Fonte: Area di Febbraio 2005 ( versione stampabile in pdf/zip )
Bologna: la Strage della Verità
Intervista con l'avv. Alessandro Pellegrini, difensore di Luigi Ciavardini
«Una condanna sbalorditiva»
di Gian Paolo Pellizzaro
II paradosso di un uomo che non può essere assolto. Il calvario di una persona condannata ad essere condannata. Senza una valida spiegazione, senza un motivo specifico, un movente, una ragione plausibile, diciamo ragionevole, senza un filo conduttore credibile. Senza elementi di fatto, prove, testimonianze certe, riscontri oggettivi. Esiste un mostro giudiziario chiamato "processo per la strage di Bologna". Un processo di gran lunga più assurdo e opprimente di quello descritto da Franz Kafka nell'omonimo romanzo. E mentre c'è chi, consapevolmente o inconsapevolmente, fa politica sulle spalle di 85 morti e oltre duecento feriti, la macchina giudiziaria scava da decenni voragini nella vita delle persone, senza peraltro conseguire risultati certi, verità consolidate. Alcuni numeri: i fatti risalgono a 25 anni fa, la fase istruttoria è durata sei anni, otto anni per il processo di primo grado (la fase dibattimentale è andata avanti però dal 18 aprile 1997 al 25 gennaio 2000, per un totale di 60 udienze a porte chiuse) , nove giorni per il giudizio di secondo grado, un anno per il pronunciamento della Cassazione e un altro anno per il nuovo processo d'Appello.
Questa la vicenda di Luigi Ciavardini, 43 anni, sposato e padre di tre figli, con un passato da militante dei Nar di Valerio Giusta Fioravanti e Francesca Mambro, imputato praticamente da sempre. L'ultimo capitolo di questa odissea giudiziaria è del 13 dicembre scorso, quando la Corte d'Appello di Bologna (sezione minorile) lo ha condannato a 30 anni di reclusione. Il processo era tornato ai giudici di secondo grado dopo la sentenza della Cassazione (il 17 dicembre 2003), che aveva annullato con rinvio la precedente condanna a 30 anni, emessa il 9 marzo 2002 da altro collegio della Corte d'Appello.
La prima comunicazione giudiziaria per concorso nella strage la riceve il 10 maggio 1986, alla vigilia della chiusura dell'istruttoria formale a carico degli imputati all'epoca dei fatti maggiorenni (Fioravanti, Mambro, Massimiliano Fachini, Gilberto Cavallini e altri). Il 3 aprile 1987, il giudice istruttore dispone lo stralcio della posizione di Ciavardini, poiché all'epoca dei fatti minorenne, inoltrando gli atti al pm presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Il procedimento a carico di Ciavardini, pur provenendo da un'istruttoria condotta con il vecchio rito di procedura penale, viene istruito con il nuovo rito, promulgato con decreto dal presidente della Repubblica il 22 settembre 1988. A quella data, non era stato espletato alcun atto istruttorie. Il primo interrogatorio davanti al magistrato titolare dell'inchiesta lo sostiene, infatti, il 9 gennaio 1990. In quella circostanza, come in tutte le altre legate all'inchiesta sulla strage, Ciavardini negherà ogni addebito, proclamando la propria innocenza.
L'11 dicembre 1990, l'allora procuratore presso il Tribunale dei minori, all'esito delle indagini preliminari, chiede al gip di disporre "l'archiviazione degli atti del procedimento per quanto attiene alla colpevolezza di Luigi Ciavardini in ordine ai delitti di strage, di omicidio volontario plurimo, di trasporto di esplosivi, di lesioni personali dolose, di danneggiamento e di danneggiamento di impianti ferroviari". Il 18 aprile 1991, nonostante il parere del pm, il gip rigetta la richiesta di archiviazione per quanto attiene alla strage, ordina una nuova istruttoria e nel contempo il fascicolo viene passato ad altro pm. Ciavardini viene così nuovamente interrogato, il 18 e 25 settembre del 1991. Il 16 marzo 1992, circa sei anni dopo l'invio della prima comunicazione giudiziaria, il gip (all'esito dell'udienza preliminare) dispone il rinvio a giudizio dell'imputato, fissando l'udienza dibattimentale al 20 novembre 1992. Ma il processo non decolla.
Il presidente del Tribunale per i minorenni, Lamberto Sacchetti, disponeva un differimento con nuova fissazione dell'udienza dibattimentale al 1° dicembre 1994, poi ulteriormente rinviata al 12 dicembre 1994. Nel frattempo, il 16 maggio 1994, la Prima Corte d'Assise di Bologna riafferma la colpevolezza degli imputati maggiorenni (Mambro, Fioravanti e gli altri). Un tempismo perfetto. Tanto che all'udienza del 12 dicembre 1994, il Tribunale solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale circa l'impossibilità di rinviare il dibattimento a dopo la formazione del giudicato nei confronti dei computati maggiorenni. Il dibattimento si sviluppa dal 18 aprile 1997 al 30 gennaio del 2000, quando il Tribunale per i minorenni di Bologna assolveva Ciavardini per il reato di strage, condannandolo invece a tre anni e sei mesi per banda armata.
Il 16 maggio 2001, il pm depositava i motivi di appello e il 1° marzo 2002 iniziava il processo di secondo grado. Il 9 marzo, dopo una settimana di dibattimento e due giorni di camera di consiglio, la Corte d'Appello ribaltava il giudizio di primo grado (durato otto anni), condannando l'imputato a 30 anni di reclusione (il massimo della pena previsto per un minore), per aver «materialmente» compiuto la strage. Il 17 dicembre 2003, la Cassazione annullava con rinvio la sentenza di secondo grado. Il 13 dicembre scorso, dopo 12 anni di processo, senza alcun nuovo elemento probatorio, la seconda condanna a 30 anni, nonostante i limiti imposti dalla Suprema Corte di Cassazione. Parliamo di questo balletto diabolico con Alessandro Pellegrini, avvocato di Bologna, difensore di Luigi Ciavardini.
Lei ha parlato di una «sentenza sbalorditiva». Perché?
Sbalorditiva perché la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 dicembre 2003, aveva chiuso quasi tutti i varchi, affermando che l'impugnata sentenza di condanna presenta evidenti difetti argomentativi, in ordine al punto essenziale nella relativa impostazione motivazionale, riguardante i compiti attribuiti a Ciavardini in riferimento, oltre che alla attività preparatoria (rimasta, per quanto lo riguarda, incerta e indefinita), alla fase propriamente esecutiva dell'attentato, nella quale è stato materialmente inserito attraverso un iter logico viziato.
Come poteva Ciavardini, reduce dall'omicidio dell'agente della Polizia Franco Evangelista del 28 maggio 1980 con una vistosa cicatrice allo zigomo sinistro, passare inosservato nella stazione di Bologna?
Questa è una delle illogicità evidenziate dalla Cassazione. Dico di più, nel settembre del 1980, un tal Giovagnini, militante di Terza posizione, direttore di Radio Mantakas di Osimo, poi divenuto collaboratore di giustizia, in tempi non sospetti affermava di aver visto Ciavardini con una grossa cicatrice al volto. Era evidente e non passavano inosservati ne lui ne la sua cicatrice, che la Cassazione valuta come un ulteriore «deterrente» alla partecipazione personale di Ciavardini all'attentato.
C'è poi la questione dello scambio dei documenti tra Fioravanti e Ciavardini, alla vigilia della strage.
Sì, questo è un altro degli elementi stigmatizzati dalla Cassazione. Su quello scambio di documenti falsi tra Fioravanti e Ciavardini (Fioravanti pretese la restituzione del documento sicuro, intestato a tal Flavio Caggiula, persona del tutto estranea a fatti di terrorismo e criminalità, nella disponibilità di Ciavardini, scambiandolo con quello intestato a tal Amedeo De Francisci, arrestato 15 giorni prima a Roma e quindi ormai inaffidabile), avvenuto a Treviso nell'imminenza della strage, la Cassazione afferma che senza dubbio non c'è coerenza logica nel ritenere che Fioravanti si preoccupasse in quel frangente di dotarsi di un documento sicuro, togliendolo a Ciavardini, a cui consegnò un documento «rischioso», e poi portasse tranquillamente con sé Ciavardini a Bologna, così esposto, per la diretta partecipazione all'attentato.
La sentenza di condanna del 9 marzo 2002 parlava di audacia e risolutezza dimostrate da Ciavardini in precedenti azioni e proprio per questo avrebbe avuto non un ruolo di mera sorveglianza o copertura, bensì direttamente connesso alla materiale esecuzione della strage. Questo ragionamento, però, è stato duramente censurato dalla Cassazione la quale ha smontato, pezzo per pezzo, i motivi alla base della prima condanna. Ma nonostante questi "paletti", il 13 dicembre 2004 arriva la seconda condanna da parte della Corte d'Appello. Com'è possibile?
Per saperlo, bisogna aspettare di leggere i motivi della sentenza della Corte d'Appello (saranno depositati entro il 13 marzo). Dico solo che in primo grado, davanti al giudice di merito, dopo tre anni di dibattimento e 60 udienze, celebrate nel pieno rispetto del principio della formazione della prova in contraddittorio, Ciavardini è stato assolto per il reato di strage. Aggiungo che nel 1990, il procuratore capo presso il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva richiesto il proscioglimento dell'imputato per assenza di elementi di prova relativi al suo coinvolgimento nella strage.
Invece in secondo grado...
...invece in Appello, dopo una settimana di dibattimento, è stato condannato. Il processo di rinvio, l'ultimo, si è svolto in tre udienze. La Corte ha giudicato l'imputato ex actis, sulla base degli atti, senza l'introduzione nel processo di alcun elemento probatorio nuovo. Questa è un'altra anomalia del nostro sistema. La questione è stata oggetto anche di un auspicio delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza del 30 ottobre 2003) la quale ha suggerito al legislatore di «riperimetrare» i poteri del giudice di Appello in caso di impugnazione del pm avverso a sentenza di assoluzione di primo grado. Qui siamo di fronte ad un doppio, gravissimo danno. Il primo nei confronti degli imputati innocenti coinvolti nella strage di Bologna, del tutto estranei a questi fatti. Il secondo, nei confronti della collettività, la quale vede ancora oggi liberi e impuniti i veri responsabili di questo orrendo attentato. Una strage della quale non si sa ancora nulla. Su questa vicenda, a distanza di 25 anni, c'è ancora il buio totale. Ricordo, infine, che Ciavardini entra in questa vicenda come teste a favore di Mambro e Fioravanti e ne esce condannato a 30 anni. La sua testimonianza, confermando l'alibi di Mambro e Fioravanti, rischiava di far crollare il castello accusatorio.
La Corte d'Appello ha rigettato anche la richiesta di audizione di Francesco Cossiga, sostenendo che il presidente del Consiglio in carica all'epoca dei fatti avrebbe potuto esprimere solo opinioni personali o valutazioni di carattere politico...
... proprio così, la nostra richiesta di sentire il presidente del Consiglio pro tempore è stata rigettata, in un processo dove sono stati ascoltati personaggi di ogni genere e specie. Dopo tutto Cossiga era il capo del governo quando a Bologna scoppia la bomba ed era il responsabile dell'attività dei nostri servizi di sicurezza. Servizi segreti che hanno pesantemente condizionato, depistato l'inchiesta sulla strage. Cossiga avrebbe potuto spiegare, ad esempio, di quali informazioni disponesse per arrivare a riferire al Parlamento che la strage era da attribuire alla destra eversiva.




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