DDL del 30/10/2005 REGOLAMENTO CONGRESSUALE
Art. 1
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera" e comunicazione PVT ai capigruppo, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea . La convocazione dell’assemblea può essere richiesta anche da un terzo dei congressisti. La richiesta da parte dei congressisti va fatta mediante l’apertura di un thread che contenga l’adesione di almeno un terzo dei congressisti.
Nella prima seduta convocata dopo l’elezione dei congressisti, l’Assemblea dovrà eleggere a maggioranza il Presidente dell’Assemblea. Qualora non si giungesse all’elezione del Presidente la votazione verrà effettuata di nuovo nella seduta successiva. Fino a che non si giungerà all’elezione del Presidente dell’Assemblea ogni seduta dovrà avere nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente. L’Assemblea può decidere di eleggere anche un vicepresidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente avrà gli stessi poteri del Presidente.
Nel caso in cui nel thread delle proposte di legge si raggiungesse un numero di pdl da esaminare pari a undici e qualora il presidente o il vicepresidente non abbiano provveduto a convocare l'assemblea entro le 24 ore successive alla presentazione dell'undicesima proposta di legge da esaminare il congresso potrà essere convocato dal congressista più anziano (la cui iscrizione al forum risulti antecedente rispetto agli altri congressisti) reperibile.
Art. 2
L'assemblea deve riportare nell'ordine del giorno tutte le proposte di legge presenti sul thread delle Proposte di legge e pubblicate dagli aventi diritto dopo l'ultima seduta convocata. Dovrà altresì riportare nell’ordine del giorno tutte le mozioni che verranno presentate sul thread delle mozioni dagli aventi diritto dopo l’ultima seduta convocata.
Il numero massimo dei punti dell'ordine del giorno di ogni seduta è di 11. PDL e Mozioni, presentate negli appositi thread, che non potranno essere messi in votazione nella Seduta a causa del superamento del numero massimo di punti dell'Odg, saranno i primi in votazione nella seduta immediatamente successiva.
Potranno far parte del Congresso di POL solo i congressisti. Le cariche politico-istituzionali del Congresso potranno essere ricoperte solo da Congressisti, comprese Presidenza e VicePresidenza del Congresso.
Art. 3
Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno, gli articolati delle proposte di legge e le mozioni. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. Il Presidente del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread della votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.
Art. 4
Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni. Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 5 congressisti oltre al congressista che l’ha proposto. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito. Ogni congressista può essere firmatario di soli due emendamenti. Per firmatario si intende il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.
Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo alla legge "originaria". Qualora venga approvata sia la legge "originaria" sia quella emendata, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate appartenenti alla stessa legge originaria si crea un Conflitto che sarà risolto dalla Corte Suprema convocata dal Presidente del Congresso.
Art. 5
Il congresso sarà chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*. Le mozioni riguarderanno argomenti di politica nazionale. Il congresso esprimerà una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
Art. 6
Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a quattro sessioni di voto consecutive del Congresso viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso. Il congressista può esprimere una giustificazione sul 3d Ufficiale "Congressisti Assenti" che ha validità se precedente alla conclusione della votazione congressuale.
Art. 7
In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimissionario verrà nominato in ordine:
1) il candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. Ai fini dell'assegnazione del seggio un candidato non eletto nominato congressista viene escluso dalla lista dei non eletti della propria lista elettorale. A parità di voti prevale il candidato che precede nell'ordine della lista.
2) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I forumisti presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.
3) gli iscritti al partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario che abbiano raggiunto i post necessari per essere eleggibili e la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni congressuali. L'iscritto che sostituisce il congressista deve essere indicato dal partito stesso.
Nel caso non vi siano membri del forum disponibili il seggio rimarrà vacante.
Il nuovo congressista assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta Congressuale disponibile o nelle Commissioni Congressuali eventualmente costituite.
Art. 8
I congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo può essere costituito da qualunque numero di congressisti. I capigruppo sono scelti dai membri di ogni singolo gruppo.
Art. 9
Regolamentazione del Voto in Assemblea Congressuale
Tutti i congressisti sono invitati ad esprimere un voto su ogni provvedimento (proposte di legge, elezioni di cariche politiche, fiducia al Governo, mozioni o altri provvedimenti)
I congressisti possono esprimersi votando favorevole, contrario, astenendosi o non partecipando al voto.
Se un congressista non partecipa al voto per nessun punto dell'Odg della relativa assemblea congressuale e non riporta un giustificato motivo per tale comportamento sarà considerato assente ingiustificato.
Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.
Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto, viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non ottiene appunto il numero legale è considerata invalidata e verrà riconvocata entro 1 settimana con lo stesso Odg.
Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.
Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.
Il provvedimento, se è necessaria la maggioranza semplice per la sua approvazione, viene approvato quando i voti favorevoli risultano maggiori rispetto ai voti contrari.
Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza speciale (ad esempio, voto dei 2/3 o dei 3/5 dei congressisti), il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso sul numero totale dei voti validi.
Art. 10
Le Proposte di legge approvate dall'Assemblea verranno trasmesse dal presidente dell'Assemblea al Presidente di Pol, o a chi ne fa le veci, per la promulgazione.
Dopo l'eventuale promulgazione le Leggi di Revisione della Carta Telematica andranno postate sul 3d della Costituzione, le leggi ordinarie andranno postate nel 3d della Gazzetta Ufficiale per leggi Ordinarie. Le Mozioni a livello di Politica Italiana andranno riportate nel 3d Mozioni Virtuali
Art. 11
Verranno poste all'ordine del Giorno delle sedute congressuali per la votazione solo le Proposte di Legge Presentate nel thread *3d Ufficiale Proposte di Legge*.
Le proposte di legge presentate in altri 3d non saranno prese in considerazioni ai fini delle sedute congressuali.
L'Ordine del Giorno di ogni Seduta potrà essere modificato inserendo le varie PDL, presentate sull'apposito 3d, sino a 24 ore prima dell'inizio della seduta Congressuale programmata.
Sono escluse da questo provvedimento le votazioni per le elezioni delle Cariche di pol (Corte Suprema, Presidente di pol, del Congresso etc etc...)
Art 12.
Abrogato come da DDL
http://www.politicaonline.net/forum/...37&postcount=3
Art. 13
Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.
Il Presidente di POL
Danny78




