai beni mobili ed immobili, nonché il valore di mercato dei titoli;
    - sui trasferimenti;
    - sul consumo dei carburanti. I proventi di quest’ultima imposta dovranno essere interamente utilizzati nell’aggiornamento, ampliamento, ristrutturazione e gestione del sistema nazionale dei trasporti e di quello delle comunicazioni.
    Le aliquote d'imposizione, uguali su tutto il territorio nazionale, possono essere variate annualmente dall'Assemblea Nazionale in funzione del fabbisogno annuo dello Stato e dell'opportunità di distribuzione dei gravami sulle prime tre voci.
    L’aliquota di imposizione sul patrimonio non potrà superare l’uno per mille.
    Il costo di servizi eventualmente resi dallo Stato o da altri enti pubblici e non rientranti in quelli dovuti a norma del primo comma del primo articolo della Seconda Norma integrativa deve essere rigorosamente rideterminato a cadenza costante e deve essere accollato direttamente al fruitore del servizio medesimo.
    L'Assemblea Nazionale delibera quali siano i servizi totalmente a carico del fruitore e quali quelli solo parzialmente a carico del medesimo.
    Articolo 8. /IV
    I cittadini italiani ovunque residenti e le persone fisiche o giuridiche comunque titolari della proprietà di immobili e/o titoli di qualsiasi genere collegati ad attività espletate sul territorio della Repubblica sono tenuti a presentare annualmente l'elenco completo delle suddette proprietà ed il valore stimato di ciascuna di esse.
    Possono essere inseriti nell’elenco anche beni mobili di qualsiasi natura ed animali aventi valenza economica.
    Articolo 9. /IV
    I beni di cui non sia stata rivendicata la proprietà entrano a far parte del patrimonio dello Stato che può utilizzarli direttamente o può procedere alla loro alienazione al miglior offerente tramite asta pubblica.
    In nessuna occasione, il valore di un bene potrà essere definito come superiore al valore dichiarato, aumentato delle spese sostenute per migliorarne funzionalità e/o valore.
    Nessun contratto potrà in alcun modo prevedere il risarcimento della perdita comunque causata di un bene che non sia stato inserito nell’ultimo elenco di beni di proprietà presentato e che non sia stato acquistato successivamente alla presentazione di tale elenco.
    In caso di esproprio di un bene per pubblica utilità, l'indennizzo pagato dallo Stato, o dall'Ente o Società espropriante, deve essere pari al valore dello stesso bene, così come definito dal cittadino suo proprietario sul terzultimo elenco presentato o sull'atto di compravendita eventualmente intervenuto successivamente alla presentazione di tale elenco. Il valore così definito deve essere adeguato in ragione del cento per cento del tasso di inflazione registratosi nel frattempo ed aumentato di un importo forfettario pari ad 1/3 del valore così determinato.
    Articolo 10. /IV
    Entro un anno dalla stipula del relativo contratto, chiunque può chiedere che gli sia trasferita la proprietà di un bene già oggetto di compravendita ed inserito nell’elenco dei beni presentato dal venditore, offrendo un prezzo superiore del venti per cento al prezzo pattuito e comunque pari almeno al valore che sarebbe attribuito al bene in caso di esproprio.
    Nel caso in cui il bene sia acquisito facendo ricorso alla norma esposta nel precedente comma ed il bene stesso sia un immobile, lo stesso non potrà subire alcuna variazione di destinazione d’uso o urbanistica per almeno trenta anni.

    TITOLO IV - TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA ED ECONOMIA
    Articolo 11. /IV
    Non è ammessa la stipula di contratti che stabiliscano opzioni di acquisto di qualunque bene o diritto, qualora l'acquisto di cui si tratta sia condizionato a future scelte di persone diverse dai contraenti.
    Articolo 12. /IV
    Non è ammessa la vendita di beni, titoli o valuta di cui non si abbia la concreta ed immediata disponibilità al momento o in quanto proprietari o in quanto incaricati della vendita a seguito di preciso mandato avente data certa e precedente alla vendita stessa.
    Sono consentite solo le seguenti eccezioni:
    - vendita da parte del produttore di beni mobili che costituiscano l'ordinario prodotto della sua attività;
    - vendita di immobili già progettati e da costruire su terreni aventi già la corretta destinazione urbanistica.
    Qualsiasi vendita di beni, titoli o valuta deve essere immediatamente perfezionata, salvo che nei casi di cui al comma precedente.
    Salvo i casi previsti e regolati dalla legge, è vietata la vendita di titoli quotati in Borsa, partecipazioni azionarie o valuta acquistati da meno di sei mesi.
    Articolo 13. /IV
    Le società di capitale che siano proprietarie di quote del capitale sociale di altre società rispondono solidalmente dei debiti di queste ultime per una percentuale pari a quella della loro partecipazione allo stesso capitale sociale.
    Articolo 14. /IV
    Le società di capitale non possono essere proprietarie né di quote del capitale sociale di società aventi la loro stessa ragione sociale, né di quote del proprio capitale sociale.
    Articolo 15. /IV
    Lo stesso soggetto non può essere direttamente o indirettamente socio appartenente al cartello di maggioranza in più società aventi la stessa ragione sociale.
    Articolo 16. /IV
    Non è ammessa alcuna forma di pubblicità commerciale rivolta a consumatori di età inferiore alla minima prevista per qualsiasi forma di responsabilità penale.
    Articolo 17. /IV
    Entro quattro anni dall’entrata in vigore di questa Costituzione, dovranno essere tolti dalla circolazione tutti i titoli al portatore.
    Potrà rimanere in circolazione solo il denaro in forma di monete metalliche e potranno essere attivati sistemi elettronici portatili di trasferimento del credito che siano adeguatamente collaudati e generalizzati.

    TITOLO V - ASSISTENZA E PREVIDENZA.
    Articolo 18. /IV
    Ogni anno l’Istituto Italiano di Statistica definisce quale deve essere considerato, nelle varie province, il reddito minimo vitale per le famiglie, in funzione della loro composizione e del fatto che dispongano o meno di una abitazione di proprietà.
    Tale reddito deve essere garantito a tutte le famiglie i cui componenti non rifiutino lavori per cui siano fisicamente e professionalmente idonei e che non dispongano di ascendenti o discendenti in linea diretta che siano in grado di assicurarne il sostentamento.
    Articolo 19. /IV
    La previdenza ordinaria consiste nell’accumulo di una parte del reddito dei cittadini in conti vincolati, esenti da imposte ed obbligatoriamente istituiti, non dopo il raggiungimento della maggiore età dell’interessato, presso una sezione apposita della Banca d’Italia, la quale applicherà a detti conti un tasso pari al novantadue per cento del tasso ufficiale di sconto o al tasso di inflazione aumentato di 1,5 punti se superiore a quello.
    Il titolare originario di ogni conto previdenziale può associare come contitolari anche altre persone cui intenda estendere la propria previdenza personale. Sono contitolari di diritto del conto previdenziale i figli che non abbiano rendite proprie superiori al triplo del minimo vitale e che non abbiano compiuto i ventisei anni.
    La chiusura del conto si ha al verificarsi dell’ultimo dei seguenti eventi:
    - morte dell’ultimo titolare o contitolare;
    - compimento del ventiseiesimo compleanno da parte del figlio più giovane del titolare originario.
    Ogni cittadino può decidere di accantonare una percentuale del suo reddito lordo annuo variabile da un minimo del dieci per cento ad un massimo del ventidue per cento e può cessare l’accumulo ed iniziare ad incassare la rendita prodotta dal capitale accumulato quando tale rendita sia uguale almeno
    - o al settantacinque per cento della media dei redditi dichiarati negli ultimi cinque anni;
    - o al triplo del reddito minimo vitale.
    La rendita di cui sopra deve essere calcolata sulla base del Tasso Ufficiale di Sconto in vigore al momento del suo calcolo, sempre ridotto dell’otto per cento, o al tasso di inflazione aumentato dell’1,5%, ipotizzandone una durata di quattro anni superiore a quella che le statistiche relative alla vita media degli italiani possono far ipotizzare al momento del calcolo.
    La rendita calcolata sarà pienamente rivalutata in funzione della variazione dell’indice del costo della vita nella provincia di residenza del titolare della stessa.
    La rendita deve essere ricalcolata qualora si abbia l’inserimento di un nuovo contitolare che posticipi la data presunta di chiusura del conto.
    Alla chiusura del conto previdenziale,
    - l’eventuale capitale rimanente deve essere riversato nei corrispondenti conti dei discendenti del titolare originario;
    - qualora abbia versato rendite in esubero rispetto a quanto accumulato, la Banca d’Italia è considerata creditrice privilegiata nei confronti dell’asse ereditario dell’ultimo titolare defunto.
    La Banca d’Italia presenta semestralmente alla Corte dei Conti il bilancio relativo alla gestione dei conti previdenziali e detta Corte, nel caso ravvisi incongruenze od anomalie, trasferisce la documentazione al Senato, suggerendo i provvedimenti da adottare per conseguire il corretto riordino di detta gestione. Il Senato può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari alla bisogna.
    La Norma di cui al presente articolo si applica a tutti coloro che raggiungano la maggiore età dopo l’entrata in vigore della Norma stessa e a tutti coloro che, avendo meno di cinque anni di contribuzione, rinuncino a qualsiasi prestazione previdenziale ad essi dovuta da un qualsiasi Istituto o Cassa di Previdenza per versamenti già effettuati.
    La Legge può definire meccanismi di riunificazione dei contributi versati altrove nella forma di previdenza fissata dalla presente Norma.
    Articolo 20. /IV
    Salvo diritti acquisiti grazie a precedenti assetti legislativi, le previdenze integrative personali non godono di alcun privilegio fiscale.

    TITOLO VI - LIBERTÀ, TRASPARENZA, CORRETTEZZA E COMPLETEZZA NELL'INFORMAZIONE.
    Articolo 21. /IV
    La Repubblica garantisce l'esercizio della libertà di parola, di stampa, di informazione, intese come diritto assoluto alla divulgazione del pensiero proprio di ogni cittadino e come diritto alla divulgazione di notizie direttamente e strettamente connesse all'attività politica, sociale, professionale ed economica di qualunque operatore.
    Articolo 22. /IV
    La diffusione di notizie relative a procedimenti penali in corso è ammessa solo dal momento in cui la Procura di competenza richiede il rinvio a giudizio di un indagato e solo quando tale richiesta è riferita a fatti concernenti l'attività politica, sociale, professionale ed economica del cittadino inquisito.
    La cronaca giudiziaria è libera quando riguarda notizie di ipotesi di reato e di indagini a carico di ignoti o quando riguarda la pubblicazione di una qualsiasi sentenza che non sia di rinvio a giudizio.
    Qualunque notizia coperta da segreto istruttorio non può essere pubblicata o diffusa né direttamente né indirettamente neppure quando il segreto sia pubblicamente violato.
    A fronte di richiesta motivata avanzata dalla Magistratura, le fonti delle notizie pubblicate e riportanti la cronaca di un evento cui il cronista non abbia assistito personalmente dovranno essere immediatamente comunicate.
    Articolo 23. /IV
    Al di fuori dai casi citati nei due articoli precedenti, deve essere rigorosamente rispettato l'articolo 3. della Prima Norma Integrativa.
    Negli articoli di cronaca che riguardino episodi non connessi alla vita professionale o politica di un qualunque cittadino, del nome del cittadino coinvolto potranno essere indicate solo le iniziali.
    Articolo 24. /IV
    Ogni organo di informazione a mezzo stampa, quotidiano o periodico, avente tiratura superiore a quindicimila copie deve mettere 1/15 del suo spazio non pubblicitario a disposizione di una sezione della propria redazione, chiamata redazione di rettifica, incaricata di completare o correggere l'informazione fornita dall'organo di informazione di cui fa parte.
    I componenti della redazione di rettifica devono essere scelti tramite concorso pubblico.
    Alla redazione di rettifica deve essere riservato un monte-stipendi non inferiore ad 1/30 del monte-stipendi totale della redazione sommato alle competenze pagate alle agenzie di stampa.
    La normativa di cui ai precedenti commi si applica anche alle testate giornalistiche delle reti televisive nazionali e locali.
    Articolo 25. /IV
    La redazione di rettifica ha anche il compito di vagliare e dar corso alle richieste di rettifica avanzate dai cittadini.
    Ogni componente della redazione di rettifica è unico responsabile per quanto sia da lui scritto e fatto pubblicare.
    I componenti della redazione di rettifica devono avere libero accesso a tutte le ordinarie fonti di informazione di cui si serve la loro testata.
    Articolo 26. /IV
    I componenti della redazione di rettifica possono essere estromessi dal loro posto di lavoro solo a seguito di condanna penale a loro carico, relativa a reati connessi con la loro attività professionale e passata in giudicato, o per ripetuta diffusione di notizie false la cui fonte d’informazione sia estranea sia alla redazione ordinaria sia alle agenzie normalmente utilizzate dalla testata giornalistica di appartenenza.



    Articolo 2 del Disegno di Legge di iniziativa popolare.
    La nuova Costituzione entrerà in vigore il primo gennaio successivo di almeno 6 mesi alla promulgazione della presente legge.
    L’anno di entrata in vigore della nuova Costituzione sarà anno elettorale, così come definito dalla Costituzione stessa.

    Articolo 3 del Disegno di Legge di iniziativa popolare.
    Entro il 30 settembre antecedente l’entrata in vigore della nuova Costituzione, il Parlamento è tenuto:
    - ad approvare gli accorpamenti dei Comuni, nel rispetto dell’articolo 54 della nuova Costituzione e su proposta degli Uffici Provinciali del Governo;
    - ad approvare la scomposizione del territorio dei Comuni con più di duecentocinquantamila abitanti in aree comunali che rientrino nel suddetto limite;
    - a definire i collegi elettorali per l’elezione della Assemblea Nazionale, sia suddividendo le province con più di novecentocinquantamila abitanti, sia accorpando province con meno di duecentocinquantamila abitanti;
    - a definire gli ammortizzatori sociali a tutela di quei dipendenti delle Regioni che non potessero razionalmente essere trasferiti ad altri incarichi del pubblico impiego, facendo ricorso alla alienazione del patrimonio delle Regioni stesse;
    - ad emanare la normativa destinata a regolare l’istituto dei Referendum di cui agli articoli 3/II e 13/II della Seconda Norma Integrativa. Per tali Referendum non è richiesto il rispetto della segretezza del voto;
    - a legiferare per determinare la nazionalizzazione della Banca d’Italia o la fondazione di una istituzione equivalente, in previsione dell’entrata in funzione del meccanismo previdenziale di cui all’articolo 19/IV della Quarta Norma integrativa della nuova Costituzione.

    Articolo 4 del Disegno di Legge di iniziativa popolare.
    Entro il 15 novembre antecedente l’entrata in vigore della nuova Costituzione, gli Uffici Provinciali del Governo, su proposta delle amministrazioni comunali,dovranno definire la suddivisione dei territori comunali nei Collegi elettorali circoscrizionali o di frazione.

    Articolo 5 del Disegno di Legge di iniziativa popolare.
    A seguito di regolare bando emesso entro il 31 Ottobre antecedente, entro il 15 gennaio successivo all’entrata in vigore della Costituzione, le Amministrazioni Provinciali dovranno stipulare i contratti relativi alla stampa dei programmi elettorali dei candidati.

    Articolo 6 del Disegno di Legge di iniziativa popolare.
    La Corte Costituzionale in carica porterà a compimento i giudizi in corso, facendo riferimento alla Costituzione vigente al momento del pronunciamento delle relative sentenze.
    Anche se giunti al termine del loro mandato novennale, i Giudici Costituzionali in carica non decadranno fino alla conclusione dei giudizi in corso.

    Articolo 7 del Disegno di Legge di iniziativa popolare.
    Sono interrotti tutti i finanziamenti comunque elargiti a partiti o parlamentari e sono abolite tutte le facilitazioni fiscali e normative ad essi riservati.

  2. #2
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    Offro da bere al primo che si legge tutto da cima a fondo....
    NOI SIAMO LA VERA ITALIA !
    RICOSTRUIAMO LA NOSTRA PATRIA !

  3. #3
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    Predefinito

    Una coca alla spina graze
    ...cercatemi , se volete e potete , come RoccoFerraro

  4. #4
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    Predefinito

    ahia...
    NOI SIAMO LA VERA ITALIA !
    RICOSTRUIAMO LA NOSTRA PATRIA !

  5. #5
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    Predefinito offro io

    Una birra alla spina ( piccola ) la offro io , però ditemi cosa ne pensate . (evitate gli ....eccessi volgari )

  6. #6
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    Predefinito

    Ho letto la parte iniziale....(è veramente lunga!)..ma già posso dirti una cosa... qui su Pol la costituzione non regola il mondo esterno, ma appunto la comunità di Pol.
    Per quanto ci possano essere spunti interessanti, che spero vengano fuori dalla lettura completa, resta il fatto che l'impostazione dovrebbe essere modificata... da Costituzione Italiana in Costituzione polliana.... con sacrificio a volte di aspetti che una comunità virtuale non regolamenta.

  7. #7
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    OT - scusate l'intrusione...

    Scusatemi se mi inserisco in questa discussione in modo "improprio", ma sto cercando di contattare l'Ing. Fabio Cavalca:
    Carissimo Fabio, ci siamo conosciuti qui nel tuo paese natale (Sorbolo) dove mi sono ahimè distinto nella battaglia al cementificio...
    Bene, in questi giorni sto cercando di far partire un progetto politico con caratteristiche alquanto "rivoluzionarie" che sono convinto potrebbero essere di tuo interesse, così mi piacerebbe un confronto privato per verificare un'eventuale tua disponibilità già nelle fasi costituenti del nuovo movimento.
    Ho cercato un tuo recapito ma ho trovato solo questi tuoi interventi su questo sito, e, non essendo io ancora autorizzato a postare in privato, non ho avuto altro mezzo che questo.

    In un prossimo futuro anche in questo sito vedrò di postare quante più informazioni possibili su quanto sta nascendo qui nella bassa parmense, e sono certo che gli argomenti e le soluzioni suggerite troveranno un forte interesse in molti frequentatori di POL...

    grazie per la vostra pazienza

    luca.mori_at_quellidellabassa.org

  8. #8
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    proprio vero che può succedere di tutto

  9. #9
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    Thumbs down cosa mai potrà succedere?

    >>emoned scrive: è proprio vero che può succedere di tutto.

    Gentile "emoned",

    il tuo intervento non mi è francamente molto chiaro, e, supponendo che tu ti sia riferito alla mia richiesta off topic (e non ad una discussione ormai "morta" da alcuni mesi), penso sia abbastanza chiaro tu non abbia compreso a chi sia rivolta la mia richiesta.

    L'autore di questo thread è "parmigiano" ( http://www.politicaonline.net/forum/member.php?u=642), al secolo Fabio Cavalca e noto anche come Cincinnato.

    Così, se le tue risate sono riferite alla mia richiesta pensando ad un "imbranato" di passaggio che posta alla pazza in giro per internet, mi spiace, ma chi ha frainteso sei proprio tu!

    E' proprio vero che nei forum oggi può succedere di tutto... e chi probabilmente naviga su Internet da troppo poco tempo per conoscere anche le netiquette, è facilmente vittima di interventi fuori luogo (oltre che ot).
    Un tempo sui forum, e ancor prima su usenet (ovvero i newsgroup), se si "inciampava" in qualcuno che aveva bisogno, ci si dava da fare per dargli una mano. E' proprio vero che anche la rete sta cambiando e diventando troppo simile alla vita reale!.

    Saluti e a buon rendere

  10. #10
    the dark knight's return
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    ho invito un pvt con link a parmigiano



    saluti

 

 
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