Assolutamente no.
Piuttosto lo voto con questa modifica
1. Due persone maggiorenni e capaci, SOLO dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietą materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinitą in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltą stabiliti dalla presente legge.
