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    naufrago
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    Predefinito Una birra da 12.000 Euro

    ilsole24ore.it

    16 marzo 2007
    Inasprite le sanzioni per neopatentati e guida in stato di ebbrezza
    di Nicoletta Cottone

    Stop alla guida di bolidi per i neopatentati, multe salate per l’eccesso di velocità, con mano pesante per chi supera il limite di 40 o 60 chilometri orari. Giro di vite anche sull’uso di cellulari e sui tempi di riposo dei camionisti. Revoca secca della patente in caso di conversioni o guida contromano in autostrada e sulle strade principali. Mano pesante per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge (e non più un decreto legge) che rivede la patente a punti e modifica e integra il Codice della strada. «Per il 2007 - sottoliena Giuliano Amato, ministro dell'Interno - puntiamo ad arrivare, in Italia, ad un milione di controlli sulle strade». Potenziati, dunque, anche i controlli, ma non solo. «Abbiamo lavorato su tre differenti direzioni - dice il ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi - un disegno di legge che inasprisce alcune sanzioni giá previste dal Codice della Strada, maggiori controlli sulle strade da parte delle forze dell'ordine e infine un Codice di autoregolamentazione con gli esercenti dei locali per la somministrazione degli alcolici nelle discoteche».Il Codice è un patto in 12 punti fra istituzioni, gestori di locali da ballo e produttori di alcolici contro le stragi del sabato sera. Dodici punti nei quali associazini di locali da ballo e produttori di alcolidi si impegnano a promuovere misure restrittive sulla vendita e somministrazione di alcolici, all'identificazione di un guidatore designato, che si impegna a non bere alcolici. Ecco, in sintesi, i contenuti del disegno di legge che modificherà il Codice della strada.

    Limitazione alla guida. Arriva una ulteriore limitazione alla guida per i neopatentati che per i primi 3 anni di guida, a partire dal 1° giugno 2007, non possono sedersi al volante di autoveicoli superiori a 60 kW/t.

    Eccesso di velocità. Le fasce di eccesso di velocità diventano 4 e si aggravano le sanzioni per chi supera di 40 o 60 chilometri orari il limite stabilito. La sanzione prevista per chi supera il limite di oltre 40 chilometri orari e di non oltre 60 va da 370 a 1.458 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Chi supera di oltre 60 chilometri orari il limite paga una multa da 1.754 a 7.018 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Aumentano le sanzioni in caso di recidiva nel biennio: sanzione accessoria della sospensione della patente da 8 a 18 mesi in caso di nuovo superamento del limite superiore a 40 chilometri orari, mentre è prevista la revoca della patente per chi supera per la seconda volta il limite di 60 chilometri orari. Arriva anche la possibilità di impiegare come fonte di prova dispositivi che calcolano la velocità media di tratti predeterminati.

    Cellulari. Per chi guida chiacchierando al cellulare aumentano le sanzioni pecuniarie, fino a un massimo di 594 euro e arriva la sanzione accessoria di sospensione della patente da uno a tre mesi.

    Tempi di riposo alla guida per i professionisti del volante. Per i camionisti previste sanzioni amministrative più gravi (fino a 1.485 euro) e un maggior decurtamento di punti (10) per il superamento del periodo di guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di persone. Pesantemente punito anche l’essere sprovvisto o l’aver contraffatto i documenti di controllo.

    Inversione di marcia o marcia contromano. Revoca della patente per chi in autostrada e sulle principali strade extraurbane inverte il senso di marcia o attraversa lo spartitraffico all’altezza dei varchi o percorra la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito.

    Ebbrezza o uso di stupefacenti al volante. Chi guida in stato di ebbrezza è punti con una sanzione fino a 4mila euro. Se provoca un incidente la pena è l’arresto da 2 a 6 mesi e un’ammenda fino a 12mila euro. Come sanzioni accessorie sono previsti la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Patente revocata se il reato è commesso da un conducente di autobus o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o se lo stesso soggetto compie più violazioni nel biennio. Quando il tasso alcolemico è fra 0,5 e 1,5 grammi/litro è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, mentre con tasso superiore, oltre alle pene detentive e pecuniarie, è prevista la confisca del veicolo. Previsto anche il ritiro cautelare della patente per un massimo di 10 giorni in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari per evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre un veicolo. Stessa procedura per le persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere. È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, ma è stato costruito un sistema che prevede una sanzione pecuniaria, la sospensione della patente e il fermo amministrativo. Novità anche per la revisione della patente, che viene sempre disposta quando il conducente è coinvolto in un incidente stradale e gli viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente per almeno due mesi.

    Sequestro e fermo amministrativo. Attribuita al prefetto l’applicazione della sanzione amministrativa della confisca: l’agente provvede al sequestro e trasmette copia del verbale e rapporto alla prefettura del luogo dove è commessa la violazione. Sul fronte del fermo amministrativo l’agente può disporre il fermo provvisorio per 30 giorni. Possibilità di opposizione al giudice di pace.

    Misure alternative alla pena detentiva. Possibilità di mutare la pena detentiva comminata per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti con la misura alternativa dell’affidamento ai Servizi sociali.

    Titolari o concessionari di strade e autostrade. Sulle strade individuate da un decreto del ministro delle Infrastrutture dove si registrano i più alti tassi di incidentalità gli enti proprietari e concessionari dovranno provvedere a immediati interventi

    nicoletta.cottone@ilsole24ore.com



    D'accordo le sanzioni per comportamenti inaccettabili e pericolosi, ma forse i politicanti hanno dimenticato che, a differenza loro, non tutti hanno uno stipendio da 15.000€ e la possibilità di poter pagare 4.000€ per aver bevuto una sola birra doppio malto insieme ad una fiorentina con patate?!? Adesso nasceranno mutui bancari solo per poter pagare sanzioni folli... e poi fa niente se ci sono parlamentari che decidono per un paese dopo aver pippato l'inverosimile e che sfrecciano a 220Km/h in autostrada facendoti i fari a bordo di una comodissima auto blu.

  2. #2
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da FdV77 Visualizza Messaggio
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    16 marzo 2007
    Inasprite le sanzioni per neopatentati e guida in stato di ebbrezza
    di Nicoletta Cottone

    Stop alla guida di bolidi per i neopatentati, multe salate per l’eccesso di velocità, con mano pesante per chi supera il limite di 40 o 60 chilometri orari. Giro di vite anche sull’uso di cellulari e sui tempi di riposo dei camionisti. Revoca secca della patente in caso di conversioni o guida contromano in autostrada e sulle strade principali. Mano pesante per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge (e non più un decreto legge) che rivede la patente a punti e modifica e integra il Codice della strada. «Per il 2007 - sottoliena Giuliano Amato, ministro dell'Interno - puntiamo ad arrivare, in Italia, ad un milione di controlli sulle strade». Potenziati, dunque, anche i controlli, ma non solo. «Abbiamo lavorato su tre differenti direzioni - dice il ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi - un disegno di legge che inasprisce alcune sanzioni giá previste dal Codice della Strada, maggiori controlli sulle strade da parte delle forze dell'ordine e infine un Codice di autoregolamentazione con gli esercenti dei locali per la somministrazione degli alcolici nelle discoteche».Il Codice è un patto in 12 punti fra istituzioni, gestori di locali da ballo e produttori di alcolici contro le stragi del sabato sera. Dodici punti nei quali associazini di locali da ballo e produttori di alcolidi si impegnano a promuovere misure restrittive sulla vendita e somministrazione di alcolici, all'identificazione di un guidatore designato, che si impegna a non bere alcolici. Ecco, in sintesi, i contenuti del disegno di legge che modificherà il Codice della strada.

    Limitazione alla guida. Arriva una ulteriore limitazione alla guida per i neopatentati che per i primi 3 anni di guida, a partire dal 1° giugno 2007, non possono sedersi al volante di autoveicoli superiori a 60 kW/t.

    Eccesso di velocità. Le fasce di eccesso di velocità diventano 4 e si aggravano le sanzioni per chi supera di 40 o 60 chilometri orari il limite stabilito. La sanzione prevista per chi supera il limite di oltre 40 chilometri orari e di non oltre 60 va da 370 a 1.458 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Chi supera di oltre 60 chilometri orari il limite paga una multa da 1.754 a 7.018 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Aumentano le sanzioni in caso di recidiva nel biennio: sanzione accessoria della sospensione della patente da 8 a 18 mesi in caso di nuovo superamento del limite superiore a 40 chilometri orari, mentre è prevista la revoca della patente per chi supera per la seconda volta il limite di 60 chilometri orari. Arriva anche la possibilità di impiegare come fonte di prova dispositivi che calcolano la velocità media di tratti predeterminati.

    Cellulari. Per chi guida chiacchierando al cellulare aumentano le sanzioni pecuniarie, fino a un massimo di 594 euro e arriva la sanzione accessoria di sospensione della patente da uno a tre mesi.

    Tempi di riposo alla guida per i professionisti del volante. Per i camionisti previste sanzioni amministrative più gravi (fino a 1.485 euro) e un maggior decurtamento di punti (10) per il superamento del periodo di guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di persone. Pesantemente punito anche l’essere sprovvisto o l’aver contraffatto i documenti di controllo.

    Inversione di marcia o marcia contromano. Revoca della patente per chi in autostrada e sulle principali strade extraurbane inverte il senso di marcia o attraversa lo spartitraffico all’altezza dei varchi o percorra la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito.

    Ebbrezza o uso di stupefacenti al volante. Chi guida in stato di ebbrezza è punti con una sanzione fino a 4mila euro. Se provoca un incidente la pena è l’arresto da 2 a 6 mesi e un’ammenda fino a 12mila euro. Come sanzioni accessorie sono previsti la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Patente revocata se il reato è commesso da un conducente di autobus o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o se lo stesso soggetto compie più violazioni nel biennio. Quando il tasso alcolemico è fra 0,5 e 1,5 grammi/litro è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, mentre con tasso superiore, oltre alle pene detentive e pecuniarie, è prevista la confisca del veicolo. Previsto anche il ritiro cautelare della patente per un massimo di 10 giorni in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari per evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre un veicolo. Stessa procedura per le persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere. È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, ma è stato costruito un sistema che prevede una sanzione pecuniaria, la sospensione della patente e il fermo amministrativo. Novità anche per la revisione della patente, che viene sempre disposta quando il conducente è coinvolto in un incidente stradale e gli viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente per almeno due mesi.

    Sequestro e fermo amministrativo. Attribuita al prefetto l’applicazione della sanzione amministrativa della confisca: l’agente provvede al sequestro e trasmette copia del verbale e rapporto alla prefettura del luogo dove è commessa la violazione. Sul fronte del fermo amministrativo l’agente può disporre il fermo provvisorio per 30 giorni. Possibilità di opposizione al giudice di pace.

    Misure alternative alla pena detentiva. Possibilità di mutare la pena detentiva comminata per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti con la misura alternativa dell’affidamento ai Servizi sociali.

    Titolari o concessionari di strade e autostrade. Sulle strade individuate da un decreto del ministro delle Infrastrutture dove si registrano i più alti tassi di incidentalità gli enti proprietari e concessionari dovranno provvedere a immediati interventi

    nicoletta.cottone@ilsole24ore.com



    D'accordo le sanzioni per comportamenti inaccettabili e pericolosi, ma forse i politicanti hanno dimenticato che, a differenza loro, non tutti hanno uno stipendio da 15.000€ e la possibilità di poter pagare 4.000€ per aver bevuto una sola birra doppio malto insieme ad una fiorentina con patate?!? Adesso nasceranno mutui bancari solo per poter pagare sanzioni folli... e poi fa niente se ci sono parlamentari che decidono per un paese dopo aver pippato l'inverosimile e che sfrecciano a 220Km/h in autostrada facendoti i fari a bordo di una comodissima auto blu.
    Per legge si applica la sanzione minima, cosa vuole dire:
    "sanzioni pecuniarie, fino a un massimo di 594 euro" (cellulari)
    "Per i camionisti previste sanzioni amministrative più gravi (fino a 1.485 euro)" (tempi di riposo alla guida)
    "Chi guida in stato di ebbrezza è punti con una sanzione fino a 4mila euro. Se provoca un incidente la pena è l’arresto da 2 a 6 mesi e un’ammenda fino a 12mila euro."
    (guida in stato di ebbrezza, a proposito questo è un reato e la pena è a discrezione del giudice che di solito applica il minimo)

    Quanto all'eccesso dei velocità oltre 40 km/h e meno di 60 km/h è uguale ad oggi, tranne che la sospensione, mentre hanno inasprito solo se si va oltre 60 (es a 115 con limite 50).

    Precisazione importante: al momento non hanno inasprito proprio un bel niente visto che si parla di un DDL che probabilmente non vedrà mai la luce visto che il governo cadrà prima.

  3. #3
    naufrago
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    Sperèmm... tanto non è che se cambia governo le cose migliorano. Come sempre.

  4. #4
    Speriamo non sia tardi
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    È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, ma è stato costruito un sistema che prevede una sanzione pecuniaria, la sospensione della patente e il fermo amministrativo.
    .......e se venisse per caso approvato così sarebbe una CAZZATA MADORNALE

  5. #5
    il merovingio
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    Che cazzata, non si può punire allo stesso modo chi ha bevuto un paio di birre ed è perfettamente in grado di guidare, e che è talmente sfatto da non reggersi in piedi...

  6. #6
    Speriamo non sia tardi
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    Citazione Originariamente Scritto da il merovingio Visualizza Messaggio
    Che cazzata, non si può punire allo stesso modo chi ha bevuto un paio di birre ed è perfettamente in grado di guidare, e che è talmente sfatto da non reggersi in piedi...
    Attualmente è proprio così.

  7. #7
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    Solite cazzate...

    mi diceva un mio amico che quest'inverno gli hanno ritirato la patente due volte e dato che gli serviva per lavoro ha fatto ricorso al giudice di pace che gli ha fdato ragione così è rimasto senza patente solo 19 giorni

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Alex il Rosso Visualizza Messaggio
    Per legge si applica la sanzione minima, cosa vuole dire:
    "sanzioni pecuniarie, fino a un massimo di 594 euro" (cellulari)
    "Per i camionisti previste sanzioni amministrative più gravi (fino a 1.485 euro)" (tempi di riposo alla guida)
    "Chi guida in stato di ebbrezza è punti con una sanzione fino a 4mila euro. Se provoca un incidente la pena è l’arresto da 2 a 6 mesi e un’ammenda fino a 12mila euro."
    (guida in stato di ebbrezza, a proposito questo è un reato e la pena è a discrezione del giudice che di solito applica il minimo)

    [/B]
    L'art. 16 della L. 689/1981 prescrive che se uno "concilia", ciò paga entro 60 giorni, paga un terzo del massimo (e quindi , se il massimo viene elevato ad € 4.000,00 , gli costa 1.333 - non poco per uno stipendiato normale).

    Se uno non paga entro 60 giorni, la sanzione raddoppia, ma non può eccedere comunque il quadruplo del minimo (che non so quanto sarà con la nuova legge. Oggi va da 258 a 1.032 , per cui se han portato il massimo a 4.000, suppongo che il minimo sarà 1.000,00, per cui se non paghi entro 60 giorni è facile che poi Ti rapinano 4.000).

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Decima Regio Visualizza Messaggio
    L'art. 16 della L. 689/1981 prescrive che se uno "concilia", ciò paga entro 60 giorni, paga un terzo del massimo (e quindi , se il massimo viene elevato ad € 4.000,00 , gli costa 1.333 - non poco per uno stipendiato normale).

    Se uno non paga entro 60 giorni, la sanzione raddoppia, ma non può eccedere comunque il quadruplo del minimo (che non so quanto sarà con la nuova legge. Oggi va da 258 a 1.032 , per cui se han portato il massimo a 4.000, suppongo che il minimo sarà 1.000,00, per cui se non paghi entro 60 giorni è facile che poi Ti rapinano 4.000).
    Art. 194. Disposizioni di carattere generale
    1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
    Art. 202. Pagamento in misura ridotta.
    1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifi cazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
    2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel ver bale contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
    3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con se'; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

      3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni
    Pertanto se uno paga entro 60 giorni paga il minimo

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Airbus A-380 Visualizza Messaggio
    Solite cazzate...

    mi diceva un mio amico che quest'inverno gli hanno ritirato la patente due volte e dato che gli serviva per lavoro ha fatto ricorso al giudice di pace che gli ha fdato ragione così è rimasto senza patente solo 19 giorni
    Bisognerebbe leggere le motivazioni della sentenza e sapere che cosa hanno combinato gli agenti.......comunque il ricorso al giudice di pace è previsto espressamente dal codice della strada.
    In questo caso siamo di fronte al "principio del libero convincimento del giudice"

 

 
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