Seconda Lezione
L'interpretativa di accoglimento.
La doppia pronuncia.
A seguito della sentenza 8/1956 la vita nel paese continuò come andava prima ed il legislatore non si curò di attuare quanto la Corte aveva consigliato.
Fino al 15 gennaio 1961.
Un'altra ordinanza (più d'una) determinò problemi, un altro giudice a quo sollevò questione di costituzionalità, un altro giudizio sull'articolo 2 del TULPS si tenne di fronte alla Corte per il medesimo motivo.
La Corte Costituzionale invertì apparentemente la propria giurisprudenza e accolse interpretativamente la questione di costituzionalità non dichiarando incostituzionale la disposizione (il testo scritto) ma unicamente la norma (la lettura fatta da alcuni di essa).
Questa fu una decisione che suscitò vero e proprio scalpore, leggiamone il presupposto:
C.Cost. n°26/1961
1) la Corte costituzionale, nel dichiarare, con la sentenza 20 giugno 1956, n. 8, infondata la questione di legittimità Costituzionale del citato art. 2, aveva attribuito alle ordinanze prefettizie, previste in tale norma, carattere di atti amministrativi vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico, precisando che "la formula dell'art. 2, nella sua latitudine, potrebbe dar adito ad arbitrarie applicazioni, se si affermassero interpretazioni diverse da quella rilevata dalla Corte. Ma, in tal caso, la decisione non precluderebbe il riesame della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel citato articolo". Ed aveva enunciato i criteri, cui la revisione in corso presso gli organi legislativi si sarebbe dovuta informare; 2) mentre la revisione legislativa dell'art. 2 non ha ancora avuto luogo, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza 16 giugno 1958, n. 2068, hanno, invece, inquadrato l'ordinanza prefettizia nella categoria delle "ordinanze libere", idonee, nel concorso di determinati presupposti, ad affievolire i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dalla Costituzione, ad interessi legittimi; 3) poiché la sentenza delle Sezioni unite appare innovativa della precedente giurisprudenza e destinata, per l'autorità dell'organo che l'ha emanata, ad instaurare un nuovo corso interpretativo, appare necessario riesaminare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, considerata in tale interpretazione, che é nuova rispetto a quella la cui legittimità costituzionale fu controllata dalla Corte costituzionale con la sua sentenza n. 8 del 1956.
La Corte Costituzionale con queste parole aveva stabilito (in modo rivoluzionario) il proprio diritto di sindacare la legittimità Costituzionale non solo delle disposizioni ma anche delle norme ed essendo "norme" proprio le interpretazioni (come quella citata della Suprema Corte di Cassazione) stabilì che il proprio sindacato di Costituzionalità si estendeva alle interpretazioni. Pertanto più avanti nella sentenza scrisse:Si può concludere che la omessa prescrizione, nel testo dell'art. 2, del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico renderebbe possibile - ed in realtà ha reso, di recente, possibile - un'applicazione della norma, tale da violare i diritti dei cittadini e da menomare la tutela giurisdizionale.
É, dunque, da ritenere che l'illegittimità dell'art. 2 sussiste soltanto nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, intesa questa espressione nei sensi sopra indicati.
pronunziando sopra i quattro procedimenti riuniti di cui in epigrafe:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione.
In altre parole: l'articolo 2 del TULPS è rimasto lì dov'è tuttavia non è più legittimo nell'ordinamento per nessuno (neppure la Cassazione) leggerlo nel senso sgradito alla Corte Costituzionale perchè annullata è stata la norma, non la disposizione.
A commento della sentenza 26/1961, che per l'epoca fece scalpore, di cui abbiamo già parlato Vezio Crisafulli, sommo giurista del nostro passato, argomentò:La Corte può ritenere infondata la questione perche la disposizione impugnata ha un altro significato da quello attribuitole dal ricorrente o dal giudice a quo, ossia perchè dalla formulazione dispositiva deve trarsi una interpretazione costituzionalmente corretta. La disposizione deve dunque subire l'annullamento solo se mostra una resistenza insuperabile all'interpretazione costituzionalmente conforme.
In altre parole: solo se il testo è così esplicitamente e brutalmente incostituzionale da non permettere all'interprete di fletterlo interpretandolo creativamente la Corte deve intervenire, diversamente è dovere dell'interprete saltare a piè pari l'interpretazione letterale e usare quella creativa, estensiva.
Tale autorevolissima dottrina è diventata nel tempo principio generale dell'ordinamento e innumerevoli sentenze l'hanno consolidata. Tutto cominciò con la doppia pronuncia della Corte, l'anno in cui sentenziò l'accoglimento dopo aver pronunciato precedentemente il rigetto, motivando con l'inerzia del legislatore ed il nascere nel frattempo di una interpretazione prevalente da parte degli operatori giuridici totalmente differente da quella che la Corte aveva definito come l'unica conforme a Costituzione.
Era insomma fino al 1961 assolutamente pacifico per gli operatori che le norme si applicassero alla lettera (può fare un ordinanza vuol dire che può farla, qualsiasi cosa ciò comporti) mentre da allora in poi divenne chiaro che il mancare di rispetto alla volontà della Corte Costituzionale avrebbe determinato la nullità delle interpretazioni illegittime e se si fosse proseguito nell'interpretare in modo illegittimo la Corte avrebbe potuto anche reagire ulteriormente.
Così nacque la sentenza "interpretativa di accoglimento"
La vicenda ci consegna due concetti chiave:
- l'incostituzionalità può riguardare anche le interpretazioni e dunque quantunque la costituzione parlasse di norme riferendosi in primo luogo alle disposizioni essa non poteva non consentire alla corte di annullare anche le norme incostituzionali, o sarebbe venuto meno il controllo di costituzionalità anche sulle leggi in generale
- l'interpretazione letterale della legge è un comportamento anti-costituzionale, è invece doveroso per tutti interpretare le leggi in modo tanto più estensivo, creativo e financo arbitrario quanto sia necessario per rispettare la costituzione, a meno che tali norme siano così esplicitamente incostituzionali da dover essere annullate e basta senza poter essere lette in modo salvifico (cioè che le salva dalla mannaia della corte)