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Art. 23
La Camera dei Popoli è composta da rappresentanti dei Forum di Pol che sono espressione di entità territoriali o istanze autonomiste. È costituta da 3 membri per ogni territorio (regione, macroregione, nazione senza stato, euroregione) che chiede di essere rappresentato nella Camera. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi forum che abbia attinenza con il territorio specificato nel 3d di sottoscrizione, deve essere sottoscritta da 15 forumisti con almeno 150 post ed infine deve essere presentata al Ministro per le Autonomie, il quale vaglia se sono soddisfatti i requisiti per la richiesta. Ogni forumista può sottoscrivere una sola richiesta nell’arco di sei mesi.
La Camera ha la competenza esclusiva sulle mozioni riguardanti qualsiasi materia o argomento a carattere locale, regionale, macroregionale (non statale), nazionale (per i membri di nazioni senza stato rappresentate nella Camera) ed euroregionale. La Camera può legiferare (proporre, approvare ed organizzare) in merito ad iniziative (concorsi, giochi, rievocazioni storiche, approfondimenti culturali, discussioni su temi territoriali, ecc.) nell’ambito delle sue competenze da realizzarsi in contemporanea sul forum Camera e sul forum territoriale interessato dalla proposta o in alternativa da realizzarsi solo sul forum territoriale o su più forum territoriali.
La Corte Suprema è deputata a risolvere eventuali conflitti di attribuzione di competenze tra Congresso e Camera, conflitti che possono essere manifestati solo tramite richiesta ufficiale (3d) del Presidente della Camera al Presidente del Congresso e viceversa. In questo caso tale richiesta sarà presa in esame dalla Corte, che provvede alla attribuzione della competenza.
Legge elettorale per l’Assemblea per le Autonomie e Regolamentazione Basilare Assemblea.
Art. 1
Il Ministro per le Autonomie avrà il compito di regolare e supervisionare le operazioni di voto all’interno del Forum scelto per la votazione (lo stesso della sottoscrizione o un altro riferito allo stesso territorio, deciso di concerto tra Ministro, richiedenti e moderatori). Il Ministro, nell’espletamento del compito, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della collaborazione del/i moderatore/i del Forum, o di un collaboratore scelto di concerto con il/i moderatore/i. Tali forumisti non potranno essere Congressisti eletti o ricoprire cariche istituzionali nel Forum Camera. In caso di rimozione da parte della Corte Suprema di uno o più collaboratori, il Ministro potrà sceglierne di nuovi.
Art. 2
Entro 30 giorni dalla data di accettazione della richiesta di rappresentanza (che il Ministro per le Autonomie dovrà comunicare con un post nel 3d dedicato alla raccolta firme), i forumisti possono iscriversi alla lista degli aventi diritto al voto (in un 3d ufficiale nel relativo forum). I forumisti possono essere esclusi dal Ministro delle Autonomie se non soddisfano i criteri esposti nell’articolo 4. I forumisti esclusi dalle liste elettorali hanno sette giorni per presentare ricorso alla Corte Suprema. Le liste verranno “chiuse” (senza poter più essere modificate) nel giorno della data di Indizione delle Elezioni del Forum territoriale.
Art. 3
Con la chiusura della lista degli aventi diritto, il Ministro per le Autonomie indirà ufficialmente le elezioni comunicando le giornate di votazione. Dal momento della indizione delle elezioni, i forumisti eleggibili avranno 15 giorni di tempo per presentare la propria candidatura (in un apposito 3d). I forumisti che non hanno fatto esplicita richiesta non saranno eleggibili e il voto a loro favore sarà considerato nullo. Il Ministro avrà anche il compito di vagliare le candidature ed approvarle secondo i criteri contenuti nell’articolo 4.
Art. 4
Gli aventi diritto al voto che si potranno iscrivere nell’apposita lista saranno i forumisti con un minimo di 100 post e che dichiarano di risiedere nel territorio che ha richiesto di essere rappresentato nella Camera dei Popoli. Per la sola prima elezione, nella lista degli aventi diritto figurano in aggiunta anche i primi 15 firmatari della richiesta di rappresentanza. Il forumista iscritto in una lista elettorale nei sei mesi successivi non potrà iscriversi in una di un diverso territorio.
Non sono eleggibili (e quindi candidabili) alla Camera dei Popoli i forumisti che sono contemporaneamente congressisti eletti o che ricoprono cariche istituzionali nel Forum Camera.
Art. 5
Le operazioni di voto si svolgeranno attraverso un 3d aperto nel forum scelto e lo scrutinio verrà fatto dal Ministro per le Autonomie (coadiuvato da eventuali collaboratori, vedasi art. 1). In caso di irregolarità rilevate da uno dei candidati, egli potrà presentare ricorso alla Corte Suprema la quale avrà il compito di convalidare, correggere o annullare l’esito elettorale. In caso di annullamento del voto, esso andrà ripetuto.
Art. 6
Gli elettori dovranno esprimere, tramite post, nel 3d elettorale, solo il nome di un forumista candidato. Qualunque indicazione di forumisti non presenti nella lista degli eleggibili renderà il voto nullo.
Art. 7
Verranno proclamati eletti i 3 forumisti che otterranno più voti. In caso di parità di voti prevarrà il forumista iscritto su Pol da più tempo. La proclamazione verrà effettuata dal Ministro per le Autonomie. In caso di dimissioni/decadimento degli eletti, il posto viene preso dal primo non eletto in base di preferenza. Nel caso di mancanza di candidati il posto rimarrà vacante.
Art. 8
Il mandato dei forumisti eletti alla Camera dei Popoli è della durata di sei mesi dalla proclamazione. Alla scadenza del mandato dei suoi tre rappresentanti, il singolo forum territoriale provvederà ad eleggere i nuovi rappresentanti secondo le modalità sopra enunciate (nell'articolo 2 la formula “data di accettazione” viene sostituita con “scadenza del mandato dei forumisti eletti”).
Art. 9
La prima seduta della Camera dei Popoli viene convocata e presieduta (senza diritto di voto) dal Ministero per le Autonomie, quando il numero degli eletti nei vari forum territoriali raggiunga almeno il numero di cinque. La Camera, nella prima seduta, elegge un suo Presidente a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. Il mandato del Presidente è della durata di sei mesi. In caso di mancata elezione alla prima seduta, l’odg delle successive riporterà sempre l’elezione del presidente sino alla realizzazione. Le leggi/mozioni possono essere presentati esclusivamente dai membri della Camera e vengono approvate a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. La Camera può dotarsi di un regolamento interno da approvare o modificare solo con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il Ministro per le Autonomie partecipa ai lavori della Camera senza diritto di voto.