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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
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    Predefinito Considerazioni in diritto sulla sindacabilità degli Interna Corporis Acta di POL

    E' mia intenzione prendere qui una posizione dottrinaria come semplice membro del gioco, anche in continuità con quell'esperienza di magistrato della Corte Suprema di Camera che mi ha permesso di essere parte determinante nell'adozione di decisioni anche vicine agli argomenti di odierno più forte contrasto.

    A dispetto della non pubblicità - non mi spiego per quali motivazioni - delle passate discussioni della Corte Suprema sul punto [cfr. Board della Corte "Questione sulla Competenza del Presidente"] io -anche alla luce del fatto che poco esperti individui riportano spizzichi e bocconi di sentenze senza fare intenderne il reale sostrato giurisprudenziale- intendo riportare un mio contributo ad esse circa la funzione Presidenziale.

    Chi fosse interessato solo al problema concreto e attuale puo' leggere prima la parte seguente questo quote e capirà benissimo egualmente, se del caso ritornando su dopo

    INIZIO PASSATO
    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie -Intervento in Camera di Consiglio-

    QUOTE (cristiano72 @ Jul 2 2006, 017 PM)
    Innanzitutto mi complimento con Ronnie per lo sforzo ermeneutico.
    Devo dire che trovo convincente la prima parte, ovvero la ricognizione da parte nostra dello strumento della mozione come atto avente forza di legge.
    Allo stesso modo, mi pare evidente che in alcuni casi il Regolamento Congressuale prevede una stessa disciplina per leggi e mozioni (vedi art.4).
    Ora qui, Ronnie , si pongono alcune questioni.
    Considerare il Regolamento quale fonte primaria, è cosa possibile ma ciò non può investire i casi in cui la Costituzione riserva "per sè stessa" una determinata materia, questo credo sia pacifico anche per te ma lo specifico comunque
    Nel caso qui in esame, ovvero il rinvio della mozione da parte del presidente, ci troviamo di fronte a una materia che il Congresso nei suoi poteri di modifica della normativa costituzionale (che lo ricordo, prevede maggioranza diversificata rispetto alla modifica ordinaria) ha inteso riservare alla Carta.
    Tu proponi un'estensione per analogia iuris in questo caso, noi sappiamo però che l'interpretazione sistematica, oltre che per analogia iuris, può avvenire secondo il criterio della volontà del legislatore (c.d. criterio teleologico).
    Il criterio teleologico può essere oggettivo o soggettivo, ciò che a me da questo punto di vista lascia piuttosto perplesso è il fatto che il legislatore sia intervenuto a riformare a modificare l'art.13 della Costituzione dopo aver introdotto in regolamento lo strumento delle Mozioni. Questa, non secondaria, cronologia degli eventi è ciò che in sede di interpretazione sistematica/teleologica porta a ritenere che il legislatore scientemente abbia deciso di non allargare alle mozioni la competenza di rinvio del Presidente.
    Possiamo quindi noi con analogia iuris contraddire quella che sembra essere la volontà oggettiva del legislatore stesso?

    grazie, passo a replicare, sarò un po' caotico perchè nemmeno io ho le idee chiare... dimmi che pensi...

    QUOTE
    Considerare il Regolamento quale fonte primaria, è cosa possibile ma ciò non può investire i casi in cui la Costituzione riserva "per sè stessa" una determinata materia, questo credo sia pacifico anche per te ma lo specifico comunque
    Nel caso qui in esame, ovvero il rinvio della mozione da parte del presidente, ci troviamo di fronte a una materia che il Congresso nei suoi poteri di modifica della normativa costituzionale (che lo ricordo, prevede maggioranza diversificata rispetto alla modifica ordinaria) ha inteso riservare alla Carta.
    QUOTE
    Art.7
    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL

    Dunque la carica ha un contenuto evidentemente anche assiologico, se a quell'unità attribuiamo il significato che per esempio le attribuiva un Carlo Schmitt tutto diviene possibile, anche mantendoci su linee meno estreme permane una fortissima caratteristica di rilevanza della parola Presidenziale, che non a caso controlla e rappresenta una funzione fortemente Politica. Non siamo in presenza di un gran ciambellano del cerimoniale ma di un vero e proprio attore politico di primario rilievo. Come suggerisce anche la possibilità per il Presidente di prender parte anche al consiglio dei ministri. Questo deve spingerci a ritenere ineludibile il riconoscimento di una funzione di limitazione del potere anche nel respingere una mozione.

    Se la funzione di una Costituzione è il limite al Potere Sovrano allora non possiamo non convenire della necessità di colmare l'oscurità della previsione in via analogica in considerazione non solo della volontà del più recente legislatore, sicuramente spuria anch'essa di controversie politiche dozzinali, ma anche di quella di chi una Costituzione, dunque un limite al Potere del Sovrano, ha inteso PORLA!

    QUOTE
    ex art 13 cost Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche.

    A sostegno della visione estensiva del potere presidenziale vi è in via accessoria il rilievo non indifferente della caratteristica di forte discrezionalità che il PdPol ha evidentemente in funzione limitativa, potendo egli rinviare per mera opinione di generica "non correttezza" dell'atto (correttezza da intendersi formale e sostanziale, dunque intesa in ampio spettro).

    Al riguardo della questione da te posta:


    Considerare il Regolamento quale fonte primaria, è cosa possibile ma ciò non può investire i casi in cui la Costituzione riserva "per se stessa" una determinata materia, questo credo sia pacifico anche per te ma lo specifico comunque

    Non se quella fonte primaria è considerata fonte interpetativa di Costituzione perchè fonte applicativa di disposizioni costituzionali quali l'art 7 e l'art 13. Potremmo comunque a buon titolo rilevare la natura di prassi costituzionale evidentissima che ha assunto il regolamento. Dunque ammetterne l'idoneità all'equiparazione dell'atto fonte mozione avente valore di legge con la leggi dal punto di vista del controllo presidenziale., giacchè l'art 7 non lascerebbe scampo alcuno, chiarita la caratteristica di atto con valore di legge delle mozioni. Che potremmo chiarire solo riconoscendo valore costituzionale al Regolamento.

    D'altronde se non riconoscessimo la natura "implicitamente" semi-costituzionale del Regolamento interno di un organo sovrano dovremmo anche concludere per la pratica nullità di una disposizione come


    Art. 13

    Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.
    La quale, poichè evidentemente lesiva di un criterio basilare del diritto come quello cronologico, lungi dal poter essere considerata mera clausola di stile, è evidentemente orientata all'attribuzione, anche in questo caso, di valore costitutivo di prassi costituzionale al Regolamento. E' veramente così? Dobbiamo ritenere parte sostanziale della Costituzione il regolamento? Attenzione:

    Qui in sostanza siamo di fronte alla volontà del parlamento estrinsecantesi nella costituzione di nuovi atti e procedure, dunque siamo di fronte ad un atto parlamentare che sembra delineare non una innovazione costituzionale nel solo senso di modifica formale quanto una innovazione costituzionale nel senso di modifica materiale. A livello di Costituzione materiale questo regolamento è a dir poco norma fondamentale.

    Non possiamo però far finta che l'attribuzione, essa invece sì costituzionale, EVIDENTISSIMA del ruolo di difesa dell'unità e della Costituzione proprio al Presidente contempli anche la NON attribuzione di un potere a questo punto EVIDENTEMENTE necessario per ricondurre alla costituzionalità atti che altrimenti dovremmo ritenere anti-costituzionali, poichè opposti ad un principio indubitabilmente supremo ed evidentemente costituzionale (al contrario del regolamento) quale il dovere Presidenziale di controllo e salvaguardia di correttezza legislativa e unità dello Stato.

    In breve colleghi O dichiariamo l'incostituzionalità dell'istituto mozione, in quanto esulante la capacità costituzionale di determinare competenze e legittimità degli atti di posizione del diritto primario O riconosciamo la natura di ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE IN QUANTO LEGGE della Mozione e allora disponiamo la costituzionalità del controllo Presidenziale rintracciando una IMPLICITA previsione regolamentare di attribuzione al Presidente del controllo anche sulle mozioni.

    Dobbiamo ammettere e disvelare l'errore inconscio Parlamentare nel delineare un atto che ha un nudum nomen che non corrisponde PER NULLA ad una sostanziale differenza dalla Legge.

    Il Parlamento puo' emanare la Legge, ha deciso con una Legge di emanarne una e di chiamarla in modo diverso "mozione", non attribuendole per di più sanzione altro che politica (lex imperfecta appunto), questo a livello costituzionale non rileva affatto, è nostro DOVERE imporre al Parlamento il controllo di correttezza e la salvaguardia di unità (in quanto rappresentazione di essa) costituzionalmente previsti all'art 7 in capo al PdPOL e dunque NEGARE la natura differenziata delle mozioni.

    Salvo che noi si intenda ammettere la natura Costituzionale del regolamento Congressuale, dunque ammettere la possibilità che esso deroghi all'art 7 ed al 13 da esso derivante... Ma questa sarebbe china pericolosa.

    La mia conclusione massimaria è questa:

    La mozione è istituto creato dalla legge, essa nascendo dalla legge e non dalla costituzione non puo' essere diversa da una legge. Chiarito il fatto che la legge stessa la ponga in modo evidente e sostanziale, come conveniva cristiano, come atto avente forza di legge dobbiamo concludere in forza del principio di ragionevolezza che essa sia solo un tipo speciale di legge stilisticamente chiamato mozione ma sostanzialmente di natura precisamente legislativa, dunque sottoposta in modo INEVITABILE alle disposizioni costituzionali sulla Legge.

    Disposizioni che del nudo nome se ne fottono, in quanto assiologiche e supreme, non certo formalisticamente rigide ma viceversa chiamate per definizione, "costituzionali", all'interpretazione sistematica e non certamente letterale.

    FINE PASSATO


    Andando al caso concreto -ed alla luce di quanto su riportato- intendo argomentare circa la insindacabilità pretesa, ed a mio avviso a modo infondato, di quelli che si vuole impropriamente, da parte di interessati esponenti della attuale maggioranza Politica e da parte della Presidenza del Congresso, definire interna corporis acta.

    A sostegno dell'Insindacabilità degli acta in questione è portata vasta (ma inadeguata e vedremo perchè) documentazione di tipo giornalistico della vigente situazione normativa dell'Ordinamento Italiano, nel quale si pretenderebbe oggi vigente un principio forte di insindacabilità degli atti parlamentari, sulla stregua di quanto datata giurisprudenza di Cassazione [parliamo degli ultimi anni del secolo decimo nono] ebbe a individuare circa analoga questione in regime di vigente Statuto Albertino.

    Ciò è indubitabilmente falso. Come risulta da consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'organo di Garanzia dell'ordinamento Costituzionale ha pieno titolo, nella salvaguardia di disposizioni che abbiano rango Costituzionale, di intervenire ad onta di ogni pretesa autonomia e insindacabilità degli atti dei corpi interni al Parlamento, salva quella disposta nella Costituzione medesima da parimenti cogenti disposizioni (Art. 64).

    Citazione Originariamente Scritto da Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, sentenza n°9/1959
    La censura di illegittimità costituzionale dell'intera legge 28 marzo 1956, n. 168, così proposta dall'ordinanza del Tribunale di Bergamo, involge la questione della competenza della Corte costituzionale a controllare la legittimità costituzionale di una legge per quanto concerne il procedimento della sua formazione.
    Nella competenza di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, attribuita alla Corte dallo art. 134 della Costituzione, rientra senza dubbio ed anzi in primo luogo quella di controllare l'osservanza delle norme della Costituzione sul procedimento di formazione delle leggi: in tal senso si è già affermato l'orientamento della Corte (sentenze n. 3 e 57 del 1957).
    Questo non lede la previsione di Riserva Regolamentare disposta parimenti in Costituzione ma ne costituisce integrazione necessaria e coerente al fine del mantenimento dell'inevitabile e necessaria giurisdizione di garanzia, la quale limite nullo incontra.

    Costituisce dunque evidentissima e flagrante mendacia il tentativo di imputare a una Presidenza non investita di tali poteri di garanzia dell'Ordinamento Costituzionale come quella Italiana un limite fondato non sulla sua mancanza di competenza -come invece è, mancando un art.134 riferito al PdR- ma su pretese esistenti non scritte disposizioni tese a sottrarre la sindacabilità degli Interna Corporis acta dal potere di garanzia Costituzionale. Aggiungo io totalmente assurde in qualsiasi regime a Costituzione protetta, vista la posizione più alta riconosciuta alla Costituzione ed agli organi di sua garanzia.

    In particolare è assolutamente errato dal punto di vista giuridico parlare della Presidenza dell'Ordinamento Polliano tramite descrizioni analogiche riguardanti Presidenze di altri Ordinamenti -come quello Italiano- i quali non prevedano l'esplicita attribuzione ad essa del ruolo di Garanzia dell'Ordinamento Costituzionale.

    Citazione Originariamente Scritto da Costituzione di POL
    Art.7
    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL
    E' alla Corte Costituzionale di POL attribuita certamente competenza in materia di Garanzia dell'Ordinamento, non solo Costituzionale, ma parimenti certamente ciò è disposto senza alcuna previsione di esclusività. Dandosi disposizione agli artt 27, 36, 39 e 40 della Costituzione vigente di competenza in materia di regolamentazione dei casi insorti dalla non conversione dei decreti, controllo di Costituzionalità delle Leggi e degli atti aventi forza di Legge, di verifica di correttezza della presentazione delle liste elettorali e di interpretazione delle norme giuridiche dell'ordinamento polliano, non si è certo prevista alcuna esclusione della Presidenza dall'attribuzione della funzione di Garanzia di rispetto della Costituzione ad essa parimenti attribuita in uno dei primi articoli, nè in alcun modo può immaginarsi sia stata definita in modo assoluto l'intera gamma degli interventi di Garanzia Costituzionale, i quali certamente non sono imprigionabili -per la loro stessa natura- in un non definito numerus clausus, ma semmai riconducibili -stavolta sì in modo chiuso- a determinati e precisi Organi Costituzionali. Si deve anzi concludere, ad avviso di chi scrive e contro il male argomentato parere di molti, per la definizione esplicita delle competenze della Corte Suprema -ed alla Alta Corte di Giustizia circa eventuali giudizi Presidenziali- e per l'assegnazione parimenti esplicita ma indeterminata di ogni altra funzione di garanzia, ivi compreso il controllo di atti non aventi forza di legge, alla Presidenza.

    Deve dunque intendersi pienamente legittimata la Presidenza di POL ad intervenire ogni qualvolta si diano casi di violazione della Costituzione con le misure che essa riterrà più necessarie e nei limiti previsti dalla Costituzione medesima e dai principi generali e supremi dell'Ordinamento Polliano.

    Considerando in diritto (e dando per i lettori scontata la conoscenza in fatto) circa l'attuale questione
    occorre preliminarmente definire la natura della eventuale violazione, non meramente regolamentare come parrebbero suggerire poco accorti giuristi di POL ma viceversa Costituzionale. Si da' all'articolo 1 del Regolamento Congressuale il seguente:

    Citazione Originariamente Scritto da Regolamento congressuale DDL 30/10/2005
    Art. 1
    L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera" e comunicazione PVT ai capigruppo, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno.
    In base a tale previsione regolamentare -ritenuta dalla Corte Suprema sovraordinata alla legge ed avente carattere di norma in senso proprio- si argomenta alternativamente in questi fora la mancata convocazione della Seduta, in base alla previsione di formalità di convocazione precise e congiunte tra esse in legame funzionale evidente a costituire assieme l'atto definito come "convocazione", il quale è necessario e inevitabile ai fini della validità della seduta, e la conseguente nullità in senso proprio ex tunc per vizio sostanziale delle procedure di convocazione di ogni atto compiuto dai forumisti in essa, oppure la giustificazione di ulteriori disposizioni di tipo autoritativo -imputate esclusivamente in base a non si sa quale previsione normativa [a me tuttora ignota -spero per mia ignoranza- e che vi prego di far presente] al Presidente del Congresso- tese alla sanatoria ex post di tale vizio e dunque alla copertura normativa di tale Seduta da effettuarsi secondo modi indefiniti. Al caso concreto in riferimento sembrerebbero essere tali modi consistiti nell'annullamento di una delega ad agire e di un atto previsti dall'art 4 del Regolamento Congressuale e nel successivo compimento, in contrasto con quanto previsto circa la tempistica nell'art 1, delle formalità di convocazione mancate.

    Ambo le tesi sostenute, compresa quella -la prima- da me avallata, sono in radice superate dall'esistenza, contro quanto sostenuto da alcuni, di una palese violazione non solo del Regolamento Congressuale ma più radicalmente, appunto, della Costituzione.

    E' da rilevare infatti come, differentemente da quanto previsto nell'Ordinamento della RI, non sia presente su Politicaonline quella riserva regolamentare Costituzionale che attribuisce nella RI ad una fonte subcostituzionale la definizione delle procedure inerenti il Congresso e la sua funzionalità, nel rispetto e con la forza normativa delle disposizioni Costituzionali di riserva e dunque delega, e dunque come sia da ricercare solamente in Costituzione -e se del caso nella prassi- la normativa fondamentale dell'architettura Congressuale.

    Ad avviso del sottoscritto nelle disposizioni Costituzionali circa la normativa Congressuale (artt 21, 22, 25, 26, 27 ... e 34 Cost) hanno particolare rilievo circa il caso odierno le seguenti:

    Art 21
    Il Parlamento di Pol è bicamerale ed è composto dal Congresso di Pol e dall’Assemblea per le Autonomie. Il Congresso è composto da 21 membri
    [...]
    Il quale definisce il Congresso come entità composta di 21 membri.

    Art.22
    [...]
    Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione
    Il quale dispone de iure la convocazione del Congresso prescindendo dalla previsione di ulteriore normativa in materia, e dunque riferendosi al Congresso di 21 membri come identificato all'art precedente

    Art 27
    Le leggi sono votate dal Congresso di Pol.
    [...]
    Art 31
    I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
    I quali dispongono senz'altro la previsione in capo ai Congressisti (e al Governo per l'art 31) di diritti Costituzionalmente garantiti, voto ed emendamento, che implicano in modo necessario il prendere parte alle assemblee, e dunque postulano l'informazione precisa circa esse, e dunque la data, l'ordine del giorno e i minimi estremi per la presenza sul forum allo specifico momento.
    Guardacaso la stessa Costituzione all'art 22 sopracitato si premura di disporre una pubblicità adeguata nella forma addirittura di una indicazione temporale, e periodica con l'elezione, precisa ed esplicita perchè tale presupposto logico e fattuale necessario all'esercizio del diritto dei congressisti di votare sia mantenuto nel caso della prima riunione -propedeutica alle altre-, al contempo evidenziando così la natura di "dovere" preliminare dell'informazione circa le sedute, dunque le convocazioni.

    Ebbene dalla lettura coordinata del combinato disposto di tutte tali norme e soprattutto della prassi costituzionale, ratificata dalla Corte Suprema in una sua sentenza, di attribuzione di sovraordinazione rispetto alla stessa legge di un atto normativo non previsto in Costituzione, nato dunque come mera Convenzione scritta, quale il Regolamento, si evincono alcuni dati:

    a) Non si puo' -per Costituzione- parlare di "Congresso" senza considerare in ciò la totalità dei suoi membri, dunque il diritto ad una informazione piena è da ritenersi Costituzionalmente fondato in capo a ognuno di essi, non solo alla totalità, e dunque è Costituzionalmente necessario l'invio di messaggi specifici ai singoli forumisti, non solo ai capigruppo -come invece una prassi Costituzionale prevede- anche se una tale consuetudine se praeter legem appare effettivamente tollerabile -e dunque riconosciuta- nella misura in cui è de iure "delega" ai capigruppo di tale informativa, nel rispetto delle occupazioni le più diverse che possano casualmente determinare l'assenza dal Forum Camera per il tempo immediatamente prima della Seduta e quello della Seduta stessa dei congressisti.

    b) La Convenzione Costituzionale stabilitasi a livello di Congresso e Corte con la votazione di un regolamento riconosciuto come sovra-ordinato alla Legge da una sentenza della Corte Suprema, che soddisfasse l'interpositio legislatoris per l'applicazione dei Principi Costituzionali è da considerarsi Costituzionalmente Corretta e valida, nella misura in cui non confligga con le norme della Costituzione, le quali essendo formalmente poste determinano il parametro di ampiezza della su detta consuetudine praeter legem imponendo per esempio il rispetto proprio di quella necessità di informazione che costituisce nocciolo della questione.

    Conseguentemente per parte mia riconosco il pieno rilievo Costituzionale del problema sollevato in questi giorni da vari forumisti tra cui i congressisti Gianfranco e Malik e la competenza piena di Cristiano72 come Presidente di POL a intervenire, anche alla luce dell'inaccettabile, prima dell'intervento chiarificatorio delle autorità attualmente esistenti di garanzia, richiesta di Interpretazione ad una Corte della quale sarebbe dubbia la legittimità e che comunque dovrebbe giudicare della sua stessa esistenza!

    Alla luce di quanto su scritto ad avviso di chi scrive è da considerarsi doveroso da parte della Presidenza del Congresso rimettere agli organi deputati alla Garanzia di rispetto della Costituzione la questione circa la scorsa seduta, convocata o meno, e sarà da considerarsi, vista la natura a mio parere di mera riunione informale e non certo congressuale, sbagliata l'imputazione alla Presidenza del Congresso stessa di atti lesivi delle prassi Costituzionali con la riapertura e proclamazione dei risultati di una Seduta che tale non fosse.

    Dunque:

    Ha titolo di esistere la prassi riconosciuta dalla Corte Suprema e codificata nel Regolamento ed è comunque da ritenersi costituzionalmente prevista in via logico deduttiva a prescindere da essa l'informativa personale e precisa ai congressisti.

    Ha titolo la Presidenza di POL ad intervenire in materia, e lo ha per previsione Costituzionale. Il come spetta ad essa, Presidenza "reggitrice degli Stati di crisi" o identitaria che dir si voglia.

    Ha titolo Cristiano72 ad adottare nelle modalità sue proprie di tutela dell'ordinamento il rinvio alla Amministrazione, il quale non costituisce per egli stesso alcun vincolo a comportamenti futuri, salvo che la Fonte dell'Ordinamento Suprema disponga anzichè "consigliare" e dunque aggiorni essa stessa la Costituzione.

    Ha titolo la Corte Costituzionale ad esprimersi sulla materia solo dopo l'avvenuta sua elezione, la quale per ora è da considerarsi sub judice della Presidenza di POL e dell'Amministrazione.

    Non ha titolo il Presidente del Congresso ad adottare alcuna misura in materia, essendo scavalcato non solo da due organi costituzionali ma anche dalla sua stessa natura di commesso per tutto il tempo in cui non sia membro dell'Alta Corte di Giustizia, attualmente non convocata.




    Ronnie


    anticipatamente scusandomi per il tempo che faccio perdere, per la prolissità, per l'inadeguatezza della forma e per ogni errore di forma e sostanza che in primis all'ora tarda io sinceramente spero vogliate imputare e che in secundis spero lascereste correggere e con la speranza che all'Amministrazione possa essere utile tutto questo, o almeno a voi tutti per una pensata.

    E se non condividete pazienza, se non sarà così pazienza, è solo una posizione. Mia.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
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    questi sono gli effetti del peyote!

    Che cazzo hai mangiato a cena?

    aspetta che mi vado a drogare cosi' ti posso rispondere a tono...

    no meglio di no va...

  3. #3
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    non lo hai ancora letto e già parli di funghi allucinogeni.
    che classe.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  4. #4
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    Ma in fondo in fondo io ce lo vedo il Ronnie davanti ai giudici del tribunale mentre contesta le decisioni del Presidente della Camera...


    (e vedo pure i due con la camicia di forza che son venuti a prenderselo...)

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    non lo hai ancora letto e già parli di funghi allucinogeni.
    che classe.
    e c'e' bisogno di leggerlo tutto?

    Una roba allucinante...

    cmq la mia voleva essere una battuta, quindi prendila come tale, non ho nessuna voglia di mettermi a leggere quello che hai scritto...

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    non lo hai ancora letto e già parli di funghi allucinogeni.
    che classe.
    Secondo me hai fatto indigestione di funghi allucinogeni solo per il fatto d'aver pensato un post del genere...

    P.S.: non entro nel merito in quanto non l'ho ancora letto (ehm...) perché oggi vorrei andare a nanna ad un orario decente...

  7. #7
    Superpol
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    Citazione Originariamente Scritto da azerty Visualizza Messaggio

    P.S.: non entro nel merito in quanto non l'ho ancora letto (ehm...) perché oggi vorrei andare a nanna ad un orario decente...
    Se e' cosi' leggil immediatamente, alla terza riga via in catalessi...


  8. #8
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    Sostengo con forza il contenuto giuridico-politico del comunicato.

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Folgore Visualizza Messaggio
    Sostengo con forza il contenuto giuridico-politico del comunicato.
    Folgore di nome e di fatto, in 5 minuti ha letto e digerito lo sproloquio di Ronnie...


  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da MetaPapero Visualizza Messaggio


    Ma in fondo in fondo io ce lo vedo il Ronnie davanti ai giudici del tribunale mentre contesta le decisioni del Presidente della Camera...


    (e vedo pure i due con la camicia di forza che son venuti a prenderselo...)

 

 
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