Decreto n. 14/2007
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-Sezione Seconda Quater-
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IL PRESIDENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso n. 110/2007 proposto dal CODACONS –Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori- in persona del legale rappresentante p.t. avv. Giuseppe Ursini, e l’Associazione per la Tutela degli Utenti dell’Informazione, della stampa e del Diritto di Autore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Marco Ramadori ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Viale delle Milizie, 9;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro p.t.;
il Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport;
la Commissione di Primo Grado ex legge 161/1962;
e nei confronti
la EAGLE PICTURES S.p.A.
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ex art. 10 D.P.R. n. 2029/1963, di estremi sconosciuti, di nulla osta per la proiezione del film Apocalypto, distribuito nei cinema italiani dalla Eagle Pictures s.p.a da venerdì 5 gennaio 2007, in quanto non ha vietato la visione di tale film ai minori di anni 14;
del conforme parere vincolante della Commissione di primo grado, ex legge n. 161/1962, anche questo di estremi sconosciuti;
di tutti gli atti comunque presupposti, antecedenti o connessi;
Vista l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata contestualmente al ricorso ai sensi dell’art. 21 L. n. 1034/1971, come modificato dall’art. 3 della L. n. 205/2000;
Vista, altresì, la memoria depositata dalla parte ricorrente nella quale si ribadisce con ulteriori specificazioni che il film “Apocalypto” contiene numerose scene di estrema violenza che si susseguono incessantemente per tutta la durata dello spettacolo, non adatte ad un pubblico di minori;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell’estrema gravità ed urgenza previsti dalla disposizione suindicata, in ragione del fatto che il calendario delle udienze della Sezione non consente il tempestivo esame della domanda di sospensione cautelare contenuta nel ricorso;
Atteso che al pregiudizio lamentato può ovviarsi inibendo la visione del film sopra citato ai minori di 14 anni;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata richiesta di misure cautelari provvisorie e per l’effetto, inibisce provvisoriamente la visione del film “Apocalypto” ai minori di 14 anni fino alla decisione che sarà assunta nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007, alla quale rinvia.
Si autorizza la parte ricorrente a notificare il presente decreto a mezzo fax.
Roma, 8 gennaio 2007
Il PRESIDENTE
(dott. Italo Riggio)




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