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  1. #1
    Maestrina Lisergica
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    Predefinito Terza udienza di merito sul Ricorso LIBERAL_



    La Corte Costituzionale si riunisce nuovamente per il ricorso presentato dal forumista LIBERAL_, per dibattere nuovamente nel merito in seguito all'esame delle controparti che hanno esposto le loro tesi nell'udienza del 13/03/2007 (http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=330651%29), e di cui si è già fatto un primo dibattimento in data 15/03/2007 (http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=331135).
    In virtù della delega concessa dal Presidente della Corte C@scista (http://www.politicaonline.net/forum/...hp?t=330832%29) m'incarico io, in qualità di Vicepresidente della Corte, di aprire questa seduta.
    Chiedo ai miei colleghi di confermare la loro presenza, ed alla moderazione di mettere il thread in rilievo.

  2. #2
    Maestrina Lisergica
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    Il Presidente C@scista, come già detto, ha deciso di non partecipare a questa seduta. Non vedo presente il Giudice Caimano.
    La seduta è sospesa per 10 minuti, al termine dei quali, se il Giudice non confermerà la propria presenza, la stessa verrà considerata chiusa e rinviata a data da destinarsi.

  3. #3
    Basileus ton Romaion
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    Eccomi... scusate ma hanno accoppato una sciura davanti alla mia macchina.

  4. #4
    Maestrina Lisergica
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    Ben arrivato collega. Auguro alla signora di non essersi fatta troppo male... ma ora cominciamo!
    L'udienza difatti, come già previsto in casi simili, è valida a norma di costituzione, che consente la presenza di almeno due giudici.

  5. #5
    Maestrina Lisergica
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    Dal momento che la scorsa seduta era stata interrotta mentre stavo esponendo il mio parere, dal completamento di questo, che si può leggere a partire da questo post della scorsa seduta

    http://www.politicaonline.net/forum/...38#post5458338

    ricominceremo.

  6. #6
    Maestrina Lisergica
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    Allora... avevo finito di dare una prima argomentazione all'analisi dell'iter della Riforma della Commissione Riforme, ma, come già detto, non era questo l'unico procedimento a mio avviso da passare in analisi durante questo dibattimento.

    Procedo dunque ora con ordine, passando all'analisi dell'iter della costituzione della “I Commissione del Congresso”.

  7. #7
    Maestrina Lisergica
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    Come già detto, analogamente a quanto accaduto per la “Commissione Riforme”, la questione della “I Commissione del Congresso” viene affrontata per la prima volta nell'OdG del I Consiglio dei Ministri (riporto nuovamente il link: http://www.politicaonline.net/forum/...d.php?t=302410), il quale va ben distinto dall'iter della “Commissione Riforme” in quanto la sua costituzione viene regolata in base alla legge che regolamenta le commissioni parlamentari. La creazione della I Commissione del Congresso, difatti, doveva seguire una strada ben diversa, quella regolamentata dal DDL del 30/07/2004 sulle Commissioni Parlamentari (http://www.politicaonline.net/forum/...9&postcount=10), e la legge sulla I Commissione del Congresso (http://www.politicaonline.net/forum/...83&postcount=2) risale al 06/12/2006.
    Come si può notare dalla legge

    3.
    Potranno chiedere al Congresso l’istituzione di una Commissione Parlamentare:
    - 3 congressisti
    - il Presidente di Pol
    - Il Primo Ministro di pol
    - 2 Ministri
    - minimo 8 forumisti in proposta comune.

    I requisiti per chiedere al Congresso l'istituzione di una Commissione Parlamentare ci sono, dal momento che il richiedente è il Primo Ministro di POL (farò vedere più avanti come lo si può determinare) ma si può creare qua un problema. Dal momento che si parla di legge e non di istituzione di una Commissione Parlamentare, come bisogna considerare questa che viene definita come legge riguardante la I Commissione Parlamentare?
    Vista la regolamentazione, difatti, tra l'altro mantenuta dal legislatore anche nella versione attualmente vigente, non mi sembra si siano utilizzati esattamente gli strumenti appropriati per l'istituzione della Commissione stessa, ma che si sia proceduti mediante iter completamente diverso da quello previsto, ovvero mediante legge ordinaria.

  8. #8
    Maestrina Lisergica
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    Ora, passiamo ad osservare l'OdG della III Seduta Congressuale (http://www.politicaonline.net/forum/showpost.php?p=4891129&postcount=4), ove si può notare che...

    ORDINE DEL GIORNO DELLA III SEDUTA DEL CONGRESSO
    • PDL SULL’ISTITUZIONE DELLA Ia COMMISSIONE DEL CONGRESSO; Presidente del Consiglio
    • PDL Il Bollettino Governativo; Ministro delle Riforme
    • PDL Riforma della Campagna Elettorale; Ministro delle Riforme
    • PDL Proposta creazione forum "Cinema e Tv"; Ministro delle Autonomie
    • [...]
    Come si può notare, è il Presidente del Consiglio a richiedere il PDL, quindi, riguardo la domanda che ho lasciato prima in sospeso su chi fosse a presentare la richiesta e se si fosse in presenza dei requisiti fondamentali per poterlo fare, abbiamo una risposta: il richiedente è l'allora Premier Repubblica, il quale godeva dei diritti per poter fare la richiesta.
    Durante il dibattimento non vi sono modifiche al PDL presentato (ma in questo caso, a differenza della questione “Commissione Riforme”, non si tratta di condizione vincolante), ed esso è finito senza problemi sulla scrivania del Presidente di POL Cristiano72, il quale l'ha rapidamente controfirmata e trasformata in legge. Questo però non risolve la questione: sono stati utilizzati gli strumenti giusti? La Commissione è stata varata correttamente? Il DDL del 30/07/2004, francamente, non mi sembra particolarmente chiaro al proposito: come fare quindi ad interpretare questa problematica normativa?

  9. #9
    Maestrina Lisergica
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    Ecco, con questo ho concluso la mia ricostruzione dell'iter delle due istanze che, una direttamente (la Commissione Riforme) ed una indirettamente (la I Commissione del Congresso), riguardano questo ricorso.
    Ora, alla luce di questi elementi, passerò ad un'analisi più prettamente di merito, facendo riferimento anche alle considerazioni fatte dal mio collega Caimano (che si possono ritrovare a questo link http://www.politicaonline.net/forum/showpost.php?p=5458262&postcount=10).
    Egli parte nel suo ragionamento da un passo dell'articolo 12 del DDL del Regolamento Congressuale del 30/10/2005, che riporto per comodità:

    La Commissione potrà anche approvare revisioni al presente regolamento. Il regolamento del congresso potrà essere modificato a maggioranza dalla Commissione e tale revisione sarà immediatamente operativa senza bisogno di ulteriori passaggi nell’Assemblea.

    Da qui lui porta un'interessante tesi di natura specificamente grammaticale (il che può essere ritenuto corretto, dal momento che l'analisi logica non è un'opinione), atta a dimostrare che questo passo prevede una non esclusività della facoltà di modificare il Regolamento da parte della Commissione. L'interpretazione a mio avviso può essere considerata corretta, ma vorrei sottolineare che può non essere l'unica. Difatti, da quel passo si potrebbe dedurre anche che quel potrà indichi una semplice facoltà di modificare il Regolamento da parte della Commissione all'abbisogna, in maniera tale che non venga identificata una obbligatorietà da parte della stessa di farlo. Vero è che anche una lezione più corretta, per rendere univoca questa possibile interpretazione che adesso offro, dovrebbe, in luogo di potrà anche approvare e potrà essere modificato, recitare rispettivamente approva (o può provare) e viene modificato (o può essere modificato), mentre invece attualmente l'incertezza interpretativa è obbligatoriamente da rilevare.
    Bisogna sottolineare che un'ipotesi come quella da me appena espressa, implicherebbe, in base all'articolo 13 del DDL del Regolamento Congressuale del 30/10/2005

    Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.

    che l'unico organo deputato alla modifica del Regolamento rimanga la stessa Commissione.
    Qui però vorrei aggiungere una considerazione diversa. Come già fatto da me notare in precedenza, il testo della Riforma della Commissione Riforme, pur elaborato in sede esterna alla Commissione stessa, è stato presentato al vaglio della Commissione stessa, il quale l'ha regolarmente votato trasformandolo in un suo atto, valido esattamente come se fosse stato redatto dalla Commissione stessa. Ciò detto, quindi, il testo modificato è perfettamente legittimo.
    Ritornando all'articolo 12, difatti, vediamo che comunque...

    La Commissione potrà anche approvare revisioni al presente regolamento.

    ...il che vuol dire che chiunque (aventene il diritto a termini di legge, diritto che però non viene codificato) può redigere revisioni al presente regolamento, purché suffragate da un'approvazione da parte della Commissione.


  10. #10
    Maestrina Lisergica
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    Sulla questione del diritto ad adire alla Commissione Riforme, l'unico appiglio che mi pare si possa trovare per analogia è quello definito dal DDL del 30/09/04 di Modifica Commissioni Parlamentari, il quale all'articolo 3 (già citato, ma qui ribadisco), dice che

    3.
    Potranno chiedere al Congresso l’istituzione di una Commissione Parlamentare:
    - 3 congressisti
    - il Presidente di Pol
    - Il Primo Ministro di pol
    - 2 Ministri
    - minimo 8 forumisti in proposta comune. *

    Come già detto durante la ricostruzione, è stato l'allora Presidente del Consiglio Repubblica a presentare il testo, quindi sicuramente una figura che aveva la facoltà di farlo. Il fatto che sia stato lui a portarlo il testo in Commissione Riforme (sebbene, per aggiungere validità al testo, all'apertura della prima seduta della stessa sia il Presidente MetaPapero a presentarlo senza aggiungere nient'altro - http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=304193) lo si può evincere da un intervento che il Premier fa durante il I Consiglio dei Ministri, in cui in prima persona afferma testualmente

    Dichiaro chiuso il Consiglio dei Ministri; presentarò tutte le proposte accettate dai ministri all'unanimità.


    tra le cui, proposte, come indicato dall'Ordine del Giorno relativo a quel Consiglio (già riportato in precedenza), c'è anche quella in questione.
    Bene, ciò fatto, vediamo se c'è univocità nell'iter da seguire per l'approvazione del testo per trasformarlo in legge.

 

 
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