Cassazione/ Attenuanti generiche a clandestino assassino perché in stato di "emarginazione sociale"
Martedí 16.01.2007 15:44
Possono essere riconosciute le attenuanti generiche ad un clandestino condannato per omicidio, dato il suo "stato di emarginazione sociale e di arretratezza culturale". Lo ha sancito la Cassazione (prima sezione penale, sentenza n.957), confermando la condanna a 17 anni e 4 mesi di reclusione - riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante della crudeltà - pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Milano nei confronti di un extracomunitario.
L'imputato, reo confesso, aveva ucciso nel novembre 2003 un uomo con cui aveva una relazione omosessuale. Il delitto era stato particolarmente efferato (da qui la conseguente aggravante della crudeltà): molti i colpi inferti sul cranio della vittima - trovata con mani e piedi legati - con un corpo contundente e l'omicida si sarebbe trattenuto per oltre un'ora nell'abitazione della vittima mentre questa agonizzava. Contro tale sentenza, aveva proposto ricorso in Cassazione il Procuratore generale di Milano, secondo il quale i giudici di merito erano venuti meno all'obbligo di indicare le ragioni per la quali si era ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche.
Per la Suprema Corte, invece, il ricorso del pg è inammissibile: "la Corte d'assise d'appello ha dato conto, sia pure in modo sintetico ma certo non illogico - scrivono gli 'ermellini' - delle ragioni per la quali è stata ritenuta l'attenuante di cui all'articolo 62 bis c.p.". In particolare, "si è avuto riguardo - si legge nella sentenza - al comportamento processuale, alla giovane età dell'imputato, nonché alla sua arretratezza culturale e alla sua situazione di emarginazione sociale conseguente allo stato di immigrato clandestino, senza uno stabile lavoro e senza uno stabile riferimento in Italia".
Spero che questa notizia sia del tutto priva di fondamento.