
Originariamente Scritto da
Ronnie -Intervento in Camera di Consiglio-
QUOTE (cristiano72 @ Jul 2 2006, 01

7 PM)
Innanzitutto mi complimento con Ronnie per lo sforzo ermeneutico.
Devo dire che trovo convincente la prima parte, ovvero la ricognizione da parte nostra dello strumento della mozione come atto avente forza di legge.
Allo stesso modo, mi pare evidente che in alcuni casi il Regolamento Congressuale prevede una stessa disciplina per leggi e mozioni (vedi art.4).
Ora qui, Ronnie , si pongono alcune questioni.
Considerare il Regolamento quale fonte primaria, è cosa possibile ma ciò non può investire i casi in cui la Costituzione riserva "per sè stessa" una determinata materia, questo credo sia pacifico anche per te ma lo specifico comunque
Nel caso qui in esame, ovvero il rinvio della mozione da parte del presidente, ci troviamo di fronte a una materia che il Congresso nei suoi poteri di modifica della normativa costituzionale (che lo ricordo, prevede maggioranza diversificata rispetto alla modifica ordinaria) ha inteso riservare alla Carta.
Tu proponi un'estensione per analogia iuris in questo caso, noi sappiamo però che l'interpretazione sistematica, oltre che per analogia iuris, può avvenire secondo il criterio della volontà del legislatore (c.d. criterio teleologico).
Il criterio teleologico può essere oggettivo o soggettivo, ciò che a me da questo punto di vista lascia piuttosto perplesso è il fatto che il legislatore sia intervenuto a riformare a modificare l'art.13 della Costituzione dopo aver introdotto in regolamento lo strumento delle Mozioni. Questa, non secondaria, cronologia degli eventi è ciò che in sede di interpretazione sistematica/teleologica porta a ritenere che il legislatore scientemente abbia deciso di non allargare alle mozioni la competenza di rinvio del Presidente.
Possiamo quindi noi con analogia iuris contraddire quella che sembra essere la volontà oggettiva del legislatore stesso?
grazie, passo a replicare, sarò un po' caotico perchè nemmeno io ho le idee chiare... dimmi che pensi...
QUOTE
Considerare il Regolamento quale fonte primaria, è cosa possibile ma ciò non può investire i casi in cui la Costituzione riserva "per sè stessa" una determinata materia, questo credo sia pacifico anche per te ma lo specifico comunque
Nel caso qui in esame, ovvero il rinvio della mozione da parte del presidente, ci troviamo di fronte a una materia che il Congresso nei suoi poteri di modifica della normativa costituzionale (che lo ricordo, prevede maggioranza diversificata rispetto alla modifica ordinaria) ha inteso riservare alla Carta.
QUOTE
Art.7
Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL
Dunque la carica ha un contenuto evidentemente anche assiologico, se a quell'unità attribuiamo il significato che per esempio le attribuiva un Carlo Schmitt tutto diviene possibile, anche mantendoci su linee meno estreme permane una fortissima caratteristica di rilevanza della parola Presidenziale, che non a caso controlla e rappresenta una funzione fortemente Politica. Non siamo in presenza di un gran ciambellano del cerimoniale ma di un vero e proprio attore politico di primario rilievo. Come suggerisce anche la possibilità per il Presidente di prender parte anche al consiglio dei ministri. Questo deve spingerci a ritenere ineludibile il riconoscimento di una funzione di limitazione del potere anche nel respingere una mozione.
Se la funzione di una Costituzione è il limite al Potere Sovrano allora non possiamo non convenire della necessità di colmare l'oscurità della previsione in via analogica in considerazione non solo della volontà del più recente legislatore, sicuramente spuria anch'essa di controversie politiche dozzinali, ma anche di quella di chi una Costituzione, dunque un limite al Potere del Sovrano, ha inteso PORLA!
QUOTE
ex art 13 cost Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche.
A sostegno della visione estensiva del potere presidenziale vi è in via accessoria il rilievo non indifferente della caratteristica di forte discrezionalità che il PdPol ha evidentemente in funzione limitativa, potendo egli rinviare per mera opinione di generica "non correttezza" dell'atto (correttezza da intendersi formale e sostanziale, dunque intesa in ampio spettro).
Al riguardo della questione da te posta:
Considerare il Regolamento quale fonte primaria, è cosa possibile ma ciò non può investire i casi in cui la Costituzione riserva "per se stessa" una determinata materia, questo credo sia pacifico anche per te ma lo specifico comunque
Non se quella fonte primaria è considerata fonte interpetativa di Costituzione perchè fonte applicativa di disposizioni costituzionali quali l'art 7 e l'art 13. Potremmo comunque a buon titolo rilevare la natura di prassi costituzionale evidentissima che ha assunto il regolamento. Dunque ammetterne l'idoneità all'equiparazione dell'atto fonte mozione avente valore di legge con la leggi dal punto di vista del controllo presidenziale., giacchè l'art 7 non lascerebbe scampo alcuno, chiarita la caratteristica di atto con valore di legge delle mozioni. Che potremmo chiarire solo riconoscendo valore costituzionale al Regolamento.
D'altronde se non riconoscessimo la natura "implicitamente" semi-costituzionale del Regolamento interno di un organo sovrano dovremmo anche concludere per la pratica nullità di una disposizione come
Art. 13
Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.
La quale, poichè evidentemente lesiva di un criterio basilare del diritto come quello cronologico, lungi dal poter essere considerata mera clausola di stile, è evidentemente orientata all'attribuzione, anche in questo caso, di valore costitutivo di prassi costituzionale al Regolamento. E' veramente così? Dobbiamo ritenere parte sostanziale della Costituzione il regolamento? Attenzione:
Qui in sostanza siamo di fronte alla volontà del parlamento estrinsecantesi nella costituzione di nuovi atti e procedure, dunque siamo di fronte ad un atto parlamentare che sembra delineare non una innovazione costituzionale nel solo senso di modifica formale quanto una innovazione costituzionale nel senso di modifica materiale. A livello di Costituzione materiale questo regolamento è a dir poco norma fondamentale.
Non possiamo però far finta che l'attribuzione, essa invece sì costituzionale, EVIDENTISSIMA del ruolo di difesa dell'unità e della Costituzione proprio al Presidente contempli anche la NON attribuzione di un potere a questo punto EVIDENTEMENTE necessario per ricondurre alla costituzionalità atti che altrimenti dovremmo ritenere anti-costituzionali, poichè opposti ad un principio indubitabilmente supremo ed evidentemente costituzionale (al contrario del regolamento) quale il dovere Presidenziale di controllo e salvaguardia di correttezza legislativa e unità dello Stato.
In breve colleghi O dichiariamo l'incostituzionalità dell'istituto mozione, in quanto esulante la capacità costituzionale di determinare competenze e legittimità degli atti di posizione del diritto primario O riconosciamo la natura di ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE IN QUANTO LEGGE della Mozione e allora disponiamo la costituzionalità del controllo Presidenziale rintracciando una IMPLICITA previsione regolamentare di attribuzione al Presidente del controllo anche sulle mozioni.
Dobbiamo ammettere e disvelare l'errore inconscio Parlamentare nel delineare un atto che ha un nudum nomen che non corrisponde PER NULLA ad una sostanziale differenza dalla Legge.
Il Parlamento puo' emanare la Legge, ha deciso con una Legge di emanarne una e di chiamarla in modo diverso "mozione", non attribuendole per di più sanzione altro che politica (lex imperfecta appunto), questo a livello costituzionale non rileva affatto, è nostro DOVERE imporre al Parlamento il controllo di correttezza e la salvaguardia di unità (in quanto rappresentazione di essa) costituzionalmente previsti all'art 7 in capo al PdPOL e dunque NEGARE la natura differenziata delle mozioni.
Salvo che noi si intenda ammettere la natura Costituzionale del regolamento Congressuale, dunque ammettere la possibilità che esso deroghi all'art 7 ed al 13 da esso derivante... Ma questa sarebbe china pericolosa.
La mia conclusione massimaria è questa:
La mozione è istituto creato dalla legge, essa nascendo dalla legge e non dalla costituzione non puo' essere diversa da una legge. Chiarito il fatto che la legge stessa la ponga in modo evidente e sostanziale, come conveniva cristiano, come atto avente forza di legge dobbiamo concludere in forza del principio di ragionevolezza che essa sia solo un tipo speciale di legge stilisticamente chiamato mozione ma sostanzialmente di natura precisamente legislativa, dunque sottoposta in modo INEVITABILE alle disposizioni costituzionali sulla Legge.
Disposizioni che del nudo nome se ne fottono, in quanto assiologiche e supreme, non certo formalisticamente rigide ma viceversa chiamate per definizione, "costituzionali", all'interpretazione sistematica e non certamente letterale.