
Originariamente Scritto da
zonamorta
Anche chi non ha un televisore ma solo un
computer con una
scheda, interna o esterna, per la ricezione
TV deve pagare il canone? La risposta è, allo stato attuale, affermativa. Non è sufficiente rinunciare alla propria televisione per potersi sentire legittimati a non pagare il cosiddetto “canone di abbonamento”. L’antico regio decreto n. 246 del 21 febbraio 1938 (e successive integrazioni e modifiche) precisa infatti che: “Il canone di abbonamento è un tributo dovuto per la semplice detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.” (principio riconfermato recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 284 del 2002).
Un qualunque apparecchio potenzialmente in grado di ricevere un segnale televisivo (tale può essere una
scheda video “all-in-one”, ma anche un semplice videoregistratore o un
monitor per
PC inizialmente privo di sintonizzatore) ricade nell’obbligo di corrispondere la quota annuale al Servizio Radiotelevisivo Pubblico.
La materia, con tutti i legittimi dubbi che l’utente si porta dietro, è certamente complessa e soggetta a continue e rapide evoluzioni, essendo stata regolata nel tempo da diverse disposizioni non sempre coerenti tra loro, che hanno poi dovuto fare i conti con l’adeguamento alle normative comunitarie e l’evoluzione (sia tecnologica che sociale) dei mezzi di comunicazione. Ha sicuramente contribuito a generare maggiore confusione la definizione di questo tributo quale “canone di abbonamento”. Questo termine può indurre a pensare, erroneamente, ad un servizio che può essere disdetto nel momento in cui l’utente decida di non volerne più usufruire.
Le stesse campagne promozionali Rai fanno spesso riferimento ai vantaggi o ai premi di cui possono usufruire gli “abbonati” (come se sottoscrivere l’abbonamento fosse una scelta vantaggiosa e non un obbligo).
In realtà, il termine “canone d’abbonamento” è usato impropriamente per definire ciò che originariamente era una vera e propria tassa, cioè un tributo legato ad una determinata prestazione di un servizio erogato da un ente pubblico e che, in seguito, con la crescita esponenziale delle TV private e la progressiva riduzione della natura pubblica della Rai, ha assunto la forma di imposta, cioè di tributo slegato ad un’effettiva fruizione dei programmi “pubblici”.
In un’interessante sentenza del Tribunale di Milano si legge che, in passato, il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo poteva apparire giustificabile quando la Rai era l’unica emittente autorizzata a diffondere via etere i programmi radio-TV. Il panorama radiotelevisivo più recente risulta invece caratterizzato da una pluralità di emittenti nazionali e locali in cui una situazione di esclusiva creerebbe “una disparità evidentissima di trattamento tra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso la normale
televisione e chi le ricevesse, invece, (addirittura migliori) attraverso la scheda adattata al computer, ovvero chi non le ricevesse affatto”.
Senza dimenticare - precisa ancora il giudice - “l’uso gratuito dell’etere che avviene con le trasmissioni via Internet”, nonché il fatto che ormai “i programmi mandati in onda dalla Rai non differiscono dai programmi mandati in onda da altre
reti private a diffusione nazionale”. Posizione sicuramente condivisibile visto l’aumento continuo della percentuale di spot contenuti nei programmi Rai, che ha reso più difficile una distinzione tra quello che dovrebbe essere un servizio di natura esclusivamente pubblica (sul modello dell’inglese BBC) e un network commerciale privato.
È curioso notare come il giudice rilevi la principale differenza tra TV pubbliche e private “solo per il “logo” che compare a un angolo del teleschermo”. Di conseguenza, riesce difficile trovare una giustificazione razionale all’esistenza di una tassa che l’utente deve corrispondere alla sola “emittente pubblica” sul solo presupposto della detenzione di un apparecchio potenzialmente atto a ricevere un servizio “pubblico” dal contenuto uguale a quello offerto dal “servizio privato” e indipendentemente dal fatto che usufruisca sia dell’uno che dell’altro.
Il recente codice delle
comunicazioni radiotelevisive ha cercato di ribadire la natura “pubblica” della Rai stabilendo che “Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa”, ribadendo che un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dovrebbe essere dedicato “all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative” e che tale programmazione dovrebbe essere presentata anche nelle fasce di maggiore ascolto.
Norme che difficilmente potranno trovare applicazione fino a quando una “missione” di servizio pubblico così ben delineata si scontrerà con logiche puramente commerciali basate sulla schiavitù dei dati d’ascolto.