La Corte di Cassazione: «Emarginazione sociale e arretratezza culturale»
Omicidio: un'attenuante l'essere clandestini
Si può applicare lo sconto di pena anche nel caso di delitti efferati
ROMA - Una sentenza della Corte di Cassazione destinata a far discutere. La Suprema Corte ha stabilito che ai clandestini può essere applicato uno sconto di pena anche se autori di delitti efferati. Il riconoscimento delle attenuanti è giustificato per il fatto stesso di essere clandestini, e quindi dalla loro «emarginazione sociale e dall'arretratezza culturale».
CONDANNA CON ATTENUANTI - La prima sezione penale della Cassazione ha dichiarato perciò inammissibile il ricorso presentato dalla procura di Milano, che si era opposta al riconoscimento delle attenuanti generiche accordate a un clandestino che aveva assassinato un uomo durante una relazione omosessuale. La Corte d'asssise d'appello del capoluogo lombardo aveva concesso uno sconto di pena a Marian N. (condannato comunque a 17 anni e 4 mesi di carcere) considerando la sua «situazione di emarginazione sociale conseguente allo stato di immigrato, senza uno stabile lavoro e senza uno stabile riferimento in Italia», e anche per la «arretratezza culturale» dell'extracomunitario. All'accusato non era stata considerata «l'aggravante della crudeltà».
«INCRUDELITO DALLA VITA» - L'omicidio avvenne a Milano tra il 18 e il 19 novembre 2003 quando Marian N. uccise Carlo F. presso l'abitazione di quest'ultimo durante una relazione omosessuale. Il clandestino, si legge nelle motivazioni della sentenza, aveva colpito con particolare efferatezza, infliggendo alla vittima, legata mani e piedi, «numerosi colpi sul cranio con un corpo contundente». Poi per oltre un'ora era rimasto a guardare Carlo F. agonizzante.
A Marian non era stata conteggiata «l'aggravante della crudeltà» perché, secondo i giudici d'assise d'appello, la vita lo aveva incrudelito. L'accusa aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che l'immigrato «aveva inutilmente infierito in modo brutale sul corpo della vittima, ormai ridotta all'impotenza». Per la Suprema Corte, invece, sono state applicate legittimamente le attenuanti previste dall'art. 62 bis del codice penale, dato l'abbruttimento «conseguente allo stato di clandestino».
16 gennaio 2007
Una sentenza che ha dell'incredibile.
Queste toghe sono ormai fuori controllo.




Rispondi Citando


