come da titolo.
secondo voi manca un quarto dogma mariano, che renda maria la CO-Redentrice assieme a Cristo?


come da titolo.
secondo voi manca un quarto dogma mariano, che renda maria la CO-Redentrice assieme a Cristo?


Assolutamente No, minerebbe le basi del monoteismo, granzia di stabilità e razionalità.
Against all odds


De Maria numquam satis. O no?
In un certo senso ogni cristiano è co-redentore. Nel linguaggio della cabbalistica luriana, si parlerebbe di tikkun.
Se poi definire il dogma sia opportuno o meno (rispetto a ragioni di realecumenism), non sta a me dirlo.
B.


barsanufio, ti sei superato.


:- ) Penso anch'io. Temo che a volte la mia ironia sia un po' troppo fredda.


"Ciò dimostra la fermissima speranza, anzi la piena fiducia, che la Chiesa cattolica ha sempre a buon diritto riposto nella Madre di Dio. Infatti la Vergine Immacolata, prescelta ad essere Madre di Dio, e per ciò stesso fatta corredentrice del genere umano, gode presso il Figlio di una potenza e di una grazia così grande che nessuna creatura né umana né angelica ha mai potuto né mai potrà raggiungerne una maggiore. E poiché la gioia per Lei più gradita è quella di aiutare e consolare ogni singolo fedele che invochi il suo soccorso, non vi può essere dubbio che Ella voglia molto più volentieri accogliere, anzi esulti nel soddisfare i voti di tutta la Chiesa".
(Leone XIII, Lettera enciclica "Supremus Apostolatus", 1 settembre 1883)
Ritengo tuttavia, per rispondere al quesito iniziale, che del dogma della co-redenzione della Santissima Madre di Dio se ne possa fare comunque a meno.
Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genetrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
Sotto la tua protezione
troviamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.


L'ultimo Congresso Mariologico internazionale, celebrato a Czestochowa dal 18 al 24 agosto 1996, ha riflettuto sull'opportunità della definizione dei titoli mariani di «Mediatrice», «Corredentrice» ed «Avvocata», come certi circoli sollecitano. Teologi cattolici ma anche protestanti ed ortodossi si sono ritrovati d'accordo nel constatare che i titoli, come vengono proposti, risultano ambigui, giacché possono comprendersi in modi molto diversi. Già questa ambiguità di fondo, a mio parere, mina qualunque possibilità di pronunciamento dottrinale poichè credo che qualunque definizione dogmatica esiga che i termini non si prestino ad interpretazioni ambigue e siano intesi in modo sostanzialmente univoco. Sul tappeto c'è dunque prima di tutto la questione del significato di questi titoli, in particolare di quello di "corredentrice". Inoltre credo non sia ininfluente l'apporto della Tradizione, anche quella più recente. Il titolo di "corredentrice si può trovare, raramente, in documenti pontifici assolutamente marginali e quindi privi di peso dottrinale, inoltre penso sia significativo che il termine "corredentrice" non viene adoperato dal magistero dei Sommi Pontefici, in documenti di rilievo, dai tempi di Pio XII. Così nella costituzione dogmatica Munificentissimus Deus (1950)enelle encicliche Fulgens corona (1953) e Ad caeli Reginam (1954) di PioXII, nel capitolo VIII della Lumen gentium (1964)del Vaticano II, nelle esortazioni apostoliche Signum magnum (1967) e Marialis cultus di Paolo VI (1974), nell'enciclica Redemptoris Mater (1986)di Giovanni Paolo II, che per la materia trattata avrebbe potuto costituire un'occasione propizia per il suo uso, il titolo "Corredentrice" è stato intenzionalmente evitato. A proposito di Pio XII, inoltre, mi pare di ricordare che egli ne abbia intenzionalmente evitato l'uso.
Ritengo allora sia più opportuno muoversi nel solco del grande testo mariologico del Vaticano II - il capitolo VIII della Lumen gentitum -, che a giudizio di Paolo VI, costituisce la sintesi più vasta che mai un concilio ecumenico abbia tracciato «della dottrina cattolica circa il posto che Maria santissima occupa nel mistero di Cristo e della Chiesa» (Allocuzione conclusiva della terza sessione conciliare, 21 novembre 1964, 7).


DICHIARAZIONE
DELLA COMMISSIONE TEOLOGICA
SULLA QUESTIONE DELLA RICHIESTA DELLA DEFINIZIONE
DEL DOGMA DI MARIA MEDIATRICE-CORREDENTRICE E AVVOCATA
Avendo chiesto la Santa Sede che questo XII Congresso Mariologico Internazionale, che si sta celebrando a Czestochowa (Polonia), studiasse la possibilità e l'opportunità della definizione dei titoli mariani di «Mediatrice», «Corredentrice» ed «Avvocata», come certi circoli sollecitano attualmente dalla stessa Santa Sede, è parso opportuno costituire una Commissione scegliendo quindici teologi specificamente preparati nella materia, i quali potessero discutere insieme e analizzare la questione con riflessione matura. Oltre alla loro preparazione teologica si curò la massima eterogeneità geografica fra di essi, in modo che i loro eventuali consensi diventassero specialmente significativi. Si è cercato inoltre di arricchire questo gruppo di studio, aggregando ad esso, come membri esterni, alcuni teologi non cattolici presenti al Congresso. Si è così pervenuti ad una doppia conclusione:
1. I titoli, come vengono proposti, risultano ambigui, giacché possono comprendersi in modi molto diversi. E' parso inoltre non doversi abbandonare la linea teologica seguita dal Concilio Vaticano II, il quale non ha voluto definire nessuno di essi: non adoperò nel suo magistero il titolo di «Corredentrice»; e dei titoli di «Mediatrice» ed «Avvocata» ha fatto un uso molto sobrio (cf. Lumen gentium 62). In realtà il termine «Corredentrice» non viene adoperato dal magistero dei Sommi Pontefici, in documenti di rilievo, dai tempi di Pio XII. A questo riguardo vi sono testimonianze sul fatto che Egli ne abbia evitato intenzionalmente l'uso. Per quanto concerne il titolo di "Mediatrice" non si dovrebbero dimenticare eventi storici abbastanza recenti: nei primi decenni di questo secolo la Santa Sede affidò a tre commissioni diverse lo studio della sua definibilità; tale studio portò la Santa Sede alla decisione di accantonare la questione.
2. Anche se si attribuisse ai titoli un contenuto, del quale si potrebbe accettare l'appartenenza al deposito della Fede, la loro definizione, nella situazione attuale, non risulterebbe tuttavia teologicamente perspicua, in quanto tali titoli, e le dottrine ad essi inerenti, necessitano ancora di un ulteriore approfondimento in una rinnovata prospettiva trinitaria, ecclesiologica ed antropologica. Infine i teologi, specialmente i non cattolici, si sono mostrati sensibili alle difficoltà ecumeniche che implicherebbe una definizione dei suddetti titoli.
Presidente: Melada P. Pavao, O.F.M. (PAMI)
Segretario: Cecchin P. Stefano, O.F.M. (PAMI)
Moderatore: Pozo P. Cándido, S.J. (España).
1. Calabuig P. Ignacio M., O.S.M. (Roma)
2. Castellano Cervera P. Jesus, O.C.D. (España)
3. Courth P. Franz, S.A.C. (Deutschland)
4. De Fiores P. Stefano, S.M.M. (Italia)
5. Delgado P. Miguel Angel, O.S.M. (México)
6. Felício da Rocha Rev. Manuel (Portugal)
7. Gharib P. Georges, Melchita (Siria)
8. Laurentin Rev. René (France)
9. Pach P. Jan, O.S.P.P.E. (Polska)
10. Rebic Rev. Adalbert (Croatia)
11. Rivain Rev. Jean (France)
12. Roten P. Johannes, S.M. (U.S.A)
13. Toniolo P. Ermanno, O.S.M. (Italia)
14. Siudy Rev. Teofil (Polska)
15. Ziegenaus dr. Anton (Deutschland)
non cattolici
16. GREENACRE Rev. Roger (anglicano)
17. SCHMIDT-LAUBER dr. Hans Christoph (Luterano - Austria)
18. LIMOURIS P. Gennadios (Ortodosso)
19. KAWAK R. P. Jean (Ortodosso - Siria)
20. CHARALAMPIDIS Prof. Constantin (Ortodosso - Grecia)


Esattamente