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  1. #1
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    Predefinito Udienza sul ricorso di Cristiano72: il potere presidenziale di controllo sui decreti


    Dichiaro aperta la seduta.
    Il collega Caimano è presente?

  2. #2
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    Yes!

  3. #3
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    Bene Azerty come ci aveva precedentemente comunicato è assente ma in base alla costituzione come già stabilito nelle precedenti udienze la riunione è ugualmente valida anche quando i giudici sono in due.
    Dichiaro perciò valida l'udienza.

  4. #4
    Super Troll
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    Il Presidente Cristiano aveva sollevato questa questione

    Citazione Originariamente Scritto da cristiano72 Visualizza Messaggio
    La Presidenza di Pol
    ex art. 40
    1. La Corte Costituzionale ha anche il compito di risolvere le questioni interpretative di norme giuridiche che sorgono nella Comunità di Pol..

    Chiede alla Corte di precisare se, in presenza di violazioni di norme costituzionali, il Presidente possa rifiutarsi di firmare un Decreto del Governo.
    La Presidenza si appella nella sua interpretazione positiva alla previsione dell'art.7
    Art.7
    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL
    che sembra essere norma di carattere generale e rispetto alla quale il Presidente deve uniformare la propria azione.

    Chiede anche se
    non essendo previsto dall'art.16 un termine perentorio per la firma dei Decreti Legge, questo debba essere desunto per analogia dall'art.13

    Art.13
    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. In sua assenza provvede il Vicepresidente.


    o come altrimenti il termine si debba desumere.

    Il Presidente di Pol

  5. #5
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    Ora riassumendo i termini del giudizio la Corte deve decidere in sede di interpretazione delle norme.
    La questione a cui rispondere è: il Presidente può rifiutarsi di firmare un Decreto del Governo?

  6. #6
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    Ora Azerty prima di assentarsi mi aveva inviato tramite PVT una sua memoria che riporto:

    Parere del Giudice azerty sul Ricorso del Presidente di POL

    --------------------------------------------------------------------------

    Gentili colleghi, affido al Presidente C@scista il mio parere riguardante la questione del ricorso che qui ho riportato da parte del Presidente Cristiano72.
    Allora, per quanto riguarda il primo rilievo, ovvero l'accenno all'articolo 7 della Costituzione e la sua interpretazione positiva, vorrei partire da un discorso più ampio.
    All'articolo 13 sempre della Costituzione, oltre al passo dal Presidente citato si dice anche

    Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche.

    Ora, l'ordinamento polliano al momento mantiene comunque delle decise lacune, tra cui ad esempio quella che non limita il campo di azione dei decreti legge, ma se si vuole mantenere un minimo denominatore comune con il sistema legislativo di altre democrazie, se non sbaglio, vi sono degli argomenti di stretta pertinenza assembleare (leggi elettorali, di natura costituzionale, di bilancio...) che non possono essere regolamentate via decreto, ma non solo, perché un altro ne è ad esempio quello della tempistica di attuazione del decreto.
    A rigor di termini, il decreto legge dovrebbe entrare in vigore dal momento stesso in cui viene presentato, scavalcando quindi qualunque altro organo competente, incluso il Presidente di POL.
    Ma la Costituzione polliana, all'articolo 16, prevede che

    Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri. In sua assenza supplisce il Vicepresidente o comunque secondo l’articolo 9 comma 3.

    Quindi, viene mantenuto in ogni caso il passaggio per la Presidenza, ergo un vaglio da parte del Presidente nel merito della costituzionalità del Decreto Legge. Quindi, in base all'articolo 7 già segnalato dal ricorrente, compito del Presidente è valutare la costituzionalità del provvedimento, nelle modalità indicate nel passo dell'articolo 13 precedentemente citato.
    Ha quindi secondo il mio parere il Presidente il diritto/dovere (come indicato nell'articolo 7) eventualmente di respingere un decreto che a suo giudizio ritiene in conflitto con la Costituzione.
    Per quanto riguarda la tempistica, per quanto non specificato in nessun caso quale sia la tempistica per cui un Presidente debba regolarsi in merito ci si potrebbe avvalere del principio di analogia con l'articolo 13, in quanto a mio avviso pensato, oltre che per lasciargli il tempo per valutare il testo al vaglio, anche per rendere compatibile un'eventuale assenza da POL del Presidente con l'assolvimento dei propri doveri Costituzionali.
    Quindi, se l'immediatezza dovrebbe essere sì garantita da un decreto legge che prende valore una volta uscito dal Consiglio dei Ministri, il fatto che questo debba essere firmato dal Presidente di POL implica un suo pronunciamento al proposito nello spirito dell'articolo 7 indicato dalla Costituzione, e mancando termini ulteriori di qualunque tipo dichiarati, per lasciare un congruo tempo di valutazione e per tutelare la possibilità d'azione del Presidente (trattasi di questioni puramente internautiche, ovvero della possibilità di accedere o meno a POL dopo l'uscita del decreto dal Consiglio dei Ministri) che Costituzione alla mano gli vengono fornite, il principio di analogia presunto dal Presidente stesso ritengo possa essere ritenuto quale quello corretto per la determinazione della tempistica di reazione.

    So che sicuramente mi sarò dimenticato di scrivere qualcosa ( ), ma per quanto mi riguarda questo è il mio parere riguardo al ricorso presentato.
    Auguro ai colleghi Giudici buon lavoro, sperando che queste mie righe possano tornar loro di qualche utilità.
    In fede

    azerty, Giudice della Corte Costituzionale

  7. #7
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    Questo è il parere di Azerty e prima di esprimere il mio vorrei sentire l'opinione del collega Caimano

  8. #8
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    Ritengo che sia nel potere del Presidente di POL rifiutarsi di firmare un Decreto Legge del Governo per i seguenti motivi:
    1) L’Articolo 7 ha evidentemente preminenza sui successivi, e il Presidente di POL non può adempiere al suo compito se fosse obbligato a firmare i Decreti Legge del Governo, i quali hanno un effetto immediato anche se non vengono ratificati dal Congresso in nome del Popolo.
    2) Il Presidente, rifiutandosi di firmare un Decreto che ritiene incostituzionale, non impedisce a quel provvedimento di vedere la luce giacché esso potrà comunque essere presentato e approvato per via parlamentare, e a quel punto essendo una Legge e non un Decreto Legge sarà obbligato a promulgarla al secondo passaggio.
    3) L’Articolo 13 si riferisce esplicitamente alle Leggi approvate dal Congresso, i Decreti approvati dal Governo sono una cosa diversa, giacché provengono da un Potere dello Stato diverso (l’Esecutivo invece che dal Legislativo). Ciò non toglie che un Decreto Legge qualora venga confermato da una votazione del Congresso diventa soggetto alle norme valide per le Leggi ordinarie, ma non è questo il nostro caso, giacché il Presidente si riferisce ad un Decreto non ancora confermato dal Congresso.
    4) L’Articolo 16 non prevede alcuna perentorietà nella promulgazione dei Decreti, lasciando intravedere una possibilità per il Presidente di rifiutarsi nel promulgarli.
    5) Il Presidente della Repubblica Italiana si può rifiutare di firmare un Decreto del Governo, come avvenuto all’indomani delle ultime elezioni politiche quando Carlo Azeglio Ciampi non volle firmare un Decreto del Governo Berlusconi che voleva congelare il risultato elettorale. (Lo fece in via informale, ma su POL ciò non è possibile)

    Detto questo io ritengo che:
    1) Il Presidente di POL è autorizzato a rigettare i Decreti Legge del Governo qualora questi non abbiano avuto la conferma del Congresso se ritiene che questi violino la Costituzione, non per “capricci politici”, e deve usare questi poteri con parsimonia.
    2) Non ritengo che il Congresso debba intervenire modificando questa parte della Costituzione, dato che il potere del Presidente di non firmare i Decreti del Governo è una garanzia costituzionale che va mantenuta, dato che comunque non pregiudica l’approvazione del contenuto del Decreto (se questo passa per il Congresso).

  9. #9
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    Condivido i ragionamenti sia di Azerty che di Caimano. Aggiungo inoltre che il controllo del Presidente previsto dall'articolo 7 sul rispetto della Costituzione si estrinseca chiaramente nel potere di rinvio delle leggi previsto nell'articolo 13 ma la costituzione non pone un limite al potere di rinvio presidenziale limitandolo solo alle leggi ed escludendo i decreti legge , nè la costituzione dichiara esplicitamente che il presidente è obbligato a firmare il decreto legge (un atto che del resto è gerarchicamente meno importante di unalegge visto che un decreto legge finchè non viene confermato dal congresso con l'approvazione è temporaneo rispetto ad una legge).
    Se poi applichiamo per analogia la costituzione italiana il presidente ha senza dubbio il potere di non firmare almeno una volta un decreto che ritiene anticostituzionale.

  10. #10
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    Considerato questo propongo di votare. Sei d'accordo collega?
    Io propongo di votare il seguente testo:
    La Corte Costituzionale ritiene che Il Presidente di Pol ha il diritto di non firmare un decreto che ritieene contrario alla Costituzione esercitando in tal modo il suo potere di garante del rispetto della Costituzione.
    favorevole ()
    contrario ()
    astenuto ()

 

 
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