Risultati da 1 a 7 di 7
  1. #1
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    Predefinito Cassazione Rivoluzione Parcheggi

    Ho letto che con una sentenza che respinge il ricorso del Comune di Quartu sant'Elena, la Cassazione mette chiarezza sulle tanto discusse aree di parcheggio esclusivo con le strisce blu.
    E' stato stabilito che devono obbligatoriamente esserci parcheggi gratuiti vicino a quelli a pagamento, altrimenti le multe agli automobilisti che non pagano la sosta potranno essere invalidate.


    Qualcuno sa fornirmi maggiori ragguagli in merito? Quanto s'intende per vicinanza? E' normale che nelle adiacenze del Comune, della Provincia, dell'Ospedale, delle Scuole...non si riesca a trovare un parcheggio gratuito?

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da alzir Visualizza Messaggio

    Ho letto che con una sentenza che respinge il ricorso del Comune di Quartu sant'Elena, la Cassazione mette chiarezza sulle tanto discusse aree di parcheggio esclusivo con le strisce blu.
    E' stato stabilito che devono obbligatoriamente esserci parcheggi gratuiti vicino a quelli a pagamento, altrimenti le multe agli automobilisti che non pagano la sosta potranno essere invalidate.


    Qualcuno sa fornirmi maggiori ragguagli in merito? Quanto s'intende per vicinanza? E' normale che nelle adiacenze del Comune, della Provincia, dell'Ospedale, delle Scuole...non si riesca a trovare un parcheggio gratuito?
    Sei già fortunato... da noi non lo trovi nemmeno a pagamento.

    Comunque, la notizia che riporti è interessante e la sentenza mi pare assolutamente giusta. Dove hai letto la notizia?

  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da YSBYSB Visualizza Messaggio
    Sei già fortunato... da noi non lo trovi nemmeno a pagamento.

    Comunque, la notizia che riporti è interessante e la sentenza mi pare assolutamente giusta. Dove hai letto la notizia?
    Sul televideo

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da YSBYSB Visualizza Messaggio
    Dove hai letto la notizia?
    http://www.corriere.it/Primo_Piano/C...09/multe.shtml

  5. #5
    Antonello/Gianantonio
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    Sono stato a Vicenza, la settimana scorsa, a trovare mio zio. Impossibile trovare un parcheggio che non fosse stato a pagamento, anche in zone periferiche. Un comune che fa delle necessità degli automobilisti un motivo ignobile di rimpinguamento delle proprie casse. Non preoccupatevi: i comuni che sfruttano le necessità degli automobilisti, usciranno anche da questa "trappola" della cassazione. Les affairs sont les affairs.....

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da YSBYSB Visualizza Messaggio
    Sei già fortunato... da noi non lo trovi nemmeno a pagamento.

    Comunque, la notizia che riporti è interessante e la sentenza mi pare assolutamente giusta. Dove hai letto la notizia?
    http://www.ansa.it/opencms/export/si...057619457.html

  7. #7
    Speriamo non sia tardi
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    Svelato l'arcano: Sono c***i acidi per tutti i comuni inadempienti che non abbiano fatto la delibera di inquadramento in zona A

    da Corriere.it
    Multe nulle se non c'è parcheggio libero
    Cassazione, sentenza a Sezioni Unite: posteggiare sulle strisce blu senza ticket va bene se non c'è parcheggio libero in zona

    STRUMENTI
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    ROMA - La gran parte delle multe per divieto di sosta potrebbe avere le ore contate. Sono infatti nulle le multe inflitte agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se «vicino» a quelle zone non è stato predisposto anche un «parcheggio libero». Lo sancisce la Corte di Cassazione che a Sezioni Unite civili stabilisce che il giudice ordinario legittimamente può annnullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è stato violato da parte dei comuni «l'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimitá di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento».
    La stessa sentenza però esclude l'obbligo di creare parcheggi gratuiti nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e in quelle di particolare rilevanza urbanistica. Ebbene, la delibera 104 del 2004, emanata dal Consiglio comunale di Roma, include tutte le aree nelle quali sono presenti le «strisce blu» tra quelle definite «di particolare rilevanza urbanistica». Gli eventuali ricorsi presentati dagli automobilisti romani che non hanno pagato per il parcheggio, quindi, non potrebbero essere accolti.
    LA SENTENZA - Il principio è contenuto nella sentenza 116, con la quale i supremi giudici hanno respinto il ricorso del comune sardo di Quartu Sant'Elena che si era opposto alla cancellazione di alcune multe inflitte ad un avvocato., Gavino S. che aveva parcheggiato la macchina della moglie in zona a pagamento senza esporre il tagliando attestante il pagamento. Il giudice di Pace di Cagliari aveva dichiarato nulli i verbali perchè l'unico parcheggio libero predisposto da un'ordinanza del sindaco era in una «zona lontanissima».
    Contro questo verdetto il comune di Quartu aveva protestato in Cassazione. La Suprema Corte, però, ha affermato che il reclamo «non merita accoglimento» in quanto il comune non aveva emanato «provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento accompagnate anche dall'obbligo di prevedere aree di parcheggio libere». Ad avviso delle Sezioni Unite al giudice di pace è consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere comunali relative all'istituzione di posteggi a pagamento, «come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento». Per quanto riguarda la zona nella quale posteggiava l'avvocato Gavino S., il comune di Quartu non ha mai dimostrato che tale area rientrasse, quanto meno, nella zona "A" ossia tra quelle di rilevante interesse urbanistico.
    ZONE DI RILEVANTE INTERESSE URBANISTICO - La stessa sentenza infatti esclude l'obbligo di creare parcheggi gratuiti nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e in quelle di particolare rilevanza urbanistica. Una scelta quest'ultima che potrebbe essere utilizzata soprattutto nelle città d'arte. A roma ad esempio, la delibera 104 del 2004, emanata dal Consiglio comunale, include tutte le aree nelle quali sono presenti le «strisce blu» tra quelle definite «di particolare rilevanza urbanistica». Gli eventuali ricorsi presentati dagli automobilisti romani che non hanno pagato per il parcheggio, quindi, non potrebbero essere accolti.

    09 gennaio 2007

    ....ed infatti...


    Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

    1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

    a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
    b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (1) (2);
    c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
    d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
    e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
    f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
    g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
    h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
    i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

    2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

    3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

    4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

    5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

    6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

    7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

    8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

    9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

    10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

    11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

    12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

    13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10.

    14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €33,60 a € 137.55. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10

    15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da €19,95 a €81,90 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione

    15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

    ....e non è nemmeno così facile classificare una zona come "A", perchè tale classificazione fa riferimento ai centri storici come individuati dal piano regolatore del comune.
    PS: l'articolo 7 che ho riportato è un po' vecchio, infatti riporta ancora le vecchie sanzioni, però il testo non è cambiato.

 

 

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