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  1. #1
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    Predefinito Udienza di merito sul ricorso di Primoli


    L'udienza di merito sul ricorso di Primoli convocata per oggi alle 17,30 è aperta.
    Azerty aveva preannunciato la sua assenza fino a giovedì compreso per cui chiedo al collega Caimano di confermare la sua presenza e come è ormai consuetudine il thread rimarrà aperto per 15 minuti a partire da ora in modo da lasciare il tempo ai giudici presenti di confermare la loro presenza. Nel caso in cui il collega Caimano non fosse presente l'udienza verà rinviata ad altra data in modo da consentire la formazione del quorum minimo dei giudici della Corte.
    Il Presidente della Corte Costituzionale
    C@scista

  2. #2
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    Bresente.

  3. #3
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    Bene. Come già stabilito nelle udienze precedenti la seduta è valida quando sono presenti almeno due dei tre giudici.

  4. #4
    Super Troll
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    Il ricorso presentato da Primoli è questo:
    Citazione Originariamente Scritto da Primoli Visualizza Messaggio
    PREMESSO CHE
    il Governo presieduto da Repubblica, al momento dei fatti che costituiscono oggetto del presente ricorso era dimissionario e, dunque, deputato al solo ed esclusivo disbrigo degli affari correnti, così come peraltro ricordato, all’atto dell’accettazione delle dimissioni, dal Presidente Cristiano72;

    alle ore 13,55 del giorno 12 marzo 2007 l’ex Primo Ministro, Repubblica, nel corso del suo ultimo Consiglio dei Ministri apriva la votazione per l’approvazione del regolamento interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, votazione peraltro conclusa a favore dell’approvazione unanime del provvedimento medesimo;

    l’ex Primo Ministro, Repubblica, chiedeva quindi al Presidente, Cristiano72, la pubblicazione del regolamento così approvato, senza necessità alcuna (a suo dire) della firma presidenziale come invece previsto dall’art. 16 della Costituzione, che invece prevede la firma (diversa dalla promulgazione) degli atti amministrativi del Governo (come, ad esempio, un regolamento);

    il regolamento di cui all’oggetto (anche applicabile solo all’interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) è, a differenza delle leggi, un provvedimento amministrativo nella forma (e, dunque, si veicola attraverso il decreto di cui al predetto art. 16, tipico strumento del potere esecutivo), ma non nella sostanza, in quanto crea nuove norme ed è quindi sostanzialmente normativo (e formalmente amministrativo);

    gli affari correnti, al cui disbrigo è deputato il Governo dimissionario, consistono nel compimento di attività meramente amministrative (nella forma e nella sostanza) già avviate in precedenza (come, ad esempio, la nomina dei vincitori di un concorso pubblico le cui procedure siano state in precedenza già espletate) e non, quindi, nell’emanazione di nuove norme giuridiche, ancorché di carattere interno, tramite strumenti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi;


    CONSIDERATO CHE
    l’approvazione del regolamento di cui all’oggetto, in quanto atto sostanzialmente normativo (ponendo in essere nuove norme), sia stata posta in essere in violazione del principio della permanenza in carica del Governo per il solo disbrigo degli affari correnti;


    I SOTTOSCRITTI RICORRENTI
    chiedono alla Corte Costituzionale, in virtù dei suoi poteri, di dichiarare la nullità immediata dell’approvazione del regolamento di cui sopra, in quanto avvenuta ad opera di un Governo non legittimato, in quel preciso momento, a provvedere in merito, essendo in carica solo ed esclusivamente per il disbrigo degli affari correnti.



    I ricorrenti

    Primoli
    Liberale
    Gilbert I
    Richard Gecko
    Ronnie
    Defender
    Malik
    *-RUDY-*
    pomponio leto
    O B H
    Andrea I Nemesi

  5. #5
    Super Troll
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    Come avevamo precisato nell'udienza di ammissibilità noi dobbiamo stabilire:
    1) se il Presidente Cristiano deve firmare anche il decreto con cui viene stabilito il regolamento del Consiglio dei ministri.
    2) se il decreto del governo dimissionario è costituzionale o se ha violato la costityuzione in quanto non rientra negli atti correnti il cui disbrigo è l'unica attività consentita dalla normativa ttuale ad un governo in carica.

  6. #6
    Super Troll
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    Primoli ha presentato a sostegno del suo ricorso queste argomentazioni
    Citazione Originariamente Scritto da Primoli Visualizza Messaggio
    MEMORIA A SOSTEGNO DEL RICORSO
    CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO DEL 12 MARZO 2007


    A sostegno e a corredo di quanto specificato nel ricorso in oggetto, in nome e per conto dei ricorrenti e su apposita richiesta della Corte Costituzionale, rendo note le seguenti considerazioni.

    1. Il Primo Ministro, Repubblica, ha formalmente rassegnato le proprie dimissioni alle ore 12,40 del giorno 11 marzo 2007. Di conseguenza, l’intero suo Governo si è reso dimissionario e il Presidente di POL, Cristiano72, accettava ufficialmente le dimissioni nel pomeriggio del giorno medesimo;

    2. Come da consolidata prassi, il Governo dimissionario non è decaduto immediatamente ma è restato in carica solo per il cosiddetto disbrigo degli affari correnti. Lo stesso ex Primo Ministro, d’altronde, nella sua lettera di dimissioni, ha dichiarato espressamente quanto segue: «Onorevole Presidente di POL,Onorevole Presidente del Congresso,Vi informo che in data odierna, tenuto conto dell’insostenibile situazione di violazione della Costituzione e dei principi elementari e fondamentali del diritto, rassegno nella mani del Presidente di POL le dimissioni del Governo da me presieduto. Resto disponibile a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del mio successore»;

    3. La dizione “affari correnti” si riferisce, come da prassi in vigore anche nello Stato italiano, all’espletamento di mere procedure amministrative (nella forma e nella sostanza) peraltro già avviate quando il Governo era nella pienezza dei suoi poteri (ad esempio, la semplice nomina ufficiale dei vincitori di un concorso pubblico, laddove tutte le altre formalità siano già state espletate e vi sia già il verbale dei vincitori). La nomina dei vincitori di un concorso pubblico, difatti, è un atto amministrativo sia nella forma, sia nella sostanza (perché non comporta nessuna nuova norma giuridica). In sostanza, la dizione di “affare corrente” equivale, per capirci meglio, al concetto di “ordinaria amministrazione”;

    4. Alle ore 13,55 del giorno 12 marzo 2007 (quindi, il giorno successivo a quello delle dimissioni del Governo), il Primo Ministro portava in Consiglio dei Ministri, aprendo la relativa votazione, il nuovo regolamento del Consiglio dei Ministri stesso. Regolamento già predisposto e magari anche calendarizzato in precedenza, ma pur sempre non ancora approvato;

    5. Stante tutto ciò, è apparsa evidente tale situazione: un Governo dimissionario, con poteri ridotti rispetto al passato (in quanto in carica solo per il disbrigo degli affari correnti), si accingeva a votare e ad approvare una nuova normativa, ancorché di carattere interno. Normativa che nulla aveva di corrente. Bensì era una vera e propria produzione di nuove norme giuridiche, esattamente come se il Governo non fosse dimissionario e fosse nella pienezza dei suoi poteri;

    6. I regolamenti del Governo (a differenza di altri tipi di regolamenti) sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi. Mi spiego meglio. Il Governo rappresenta il cosiddetto potere esecutivo, o anche detto potere amministrativo. Così come l’atto tipico del potere legislativo (rappresentato dal Congresso) è la legge, l’atto tipico del potere esecutivo è il decreto. Altro atto tipico del potere esecutivo è l’ordinanza, ma questa ricorre solo in casi di necessità (essendo un atto straordinario), mentre il decreto è lo strumento per eccellenza del potere esecutivo;

    7. Tutti i poteri possiedono le cosiddette interferenze funzionali, ossia un gruppo di funzioni che non rientrano tra le competenze proprie di quel potere, ma rappresentano competenze che, in linea di principio, spetterebbero ad altri poteri. Con qualche esempio si chiarirà il concetto. Il potere legislativo ha come suo compito la produzione delle leggi, ma talvolta ha anche altri compiti (che, in linea di principio, sarebbero di spettanza di altri poteri): il potere legislativo, difatti, a volte può nominare giudici o altri funzionari negli organi dello Stato (questa funzione sarebbe, in linea di principio, tipica del potere esecutivo) o potrebbe svolgere esso stesso, in casi eccezionali, funzioni giurisdizionali (tipiche del potere giudiziario), come avviene in caso di costituzione in Alta Corte di Giustizia o nelle Commissioni parlamentari d’inchiesta. Per il potere esecutivo avviene la stessa cosa: oltre alle sue naturali funzioni esecutive (anche dette amministrative), il cui tipico atto è il decreto, esso può avere anche interferenze funzionali tipiche, ad esempio, del potere legislativo (che ricorre nel caso in cui il Governo eserciti la funzione legislativa emanando decreti legge o decreti legislativi). Questo non toglie, tuttavia, che la funzione principale del Governo è quella di gestire le funzioni esecutive tramite il suo strumento d’eccellenza: il decreto;

    8. Come prova del nove di questo concetto, provate a chiedervi come mai vengono usati i nomi di “decreto legge “ e di “decreto legislativo”. Come mai, accanto alle parole “legge” e “legislativo”, compare la parola “decreto”? Essa compare per la semplice ragione che il decreto è il tipico strumento d’azione del Governo e quando il Governo attua funzioni legislative, accanto alla parola “decreto” si inserisce una parola che richiama le funzioni legislative (“legge” o “legislativo”);

    9. Il regolamento del Consiglio dei Ministri, come qualsiasi altro regolamento del Governo, ha la denominazione di “regolamento”, ma di fatto è scritto e veicolato attraverso un decreto. Mi spiego. Un regolamento potrebbe essere contenuto anche in una legge: in questo caso avrebbe, sì, il titolo di “regolamento”, ma giuridicamente esso è una legge. Nel caso in oggetto, invece, il regolamento del Consiglio dei Ministri ha il titolo di “regolamento”, ma come ogni atto del Governo (che non sia proposizione di disegni di legge o che non sia interferenza funzionale del potere esecutivo, come i decreti legge e i decreti legislativi) è in realtà un decreto. In sostanza, si chiama “regolamento”, ma giuridicamente è un decreto;

    10. Facendo un parallelismo con lo Stato italiano, tutti i regolamenti emanati dal Governo italiano vengono presentati come D.P.R. Cosa significa? Il Governo approva il regolamento (che giuridicamente è un decreto del Consiglio dei Ministri), questo decreto passa al Presidente della Repubblica che, a norma del comma 5 dell’art. 87 della Costituzione italiana, emana (non promulga) tale decreto e, quindi, il tutto si trasforma in D.P.R. (ma il titolo di “regolamento” rimane comunque). Riassumendo: la promulgazione è riservata alle leggi; l’emanazione è riservata agli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), oltre che ai regolamenti (titolo che spesso hanno i decreti del Governo, i quali, essendo atti amministrativi, non hanno valore di legge);

    11. Esattamente come avviene nella Costituzione italiana, la Costituzione di POL, all’art. 16, prevede (diversamente dalla promulgazione delle leggi) la firma del Presidente di POL sugli atti amministrativi del Governo. Vengono nominati i decreti e le ordinanze, ma sarebbe bastata la sola citazione dei decreti per intendere l’intero genere dei decreti (che sono gli atti amministrativi più rilevanti e numericamente maggiori). In virtù di tale art. 16, ogni decreto del Governo, ancorché si chiami “regolamento” e ancorché esplichi la sua efficacia all’interno del Consiglio dei Ministri, necessita dunque della firma del Presidente di POL e, solo successivamente, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

    12. L’ex Primo Ministro, pertanto, oltre ad aver fatto approvare al suo Governo, in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, un atto amministrativo che è tale solo formalmente (e sostanzialmente è normativo, in quanto pone in essere nuove norme), ha anche effettuato la pubblicazione diretta del suddetto regolamento senza aver neppure atteso la firma del Presidente di POL, così come invece richiesto dall’art. 16 della Costituzione.

    Avendo esattamente la Corte individuato il doppio scopo del ricorso di cui all’oggetto (annullare l’approvazione del Consiglio dei Ministri e addivenire ad una pronuncia interpretativa sull’art. 16 della Costituzione), si chiedono le seguenti pronunce:


    · ANNULLAMENTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007, in virtù di quanto asserito nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 12

    · INTERPRETAZIONE dell’art. 16 della Costituzione, in virtù di quanto asserito nei punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.



    Primoli

  7. #7
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    Il controricorrente Danny mi ha invece comunicato tramite PVT che il governo dimissionario rinuncia alla Facoltà di presentare una sua argomentazione.

  8. #8
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    A questo punto quindi lascio la parola a Caimano.

  9. #9
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    Allora in ragione del punto 1, ossia l'interpretazione dell'articolo 16 della Costituzione, ritengo che il Regolamento del Consiglio dei Ministri debba essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale dal Presidente di POL, ma non come se fosse una legge (quindi prevedendo un suo possibile rifiuto) ma come semplice atto dovuto, come è stato per il regolamento della Corte.

    Pertanto ritengo che il Presidente di POL debba pubblicare (non controfirmare) i Regolamenti del CdM con un atto dovuto, e senza ulteriori implicazioni.

    Passiamo ora al punto due.

    Come si può leggere osservando gli atti, si vede come la decisione di votare il Regolamento del CdM (ossia la sua messa all'O.D.G. del C.d.M.) sia ANTECEDENTE alle dimissioni del governo.

    Inoltre nella vita reale è impensabile che un governo si dimetta DURANTE un Consiglio dei Ministri, quindi qui si parla di un campo del diritto completamente inesplorato.

    La mia personale interpretazione è che quella votazione sia pienamente legittima.

    Infatti l'atto sarebbe stato illegittimo se:
    a) la votazione sul Regolamento Congressuale fosse stata messa all'OdG DOPO le dimissioni del Governo, cosa che non è avvenuta dato che la questione era all'OdG PRIMA delle dimissioni dello stesso
    b) il CdM fosse stato convocato DOPO le dimissioni del governo (cosa che non è avvenuta).

    Per queste ragioni ritengo il ricorso di Primoli da rigettare.

  10. #10
    Super Troll
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    Allora scriverò il mio parere separato per ciascuno dei due punti in discussione.

 

 
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