Art.13
Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 10 giorni dall’approvazione in Congresso. In sua assenza provvede il Vicepresidente. Il Presidente può rinviare al Congresso la legge esprimendo tramite dichiarazione i punti della legge che non ritiene corretti e le necessarie modifiche. Se il congresso riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla. Nel caso in cui il Presidente o il vicepresidente non dovessero promulgare o rinviare la legge al Congresso nei tempi prestabiliti la legge è da considerarsi promulgata. In questo caso il presidente del Congresso sarà tenuto a pubblicare la legge nei 3d appositi, la legge entrerà in vigore solo dopo l'affissione.
Qualora il Presidente del Congresso non pubblicherà la legge entro 10 giorni dalla promulgazione, decadrà dall'incarico.
Ri-Approvazione della legge elettorale
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