MEMORIA A SOSTEGNO DEL RICORSO
CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO DEL 12 MARZO 2007
A sostegno e a corredo di quanto specificato nel ricorso in oggetto, in nome e per conto dei ricorrenti e su apposita richiesta della Corte Costituzionale, rendo note le seguenti considerazioni.
1. Il Primo Ministro, Repubblica, ha formalmente rassegnato le proprie dimissioni alle ore 12,40 del giorno 11 marzo 2007. Di conseguenza, l’intero suo Governo si è reso dimissionario e il Presidente di POL, Cristiano72, accettava ufficialmente le dimissioni nel pomeriggio del giorno medesimo;
2. Come da consolidata prassi, il Governo dimissionario non è decaduto immediatamente ma è restato in carica solo per il cosiddetto disbrigo degli affari correnti. Lo stesso ex Primo Ministro, d’altronde, nella sua lettera di dimissioni, ha dichiarato espressamente quanto segue: «Onorevole Presidente di POL,Onorevole Presidente del Congresso,Vi informo che in data odierna, tenuto conto dell’insostenibile situazione di violazione della Costituzione e dei principi elementari e fondamentali del diritto, rassegno nella mani del Presidente di POL le dimissioni del Governo da me presieduto. Resto disponibile a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del mio successore»;
3. La dizione “affari correnti” si riferisce, come da prassi in vigore anche nello Stato italiano, all’espletamento di mere procedure amministrative (nella forma e nella sostanza) peraltro già avviate quando il Governo era nella pienezza dei suoi poteri (ad esempio, la semplice nomina ufficiale dei vincitori di un concorso pubblico, laddove tutte le altre formalità siano già state espletate e vi sia già il verbale dei vincitori). La nomina dei vincitori di un concorso pubblico, difatti, è un atto amministrativo sia nella forma, sia nella sostanza (perché non comporta nessuna nuova norma giuridica). In sostanza, la dizione di “affare corrente” equivale, per capirci meglio, al concetto di “ordinaria amministrazione”;
4. Alle ore 13,55 del giorno 12 marzo 2007 (quindi, il giorno successivo a quello delle dimissioni del Governo), il Primo Ministro portava in Consiglio dei Ministri, aprendo la relativa votazione, il nuovo regolamento del Consiglio dei Ministri stesso. Regolamento già predisposto e magari anche calendarizzato in precedenza, ma pur sempre non ancora approvato;
5. Stante tutto ciò, è apparsa evidente tale situazione: un Governo dimissionario, con poteri ridotti rispetto al passato (in quanto in carica solo per il disbrigo degli affari correnti), si accingeva a votare e ad approvare una nuova normativa, ancorché di carattere interno. Normativa che nulla aveva di corrente. Bensì era una vera e propria produzione di nuove norme giuridiche, esattamente come se il Governo non fosse dimissionario e fosse nella pienezza dei suoi poteri;
6. I regolamenti del Governo (a differenza di altri tipi di regolamenti) sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi. Mi spiego meglio. Il Governo rappresenta il cosiddetto potere esecutivo, o anche detto potere amministrativo. Così come l’atto tipico del potere legislativo (rappresentato dal Congresso) è la legge, l’atto tipico del potere esecutivo è il decreto. Altro atto tipico del potere esecutivo è l’ordinanza, ma questa ricorre solo in casi di necessità (essendo un atto straordinario), mentre il decreto è lo strumento per eccellenza del potere esecutivo;
7. Tutti i poteri possiedono le cosiddette interferenze funzionali, ossia un gruppo di funzioni che non rientrano tra le competenze proprie di quel potere, ma rappresentano competenze che, in linea di principio, spetterebbero ad altri poteri. Con qualche esempio si chiarirà il concetto. Il potere legislativo ha come suo compito la produzione delle leggi, ma talvolta ha anche altri compiti (che, in linea di principio, sarebbero di spettanza di altri poteri): il potere legislativo, difatti, a volte può nominare giudici o altri funzionari negli organi dello Stato (questa funzione sarebbe, in linea di principio, tipica del potere esecutivo) o potrebbe svolgere esso stesso, in casi eccezionali, funzioni giurisdizionali (tipiche del potere giudiziario), come avviene in caso di costituzione in Alta Corte di Giustizia o nelle Commissioni parlamentari d’inchiesta. Per il potere esecutivo avviene la stessa cosa: oltre alle sue naturali funzioni esecutive (anche dette amministrative), il cui tipico atto è il decreto, esso può avere anche interferenze funzionali tipiche, ad esempio, del potere legislativo (che ricorre nel caso in cui il Governo eserciti la funzione legislativa emanando decreti legge o decreti legislativi). Questo non toglie, tuttavia, che la funzione principale del Governo è quella di gestire le funzioni esecutive tramite il suo strumento d’eccellenza: il decreto;
8. Come prova del nove di questo concetto, provate a chiedervi come mai vengono usati i nomi di “decreto legge “ e di “decreto legislativo”. Come mai, accanto alle parole “legge” e “legislativo”, compare la parola “decreto”? Essa compare per la semplice ragione che il decreto è il tipico strumento d’azione del Governo e quando il Governo attua funzioni legislative, accanto alla parola “decreto” si inserisce una parola che richiama le funzioni legislative (“legge” o “legislativo”);
9. Il regolamento del Consiglio dei Ministri, come qualsiasi altro regolamento del Governo, ha la denominazione di “regolamento”, ma di fatto è scritto e veicolato attraverso un decreto. Mi spiego. Un regolamento potrebbe essere contenuto anche in una legge: in questo caso avrebbe, sì, il titolo di “regolamento”, ma giuridicamente esso è una legge. Nel caso in oggetto, invece, il regolamento del Consiglio dei Ministri ha il titolo di “regolamento”, ma come ogni atto del Governo (che non sia proposizione di disegni di legge o che non sia interferenza funzionale del potere esecutivo, come i decreti legge e i decreti legislativi) è in realtà un decreto. In sostanza, si chiama “regolamento”, ma giuridicamente è un decreto;
10. Facendo un parallelismo con lo Stato italiano, tutti i regolamenti emanati dal Governo italiano vengono presentati come D.P.R. Cosa significa? Il Governo approva il regolamento (che giuridicamente è un decreto del Consiglio dei Ministri), questo decreto passa al Presidente della Repubblica che, a norma del comma 5 dell’art. 87 della Costituzione italiana, emana (non promulga) tale decreto e, quindi, il tutto si trasforma in D.P.R. (ma il titolo di “regolamento” rimane comunque). Riassumendo: la promulgazione è riservata alle leggi; l’emanazione è riservata agli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), oltre che ai regolamenti (titolo che spesso hanno i decreti del Governo, i quali, essendo atti amministrativi, non hanno valore di legge);
11. Esattamente come avviene nella Costituzione italiana, la Costituzione di POL, all’art. 16, prevede (diversamente dalla promulgazione delle leggi) la firma del Presidente di POL sugli atti amministrativi del Governo. Vengono nominati i decreti e le ordinanze, ma sarebbe bastata la sola citazione dei decreti per intendere l’intero genere dei decreti (che sono gli atti amministrativi più rilevanti e numericamente maggiori). In virtù di tale art. 16, ogni decreto del Governo, ancorché si chiami “regolamento” e ancorché esplichi la sua efficacia all’interno del Consiglio dei Ministri, necessita dunque della firma del Presidente di POL e, solo successivamente, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
12. L’ex Primo Ministro, pertanto, oltre ad aver fatto approvare al suo Governo, in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, un atto amministrativo che è tale solo formalmente (e sostanzialmente è normativo, in quanto pone in essere nuove norme), ha anche effettuato la pubblicazione diretta del suddetto regolamento senza aver neppure atteso la firma del Presidente di POL, così come invece richiesto dall’art. 16 della Costituzione.
Avendo esattamente la Corte individuato il doppio scopo del ricorso di cui all’oggetto (annullare l’approvazione del Consiglio dei Ministri e addivenire ad una pronuncia interpretativa sull’art. 16 della Costituzione), si chiedono le seguenti pronunce:
· ANNULLAMENTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007, in virtù di quanto asserito nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 12
· INTERPRETAZIONE dell’art. 16 della Costituzione, in virtù di quanto asserito nei punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Primoli




Io te l'ho firmato quindi non mettermi tra gli ignavi

