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  1. #1
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    Predefinito Commissione Riforme - III Seduta

    La Commissione Riforme e' convocata Martedi 7 Febbraio, alle ore 10 per la discussione delle seguenti proposte di legge

    Citazione Originariamente Scritto da Legge elettorale per la Camera dei Popoli e Regolamentazione Basilare.

    Art. 1
    Il Ministro per le Autonomie avrà il compito di regolare e supervisionare le operazioni di voto all’interno del Forum territoriale. Il Ministro, nell’espletamento del compito, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della collaborazione del/i moderatore/i del Forum, o di un collaboratore scelto di concerto con il/i moderatore/i. Tali forumisti non potranno essere Congressisti eletti o ricoprire cariche istituzionali nel Forum Camera o non essere abituali
    frequentatori del Forum territoriale per cui fanno richiesta. In caso di rimozione da parte della Corte Suprema di uno o più collaboratori, il Ministro potrà sceglierne di nuovi.

    Art. 2
    Entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di rappresentanza (che il Ministro per le Autonomie dovrà comunicare con un post nel 3d dedicato alla raccolta firme), il Ministro comunicherà la lista degli aventi diritto al voto e la lista degli eleggibili. I forumisti possono essere esclusi solo se non sono abituali frequentatori del forum territoriale interessato. La definizione di frequentatore abituale è regolata dall’articolo 4 e solo tramite quei requisiti un
    forumista elettore e/o candidato può essere escluso dalle liste elettorali. I forumisti esclusi dalle liste elettorali hanno cinque giorni per presentare ricorso alla Corte Suprema. Le liste verranno “chiuse” (senza poter più essere modificate) nel giorno della data di Indizione delle Elezioni del Forum territoriale.

    Art. 3
    Entro 15 giorni dalla comunicazione delle due liste sopra definite, il Ministro per le Autonomie indirà ufficialmente le elezioni del Forum territoriale comunicando le giornate di votazione. Dal momento della indizione delle elezioni, i forumisti eleggibili avranno 15 giorni di tempo per presentare la propria candidatura (in un apposito 3d). I forumisti che non hanno fatto esplicita richiesta non saranno eleggibili e il voto a loro favore sarà considerato nullo. Il Ministro avrà anche il compito di vagliare le candidature ed approvarle secondo i criteri contenuti nell’articolo 4.

    Art. 4
    Nei forum che al momento della data di accettazione presentano meno di un anno di vita o un numero di discussioni aperte inferiore a 100, nella lista degli aventi diritto al voto saranno inseriti tutti i forumisti con un minimo di 50 post ed almeno due discussioni aperte. Saranno eleggibili tutti i forumisti con un minimo di 100 post ed almeno cinque discussioni aperte. In entrambe le liste saranno inseriti anche i primi 15 forumisti firmatari della richiesta di rappresentanza.
    Per i restanti forum, nella lista degli aventi diritti al voto saranno inseriti tutti i forumisti con un minimo di 100 post ed almeno tre discussioni aperte. Saranno eleggibili tutti i forumisti con un minimo di 150 post ed almeno sette discussioni aperte. Nel caso non si fosse raggiunto il numero di 10 nella prima lista o di 5 nella seconda, in entrambe saranno inseriti anche i primi 15 forumisti firmatari della richiesta di rappresentanza.
    I candidati eleggibili ed eletti alla Camera dei Popoli non possono essere contemporaneamente congressisti eletti o ricoprire cariche istituzionali (presidenza, vicepresidenza, governo) nel Forum Camera.
    Le discussioni aperte devono trattare di temi inerenti il forum o comunque non devono essere “discussioni accumula messaggi” tipiche di chi vuole “eludere la legge” postando solo faccine o una singola parola ovvero frasi senza senso.

    Art. 5
    Le operazioni di voto si svolgeranno attraverso un 3d aperto nel forum territoriale e lo scrutinio verrà fatto dal Ministro per le Autonomie (coadiuvato da eventuali collaboratori, vedasi art. 1).
    In caso di irregolarità rilevate da uno dei candidati, egli potrà presentare ricorso alla Corte Suprema la quale avrà il compito di convalidare, correggere o annullare l’esito elettorale. In caso di annullamento del voto, esso andrà ripetuto.

    Art. 6
    Gli elettori dovranno esprimere, tramite post, nel 3d elettorale, solo il nome di un forumista candidato. Qualunque commento renderà il voto nullo. Qualunque indicazione di forumisti non presenti nella lista degli eleggibili renderà il voto nullo.

    Art. 7
    Verranno proclamati eletti i 3 forumisti che otterranno più voti. In caso di parità di voti prevarrà il forumista iscritto su Pol da più tempo. La proclamazione verrà effettuata dal Ministro per le Autonomie. In caso di dimissioni/decadimento degli eletti, il posto viene preso dal primo non eletto in base di preferenza. Nel caso di mancanza di candidati il posto rimarrà
    vacante.

    Art. 8
    Il mandato dei forumisti eletti alla Camera dei Popoli è della durata di sei mesi dalla proclamazione. Alla scadenza del mandato dei suoi tre rappresentanti, il singolo forum territoriale provvederà ad eleggere i nuovi rappresentanti secondo le modalità sopra enunciate (negli articoli 2 e 4 la formula “data di accettazione” viene sostituita con “scadenza del
    mandato dei forumisti eletti”).

    Art. 9
    La prima seduta della Camera dei Popoli viene convocata e presieduta (senza diritto di voto) dal Ministero per le Autonomie, quando il numero degli eletti nei vari forum territoriali raggiunge almeno il numero di cinque. La Camera, nella prima seduta, elegge un suo Presidente a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. Il mandato del Presidente è della durata di sei mesi. In caso di mancata elezione alla prima seduta, l’odg delle successive riporterà sempre l’elezione del presidente sino alla realizzazione. Le leggi/mozioni possono essere presentate esclusivamente dai membri della Camera e vengono approvate a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. La Camera può dotarsi di un regolamento interno da approvare o modificare solo con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Ministro per le Autonomie partecipa ai lavori della Camera senza diritto di voto.

    Citazione Originariamente Scritto da DDL “Modifica Costituzionale”

    Art. 1 L'articolo 23 della Costituzione e' cosi' sostituito

    La Camera dei Popoli è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni Forum che chiede di essere rappresentato nella Camera. La richiesta deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post e deve essere presentata al Ministro per le Autonomie, il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. La Camera ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti qualsiasi materia o argomento a carattere locale, regionale, pluriregionale (non statale), nazionale (per i membri di nazioni senza stato) ed euroregionale.
    La Camera può legiferare (proporre, approvare ed organizzare) in merito ad iniziative (concorsi, giochi, rievocazioni storiche, approfondimenti culturali, discussioni su temi territoriali, ecc.) nell’ambito delle sue competenze da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum territoriale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum territoriale o su più forum territoriali.La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale
    (3d) del Presidente della Camera al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.

    Invito il Ministro Berghem a illustrare nel merito codesti due provvedimenti.
    I Signori Commissari interessati a modificare tali testi sono pregati di presentare emendamenti in forma intellegibile, altrimenti saranno rifiutati da codesta Presidenza. La discussione durera' gg 5. Prego l'Amministrazione di mettere in rilievo il 3d.

    Il Presidente
    Metapapero

  2. #2
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    le proposte di berghem per me vanno bene così

  3. #3
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    Per questi testi ho preso spunto e dal programma e da un ottimo testo già postato da Danny, andando a modificare alcuni punti. L'ho fatto analizzando e valutando diverse cose e basandomi sostanzialmente su due fattori:

    a) rappresentatività: chi vuole, gioca. Nostro compito è anche quello di attivare la partecipazione nei forum territoriali meno frequentati, ma certamente un punto fermo è la richiesta che parta dai singoli forum territoriali o autonomisti. A chi interessa giocare, si propone ed entra nel gioco per quanto concerne la parte delle autonomie. Obbligare forum che non sono forum - vista la scarsa partecipazione - a partecipare ingolferebbe a mio modo di vedere il gioco.

    b) giocabilità. Al costruire architetture belle, se non idealiste, ma di difficile applicabilità, meglio preferire sistemi nella direzione dell'applicabilità.

    In Cdm avevo comunque detto che era meglio approfondire la discussione. Anche perchè stavo preparando una seconda bozza, che sottopongo qui alla vostra attenzione, poichè in quella in esame vi sono dei problemi (rilevati anche da alcuni forumisti e ministri), sostanzialmente due:

    - innanzitutto il fatto che andando per forum singolo, si rischia di creare una situazione del genere: per esempio il forum "sardigna natzione" raccoglie le 15 firme, però elegge diciamo 3 membri che postano frequentemente solo su quel forum, quindi non rappresenterebbe la sardegna in toto (molti forumisti ne verrebbero esclusi), dato che c'è anche il forum di "irs", il forum regionale della sardegna, ecc. .

    - senza liste elettorali alle quali ci si deve iscrivere per poter poi votare, diventa tutto a carico del ministro la stesura degli aventi diritto al voto, probabilmente un lavoro troppo oneroso per i ministri futuri e senza tutele da eventuali "pilotaggi" (nessuno dubita della nostra fiducia, però non si sa mai...).

    Quindi pensavo che la richiesta (che deve rimanere con le firme) potesse riguardare la rappresentanza di un territorio (regione - es. marche -; nazione senza stato - es. sardegna o chi si sente tale -; macroregione - es. nordest, etruria, ecc. -; euroregione - canton ticino, tirolo, friuli-slovenia, in pratica se ci fossero forumisti anche di territori confinanti; quello che i forumisti chiedono), si raccolgono le firme in un forum che appartiene a quel dato territorio, e alle elezioni possono partecipare tutti coloro che fanno parte del territorio e non del singolo forum (esempio sardo, ma ce ne sarebbero molti altri, per esempio di tutti quei territori che hanno sia forum autonomisti sia il corrispettivo forum regionale). A questo punto altro problema: per votare ci si iscrive ad una lista, si devono avere 100 post e dichiarare di risiedere in quel territorio. Capite bene che si basa sull'onestà dei singoli forumisti, cosa ne pensate? Porterebbe comunque a mio avviso ad un maggior coinvolgimento dei forumisti. Altre idee? Per il numero di membri: tre? o due? cinque? in base a quanti si iscrivono alle liste? I post necessari: 100 (dato che è un inizio, forse sarebbe meglio)? o equipararli ai 200 dell'altra camera? Un'ultima cosa: per evitare per qualcuno si iscriva in ogni elezione, questa frase ("Il forumista iscritto in una lista elettorale nei sei mesi successivi non potrà iscriversi in una di un diverso territorio") può andare? o no?

    Resto in attesa dei pareri dei membri della commissione su entrambe le proposte in base anche a quanto da me detto qui sopra, con l'obbiettivo di proporre emendamenti migliorativi.


    MODIFICA ARTICOLO COSTITUZIONE

    Art. 23

    La Camera dei Popoli è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni territorio (regione, macroregione, nazione senza stato, euroregione) che chiede di essere rappresentato nella Camera. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi forum che abbia attinenza con il territorio specificato nel 3d di sottoscrizione, deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post ed infine deve essere presentata al Ministro per le Autonomie, il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. Ogni forumista può sottoscrivere una sola richiesta nell’arco di sei mesi.

    La Camera ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti qualsiasi materia o argomento a carattere locale, regionale, macroregionale (non statale), nazionale (per i membri di nazioni senza stato rappresentate nella Camera) ed euroregionale. La Camera può legiferare (proporre, approvare ed organizzare) in merito ad iniziative (concorsi, giochi, rievocazioni storiche, approfondimenti culturali, discussioni su temi territoriali, ecc.) nell’ambito delle sue competenze da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum territoriale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum territoriale o su più forum territoriali.

    La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale (3d) del Presidente della Camera al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.


    Legge elettorale per l’Assemblea per le Autonomie e Regolamentazione Basilare Assemblea.


    Art. 1

    Il Ministro per le Autonomie avrà il compito di regolare e supervisionare le operazioni di voto all’interno del Forum scelto per la votazione (lo stesso della sottoscrizione o un altro riferito allo stesso territorio, deciso di concerto tra Ministro, richiedenti e moderatori). Il Ministro, nell’espletamento del compito, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della collaborazione del/i moderatore/i del Forum, o di un collaboratore scelto di concerto con il/i moderatore/i. Tali forumisti non potranno essere Congressisti eletti o ricoprire cariche istituzionali nel Forum Camera. In caso di rimozione da parte della Corte Suprema di uno o più collaboratori, il Ministro potrà sceglierne di nuovi.


    Art. 2

    Entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di rappresentanza (che il Ministro per le Autonomie dovrà comunicare con un post nel 3d dedicato alla raccolta firme), i forumisti possono iscriversi alla lista degli aventi diritto al voto (in un 3d ufficiale nel relativo forum). I forumisti possono essere esclusi dal Ministro delle Autonomie se non soddisfano i criteri esposti nell’articolo 4. I forumisti esclusi dalle liste elettorali hanno sette giorni per presentare ricorso alla Corte Suprema. Le liste verranno “chiuse” (senza poter più essere modificate) nel giorno della data di Indizione delle Elezioni del Forum territoriale.


    Art. 3

    Con la chiusura della lista degli aventi diritto, il Ministro per le Autonomie indirà ufficialmente le elezioni comunicando le giornate di votazione. Dal momento della indizione delle elezioni, i forumisti eleggibili avranno 15 giorni di tempo per presentare la propria candidatura (in un apposito 3d). I forumisti che non hanno fatto esplicita richiesta non saranno eleggibili e il voto a loro favore sarà considerato nullo. Il Ministro avrà anche il compito di vagliare le candidature ed approvarle secondo i criteri contenuti nell’articolo 4.


    Art. 4

    Gli aventi diritto al voto che si potranno iscrivere nell’apposita lista saranno i forumisti con un minimo di 100 post e che dichiarano di risiedere nel territorio che ha richiesto di essere rappresentato nella Camera dei Popoli. Per la sola prima elezione, nella lista degli aventi diritto figurano in aggiunta anche i primi 15 firmatari della richiesta di rappresentanza. Il forumista iscritto in una lista elettorale nei sei mesi successivi non potrà iscriversi in una di un diverso territorio.

    Non sono eleggibili (e quindi candidabili) alla Camera dei Popoli i forumisti che sono contemporaneamente congressisti eletti o che ricoprono cariche istituzionali nel Forum Camera.


    Art. 5

    Le operazioni di voto si svolgeranno attraverso un 3d aperto nel forum scelto e lo scrutinio verrà fatto dal Ministro per le Autonomie (coadiuvato da eventuali collaboratori, vedasi art. 1). In caso di irregolarità rilevate da uno dei candidati, egli potrà presentare ricorso alla Corte Suprema la quale avrà il compito di convalidare, correggere o annullare l’esito elettorale. In caso di annullamento del voto, esso andrà ripetuto.


    Art. 6

    Gli elettori dovranno esprimere, tramite post, nel 3d elettorale, solo il nome di un forumista candidato. Qualunque indicazione di forumisti non presenti nella lista degli eleggibili renderà il voto nullo.


    Art. 7

    Verranno proclamati eletti i 3 forumisti che otterranno più voti. In caso di parità di voti prevarrà il forumista iscritto su Pol da più tempo. La proclamazione verrà effettuata dal Ministro per le Autonomie. In caso di dimissioni/decadimento degli eletti, il posto viene preso dal primo non eletto in base di preferenza. Nel caso di mancanza di candidati il posto rimarrà vacante.


    Art. 8

    Il mandato dei forumisti eletti alla Camera dei Popoli è della durata di sei mesi dalla proclamazione. Alla scadenza del mandato dei suoi tre rappresentanti, il singolo forum territoriale provvederà ad eleggere i nuovi rappresentanti secondo le modalità sopra enunciate (nell'articolo 2 la formula “data di accettazione” viene sostituita con “scadenza del mandato dei forumisti eletti”).


    Art. 9

    La prima seduta della Camera dei Popoli viene convocata e presieduta (senza diritto di voto) dal Ministero per le Autonomie, quando il numero degli eletti nei vari forum territoriali raggiunga almeno il numero di cinque. La Camera, nella prima seduta, elegge un suo Presidente a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. Il mandato del Presidente è della durata di sei mesi. In caso di mancata elezione alla prima seduta, l’odg delle successive riporterà sempre l’elezione del presidente sino alla realizzazione. Le leggi/mozioni possono essere presentati esclusivamente dai membri della Camera e vengono approvate a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. La Camera può dotarsi di un regolamento interno da approvare o modificare solo con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Ministro per le Autonomie partecipa ai lavori della Camera senza diritto di voto.

  4. #4
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    Ottime le proposte del Ministro Bèrghem, per risolvere il problema della lista elettorale io riporto la mia proposta originaria:

    Art. 2

    Entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di Rappresentanza, i responsabili territoriali dovranno stilare la lista degli aventi diritto al voto in base all’iscrizione dei forumisti alla lista elettorale. Dovranno aprire un 3d nel Forum territoriale in cui raccogliere le iscrizioni dei forumisti interessanti a partecipare al voto per l’elezione dei rappresentanti del Forum. I responsabili territoriali dovranno poi vagliare le richieste e stilare una lista di aventi diritto al voto, che viene “chiusa” (quindi non puo essere piu modificata) nel giorno della data di Indizione delle Elezioni Congressuali e Presidenziali. I forumisti possono essere esclusi solo se non sono abituali frequentatori del forum territoriale interessato. La definizione di Frequentatore abituale è regolata dall’articolo 4 e solo tramite quei requisiti un forumista elettore e/o candidato puo essere escluso dalle liste elettorali.

    I forumisti esclusi dalle liste elettorali potranno ricorrere alla Corte Suprema solo se dimostreranno di essere “frequentatori abituali” (postando quindi un Ricorso comprendente i link dei minimo 10 thread aperti/discussioni sottoscritte). In quel caso la Corte procederà alla “iscrizione” dei suddetti nella lista elettorale del forum interessato
    Nella parte in grassetto si specifica che i votanti dovranno prima iscriversi ad una lista (nel mio caso c'è il responsabile territoriale a giudicare ma potrebbe essere il Ministro che magari.... se i forum sono troppi.. potrebbe delegare ai suoi collaboratori la cosa)

  5. #5
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    Emendamento:

    Gli articoli 2 e 3 cambiano in questo modo:

    Articolo 2:
    Entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di Rappresentanza, Il Ministro (che puo essere coadiuvato da responsabili territoriali da lui nominati) dovra stilare la lista degli aventi diritto al voto in base all’iscrizione dei forumisti alla lista elettorale. Dovrà aprire un 3d nel Forum territoriale in cui raccogliere le iscrizioni dei forumisti interessanti a partecipare al voto per l’elezione dei rappresentanti del Forum.Il Ministro (o chi per lui) dovrà poi vagliare le richieste e stilare una lista di aventi diritto al voto, che viene “chiusa” (quindi non puo essere piu modificata) nel giorno della data di Indizione delle Elezioni Territoriali. I forumisti possono essere esclusi solo se non sono abituali frequentatori del forum territoriale interessato. La definizione di Frequentatore abituale è regolata dall’articolo 4 e solo tramite quei requisiti un forumista elettore e/o candidato puo essere escluso dalle liste elettorali.

    I forumisti esclusi dalle liste elettorali potranno ricorrere alla Corte Suprema solo se dimostreranno di essere “frequentatori abituali” (postando quindi un Ricorso comprendente i link dei minimo 10 thread aperti/discussioni sottoscritte). In quel caso la Corte procederà alla “iscrizione” dei suddetti nella lista elettorale del forum interessato

    articolo 3:
    Dal momento della indizione delle elezioni Territoriali ,il Ministro (o chi per lui) avrà 15 giorni di tempo per stilare la lista delle candidature dei forumisti (effettuata tramite l’apertura di un 3d ufficiale nel relativo forum). I forumisti che non hanno fatto esplicita richiesta non saranno eleggibili e il voto a loro favore sarà considerato nullo. I responsabili territoriali avranno anche il compito di vagliare le candidature ed approvarle secondo i criteri contenuti nell’articolo 4
    questo emendamento serve a risolvere i dubbi avanzati dal Ministro Bèrghem:

    senza liste elettorali alle quali ci si deve iscrivere per poter poi votare, diventa tutto a carico del ministro la stesura degli aventi diritto al voto, probabilmente un lavoro troppo oneroso per i ministri futuri e senza tutele da eventuali "pilotaggi" (nessuno dubita della nostra fiducia, però non si sa mai...).

    Si istituiscono quindi le liste elettorali, come in America. Chi è interessato a votare si iscrive nell'apposito 3d. cosi facendo si risparmia un lavoro enorme al Ministro che sennò dovrebbe controllare forum per forum chi ha i requisiti per votare o meno.

  6. #6
    SMF
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    Vorrei avanzare una proposta relativa all'Art. 23 della costituzione di POL.

    Questa è la norma attualmente in vigore:
    Art. 23

    L’Assemblea per le Autonomie è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 4 membri per ogni Forum che chiede di essere rappresentato nell’Assemblea. La richiesta deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post e deve essere presentata al Ministro per le Autonomie il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. L’assemblea ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti sanità, trasporti, servizi regionali generali e fiscalità locale ed in generale sulle materie regionali, può esprimere pareri sulle leggi approvate o in fase di approvazione e, tramite deliberazione, può presentare proposte di legge al Congresso.

    Questa invece è la proposta del Ministro Berghem:

    Art. 1 L'articolo 23 della Costituzione e' cosi' sostituito

    La Camera dei Popoli è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni Forum che chiede di essere rappresentato nella Camera. La richiesta deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post e deve essere presentata al Ministro per le Autonomie, il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. La Camera ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti qualsiasi materia o argomento a carattere locale, regionale, pluriregionale (non statale), nazionale (per i membri di nazioni senza stato) ed euroregionale.
    La Camera può legiferare (proporre, approvare ed organizzare) in merito ad iniziative (concorsi, giochi, rievocazioni storiche, approfondimenti culturali, discussioni su temi territoriali, ecc.) nell’ambito delle sue competenze da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum territoriale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum territoriale o su più forum territoriali. La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale
    (3d) del Presidente della Camera al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.



    Questo è ciò che propongo in quanto congressista e commissario di IPSN:
    Art. 23

    L’Assemblea per le Autonomie è composta da rappresentanti dei Forum di POL che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni Forum che chiede di essere rappresentato nell’Assemblea. La richiesta deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 100 posts e deve essere presentata al Ministro per le Autonomie il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta, dopo essersi consultato con il Ministro dell'Interno. L’assemblea ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti sanità, trasporti, servizi regionali e fiscalità locale ed in generale sulle materie regionali, può esprimere pareri sulle leggi approvate o in fase di approvazione e, tramite deliberazione, può presentare proposte di legge al Congresso.
    La Corte Costituzionale è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera delle Autonomie, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale (3d) del Presidente della Camera delle Autonomie al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.


    Avanzo questa proposta perchè trovo assolutamente inaccettabile la denominazione di "Camera dei Popoli": fino a prova contraria in Italia esiste un solo popolo, che è quello Italiano.
    E' giusto dare spazio alle identità locali e, in linea di principio, sono favorevole alla concessione di maggiore autonomia alle singole regioni. Anche perchè penso che una forte identità nazionale non debba e non possa temere rivendicazioni autonomiste e perchè cmq le identità locali si integrano in quella nazionale.
    Detto ciò, a meno che questa Camera non voglia rappresentare anche dei forum (che fra l'altro non esistono neanche su POL) di nazioni straniere quali la Francia, la Germania, la Spagna ecc., non vedo perchè si debba parlare di "popoli" e non di "autonomie".
    Dietro questa nuova "definizione" che la sinistra vorrebbe dare c'è sicuramente un certo sentimento "anti-nazionale" che ahimè sta alla base delle idee di sinistra.
    Capisco che questo debba essere il pegno da pagare per l'appoggio dei secessionisti padani + incalliti alle ultime elezioni, però la sinistra dovrebbe avere la coerenza di non sbraitare contro Bossi e la Lega accusandola di secessionismo nella vita politica reale per poi appoggiare proposte che puzzano di secessionismo nel virtuale.

  7. #7
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    sono contrario a questa modifica

  8. #8
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    Sono favorevolissimo alla proposta Berghem

  9. #9
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    Nel post #3 c'è la mia proposta definitiva, sia per l'articolo 23 sia per la legge elettorale, con le modifiche in entrambi i casi fatte in base ai ragionamenti enunciati nello stesso post. Chiedo ad un Commissario di presentare come emendamenti le proposte presenti al post #3.

  10. #10
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    Emendamento

    MODIFICA ARTICOLO COSTITUZIONE

    Art. 23

    La Camera dei Popoli è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni territorio (regione, macroregione, nazione senza stato, euroregione) che chiede di essere rappresentato nella Camera. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi forum che abbia attinenza con il territorio specificato nel 3d di sottoscrizione, deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post ed infine deve essere presentata al Ministro per le Autonomie, il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. Ogni forumista può sottoscrivere una sola richiesta nell’arco di sei mesi.

    La Camera ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti qualsiasi materia o argomento a carattere locale, regionale, macroregionale (non statale), nazionale (per i membri di nazioni senza stato rappresentate nella Camera) ed euroregionale. La Camera può legiferare (proporre, approvare ed organizzare) in merito ad iniziative (concorsi, giochi, rievocazioni storiche, approfondimenti culturali, discussioni su temi territoriali, ecc.) nell’ambito delle sue competenze da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum territoriale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum territoriale o su più forum territoriali.

    La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale (3d) del Presidente della Camera al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.


    Legge elettorale per l’Assemblea per le Autonomie e Regolamentazione Basilare Assemblea.


    Art. 1

    Il Ministro per le Autonomie avrà il compito di regolare e supervisionare le operazioni di voto all’interno del Forum scelto per la votazione (lo stesso della sottoscrizione o un altro riferito allo stesso territorio, deciso di concerto tra Ministro, richiedenti e moderatori). Il Ministro, nell’espletamento del compito, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della collaborazione del/i moderatore/i del Forum, o di un collaboratore scelto di concerto con il/i moderatore/i. Tali forumisti non potranno essere Congressisti eletti o ricoprire cariche istituzionali nel Forum Camera. In caso di rimozione da parte della Corte Suprema di uno o più collaboratori, il Ministro potrà sceglierne di nuovi.


    Art. 2

    Entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di rappresentanza (che il Ministro per le Autonomie dovrà comunicare con un post nel 3d dedicato alla raccolta firme), i forumisti possono iscriversi alla lista degli aventi diritto al voto (in un 3d ufficiale nel relativo forum). I forumisti possono essere esclusi dal Ministro delle Autonomie se non soddisfano i criteri esposti nell’articolo 4. I forumisti esclusi dalle liste elettorali hanno sette giorni per presentare ricorso alla Corte Suprema. Le liste verranno “chiuse” (senza poter più essere modificate) nel giorno della data di Indizione delle Elezioni del Forum territoriale.


    Art. 3

    Con la chiusura della lista degli aventi diritto, il Ministro per le Autonomie indirà ufficialmente le elezioni comunicando le giornate di votazione. Dal momento della indizione delle elezioni, i forumisti eleggibili avranno 15 giorni di tempo per presentare la propria candidatura (in un apposito 3d). I forumisti che non hanno fatto esplicita richiesta non saranno eleggibili e il voto a loro favore sarà considerato nullo. Il Ministro avrà anche il compito di vagliare le candidature ed approvarle secondo i criteri contenuti nell’articolo 4.


    Art. 4

    Gli aventi diritto al voto che si potranno iscrivere nell’apposita lista saranno i forumisti con un minimo di 100 post e che dichiarano di risiedere nel territorio che ha richiesto di essere rappresentato nella Camera dei Popoli. Per la sola prima elezione, nella lista degli aventi diritto figurano in aggiunta anche i primi 15 firmatari della richiesta di rappresentanza. Il forumista iscritto in una lista elettorale nei sei mesi successivi non potrà iscriversi in una di un diverso territorio.

    Non sono eleggibili (e quindi candidabili) alla Camera dei Popoli i forumisti che sono contemporaneamente congressisti eletti o che ricoprono cariche istituzionali nel Forum Camera.


    Art. 5

    Le operazioni di voto si svolgeranno attraverso un 3d aperto nel forum scelto e lo scrutinio verrà fatto dal Ministro per le Autonomie (coadiuvato da eventuali collaboratori, vedasi art. 1). In caso di irregolarità rilevate da uno dei candidati, egli potrà presentare ricorso alla Corte Suprema la quale avrà il compito di convalidare, correggere o annullare l’esito elettorale. In caso di annullamento del voto, esso andrà ripetuto.


    Art. 6

    Gli elettori dovranno esprimere, tramite post, nel 3d elettorale, solo il nome di un forumista candidato. Qualunque indicazione di forumisti non presenti nella lista degli eleggibili renderà il voto nullo.


    Art. 7

    Verranno proclamati eletti i 3 forumisti che otterranno più voti. In caso di parità di voti prevarrà il forumista iscritto su Pol da più tempo. La proclamazione verrà effettuata dal Ministro per le Autonomie. In caso di dimissioni/decadimento degli eletti, il posto viene preso dal primo non eletto in base di preferenza. Nel caso di mancanza di candidati il posto rimarrà vacante.


    Art. 8

    Il mandato dei forumisti eletti alla Camera dei Popoli è della durata di sei mesi dalla proclamazione. Alla scadenza del mandato dei suoi tre rappresentanti, il singolo forum territoriale provvederà ad eleggere i nuovi rappresentanti secondo le modalità sopra enunciate (nell'articolo 2 la formula “data di accettazione” viene sostituita con “scadenza del mandato dei forumisti eletti”).


    Art. 9

    La prima seduta della Camera dei Popoli viene convocata e presieduta (senza diritto di voto) dal Ministero per le Autonomie, quando il numero degli eletti nei vari forum territoriali raggiunga almeno il numero di cinque. La Camera, nella prima seduta, elegge un suo Presidente a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. Il mandato del Presidente è della durata di sei mesi. In caso di mancata elezione alla prima seduta, l’odg delle successive riporterà sempre l’elezione del presidente sino alla realizzazione. Le leggi/mozioni possono essere presentati esclusivamente dai membri della Camera e vengono approvate a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. La Camera può dotarsi di un regolamento interno da approvare o modificare solo con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Ministro per le Autonomie partecipa ai lavori della Camera senza diritto di voto.

 

 
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