



Presente


bene. Purtroppo ho ricevuto un pvt
da Azerty che mi comunica la sua assenza fino alle 18,45 ma ci chiede nel frattempo di iniziare la riunione.
Che dice il regolamento collega per casi in cui un giudice sia assente ?


La Costituzione recita all'Art. 35 comma 7:
7. La decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri. Qualora la corte non si riunisca entro una settimana se convocata come da costituzione; qualora falliscano 2 riunioni consecutive(e quindi se due dei tre membri non si presentano), la Corte Costituzionale è sciolta di diritto ed il Congresso procede ad una nuova elezione dei membri. Vengono rimossi dalla carica i giudici che, senza giusta causa o preavviso, non prendano parte per 30 giorni alle attività della Corte. Fino all’elezione della nuova Corte Costituzionale le funzioni della stessa saranno prese dal Congresso di POL, che deciderà ogni questione a maggioranza dei 3/4 sino alla elezione della Nuova Corte Costituzionale
E' evidente che siamo almeno in due.![]()


Certamente
la riunione è perfettamente valida a norma di costituzione. Direi di cominciare allora.


Allora come ben sappiamo oggi il primo ministro ha fatto ricorso alla Corte (http://www.politicaonline.net/forum/...41#post5418941) chiedendo l'applicazione dell'articolo 8 della Costituzione per chiedere la messa in stato di accusa del Presidente di Pol.


L'articolo 8 dice ""Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno la Corte Costituzionale ed il Presidente del Congresso riuniti in seduta comune (con apertura di specifico 3d denominato Alta Corte di Giustizia e con decisione entro 3 giorni dalla apertura del 3d, pena decadimento della accusa).Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi."
Come si vede non mi sembra che sia possibile utilizzare in questo caso la nostra procedura ordinaria del giudizio preliminare di ammissìbilità ma nello stesso tempo non si capisce chi puo chiedere la messa in stato di accusa.
Il gioverno? qualsiasi forumista? il congresso a maggioranza semplice? il congresso a maggioranza speciale? la Corte costituzionale?
L'unica cosa chiara è che lo giudicano insieme il presidente del congresso e la corte costituzionale riuniti ma sul resto abbiamo una fortissima ambiguità per non dire un vero buco normativo.


Tu che ne dici collega? vorrei sentire il tuo parere


Dunque io ritengo che l'Articolo 8 dimostra ancora una volta che la nostra Costituzione necessiti una revisione generale, giacchè presenta numerosi "buchi" normativi al suo interno, che questa Corte trova praticamente ad ogni ricorso.
La mia personale opinione è che per mettere in Stato d'Accusa il Presidente siano necessari i requisiti di cui all'Art. 37 Comma 1:
1. Possono Adire alla Corte Costituzionale per motivi costituzionali dieci forumisti che abbiano superato i 250 post il governo, 3 membri del congresso, l’Assemblea per le Autonomie, il Presidente di Pol, il Presidente del Congresso.
E' però necessario un repentino intervento del Legislatore a sanare questa lacuna, specificando meglio all'Articolo 8 chi può accusare formalmente il Presidente di POL.
Inoltre, nel caso specifico, ritengo che l'accusa del P.d.C. Repubblica sia illegittima in quanto presentata dal solo Premier e non da tutto il Governo nella sua collegialità votando in un Consiglio dei Ministri.
L'accusare un Presidente non è una cosa da nulla, che può essere lasciata nelle mani di un solo uomo. Quindi la votazione del C.d.M. è necessaria, a mio avviso.
Ritengo che il Congresso dovrebbe valutare di dare il potere di accusa del Presidente solo a un numero qualificato di persone, come è nelle principali democrazie del Mondo.


allora sulla legittimità o meno dell'intervento di Repubblica per ora non mi pronuncio ma sul resto rilevo due cose:
1) la possibilità di mettere in stato di accusa la massima carica di Pol per analogia potrebbe essere riservata agli stessi soggetti di cui all'art 37
2)potrebbe invece essere riservata come accade in moltissime costituzioni politiche (da quella americana a quella italiana in parte) a tutto il congresso a maggioranza di tre quarti.