TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL
Art.7
Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL
Art.8
II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati. Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno la Corte Costituzionale ed il Presidente del Congresso riuniti in seduta comune (con apertura di specifico 3d denominato Alta Corte di Giustizia e con decisione entro 3 giorni dalla apertura del 3d, pena decadimento della accusa).Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi.
In caso di sospensione da parte dell'amministrazione del sito il Presidente decade automaticamente e la Presidenza passa di diritto e senza alcun cambiamento al Vice_Presidente, che diventa Presidente a tutti gli effetti.
In caso di vacanza della Vicepresidenza al momento della rimozione del Presidente le funzioni del presidente sono assunte in ordine di successione da:
-Premier (cancellato)
-Presidente Corte Costituzionale
-Presidente Congresso
-Congresso stesso con decisioni a 2/3 dei deputati".
Art.9
Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi con eventuale ballottagio in caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta alla prima votazione. Le modalità di elezione sono regolate da apposita legge ordinaria.
Il Presidente di Pol è affiancato dalla figura del Vicepresidente che svolge la sue funzioni quando necessario.Il Vicepresidente può essere nominato dal Presidente ma anche dal Governo senza ricorrere a voto Congressuale.
Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, cioè assenza del Presidente dal forum per più di 30 giorni consecutivi senza previo avviso; nel caso di dimissioni o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol,
le funzioni del presidente sono assunte in ordine di successione da:
-Vicepresidente di Pol
-Premier (cancellato)
-Presidente Corte Costituzionale
-Presidente Congresso
-Congresso stesso con decisioni a 2/3 dei deputati
Nel caso quindi di vacanza della Presidenza di pol, il facente funzioni convoca il Congresso in sessione straordinaria per la elezione del Nuovo Presidente.
I candidati presidente devono ottenere i voti favorevoli di almeno 2/3 dei votanti a Congresso nelle prime due sedute, nelle successive è sufficiente la maggioranza semplice.
Nel caso di elezione “parlamentare” del presidente, la durata del suo mandato copre il periodo mancante del mandato del presidente precedente.
Art.10
L'elezione del Presidente ha luogo non meno di venti giorni prima e non più di venti giorni dopo lo spirare dei poteri del Presidente in carica.
Le elezioni del presidente di POL sono regolate da apposita legge ordinaria
Art.11
Il Presidente di Pol nomina e revoca il Primo Ministro (come da articolo 19) e gli altri membri del Governo.
sostituito da:
Il Presidente di POL nomina i ministri e coordina il lavoro dello stesso governo.Se sfiduciato viene sostituito come nell'art 8 e 9.Che si impegnano a indire le elezioni entro il mese dalla loro elezione se la durata rimanente della legislatura è maggiore
Art. 12
II Presidente di Pol puo partecipare al consiglio dei Ministri. (eliminato)
Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. In sua assenza provvede il Vicepresidente. Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.
Art. 14
Il Presidente di Pol può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso stesso. Il Congresso non può essere sciolto per i primi 2 mesi della legislatura, può essere sciolto prima solo se il governo non ottiene la fiducia entro un mese dalla proclamazione dei risultati elettorali.
Lo scioglimento del congresso da parte del Presidente di Pol può essere bloccato da una mozione di censura votata da almeno il 60% dei membri del Congresso, la proposizione di tale mozione avrà validità solo se il governo in carica avrà avuto la fiducia di almeno il 60% dei membri votanti del congresso.
Art.15
La gestione delle relazioni con gli altri Forum sono di competenza del Presidente di Pol.
Art.16
Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri. In sua assenza supplisce il Vicepresidente o comunque secondo l’articolo 9 comma 3.
Art.17
Quando un Presidente esaurisce il suo mandato diventa di diritto membro permanente del Congresso. Avrà tutte le prerogative di un membro del Congresso con l'esclusione del diritto di voto. Gli ex Presidenti potranno anche essere interpellati dalla Corte Costituzionale in merito alle sentenze da emettere e dal Presidente di Pol in merito alla nomina del Primo Ministro e alla risoluzione delle crisi di Governo. Nel caso in cui un ex Presidente dovesse candidarsi ed essere eletto in Congresso acquisirebbe il diritto di voto. Alla fine del mandato elettivo l'ex Presidente tornerebbe ad essere membro permanente del Congresso senza diritto di voto.[DDL COST 10/08/06]





