Proposta Semplificata.
-4 Iscritti per potersi definire partito
-3 Candidati per concorrere alle elezioni
-30 giorni di anzianità del partito o della lista.
-l'articolo 4 prevede solo le procedure che deve tenere la Corte Suprema per poter ammettere o no un partito (sappiamo che una normativa del genere serve ..visto il comportamento della Corte Suprema uscente)
Piu semplice di così.
Firmi chi è interessato ad avere una legge snella, chiara e che non si presti a dubbie interpretazioni e che non cambi molto rispetto ad oggi.
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Art.1
Si istituisce il Registro delle Formazioni Politiche di POL in cui ogni formazione politica che vuole partecipare su POL dovra' registrarsi per poter essere riconosciuta. I caratteri necessari per l'esistenza di una formazione politica sono:
a) uno statuto e un simbolo o logo
b) almeno 4 iscritti, incluso il fondatore
c) un rappresentante eletto dagli iscritti;
d) l'apertura di un apposito thread nel forum "Istituzioni e Partiti", in cui siano riportati statuto, cariche, adesioni e sottoscrizioni.
Art.2
Per la partecipazione alle elezioni si potranno presentare partiti, liste di piu partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti. Si dovrá:
a) presentare in un apposito thread (detto 3d Ufficiale di Presentazione Liste) che verrá aperto dal Ministro degli Interni (o da un membro del governo in sua vece) ad una settimana dall'inizio della campagna elettorale il proprio programma, simbolo, candidati, eventuali apparentamenti nonche' il responsabile/portavoce della medesima lista. Il thread rimarra aperto per una settimana.
b) presentare una lista con almeno 3 candidati e che abbiano almeno 500 post all'attivo al momento della presentazione della lista
c)a partire dalla data di inizio delle elezione, avere almeno 30 giorni di iscrizione al Registro delle Formazioni Politiche di POL secondo le modalità dell'articolo 1.
Art.3
E' compito della Corte Suprema di POL verificare
a) che la Lista sia stata presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti iscritti di essa
b) Congruita' del numero di posts dei candidati, ai sensi degli Art. 1 e 2, alla data dell'apertura del thread di cui all'Art 2. comma a.
c) unicita' dei simboli/logo delle liste partecipanti alle elezioni.
E' facolta' della Corte, con giudizio motivato, rigettare singoli candidati, simboli ed eventualmente intere liste solo per violazioni dell'articolo 2 comma a)b)c) .
Il portavoce (o chi in sua vece, ma sempre iscritto al partito o alla lista) della lista ha a disposizione 1 giorno, dalla pubblicazione del giudizio per sanare l'errore. Qualora l'errore non sia sanato e la lista non si trovi piu' nelle condizioni di cui all'Art 2 comma a) b) c) la medesima lista non si potra' presentare alle elezioni.
Art. 4
Una volta esauriti i ricorsi, e comunque non piu' tardi di 3 giorni dalla chiusura del thread di cui all' Art 2. comma a) il Presidente della Corte, pubblica un thread contenente le liste ammesse alle elezioni, i loro candidati e i loro apparentamenti
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