TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge intende regolamentare la professione dell’informatore scientifico del farmaco attraverso l’istituzione di un Albo regionale finalizzato a garantire le seguenti finalità: la stabilità del rapporto di lavoro; una più corretta relazione tra professionisti e industrie farmaceutiche; la riconduzione della figura dell’informatore scientifico del farmaco a funzioni tecnico-scientifiche per una più incisiva tutela dei medici e degli utenti, e per perseguire il diritto dei pazienti ad una corretta informazione sul farmaco e a cure adeguate e scientificamente fondate; il contenimento della spesa sanitaria regionale.
2. A tal fine, e salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, all’informazione scientifica del farmaco si applica la disciplina di cui al DLgs. 541/1992 (così come modificato dalla Legge 326/2003 e poi dalla legge 219/2006), attuativo della direttiva 92/98/CEE in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano.
3. Per la definizione giuridica di informatore scientifico del farmaco, utile ai fini della presente legge, si fa riferimento a quanto disposto dal successivo art. 15, comma 1.
Art. 2
Disciplina dell’attività di informazione scientifica e farmaceutica
1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale in ordine a dati e informazioni forniti loro dalle aziende per le quali operano e dagli altri operatori sanitari, o ad essi comunque riconducibili.
2. Le industrie farmaceutiche, per lo svolgimento delle attività di informazione, devono attingere dall’Albo degli informatori scientifici di cui al successivo art. 10.
Art. 3
Collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco
1. In ogni provincia sono istituiti i Collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell’Albo provinciale di cui al successivo art. 11, e alla disciplina degli iscritti, ferma restando ogni altra attribuzione di funzioni e compiti prevista dalla legge.
2. Ai Collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all’Albo provinciale di cui al successivo art. 11 e residenti nella provincia di riferimento, fatta eccezione per i professionisti che per sono contrattualmente tenuti a prestare la propria opera in più province. In tal caso non è pregiudicata la possibilità di lavoro nelle restante province.
3. Nelle ipotesi della sussistenza di un numero insufficiente di informatori scientifici del farmaco, o di ragioni di carattere storico-geografico, può essere disposto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), che un Collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.
Art. 4
Funzioni
1. Le funzioni di cui all’art. 3 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai Consigli dei Collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all’Albo di cui all’art. 11, e residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.
2. I Consigli dei Collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco che possano certificare almeno un quinquennio di attività effettivamente svolta.
3. Il Consiglio del Collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario e un tesoriere.
4. Al Consiglio del Collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:
a. compilare e curare l’Albo del Collegio di riferimento;
b. curare la puntuale osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
c. vigilare per la tutela dell’informatore scientifico del farmaco in ogni sede competente e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;
d. promuovere le opportune iniziative formative per il miglioramento culturale e professionale degli iscritti;
e. collaborare con gli enti pubblici e privati operanti nel settore del farmaco per lo studio e l’attuazione dei provvedimenti collegati all’attività del Collegio;
f. esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
g. provvedere all’amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio e proporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
h. esercitare ogni altra attribuzione di legge;
i. designare i rappresentanti del Collegio presso il Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco di cui al successivo art. 7.
Art. 5
Formazione
1. Ogni Collegio provinciale, su indicazione del Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco, promuove, organizza e coordina un corso di formazione professionale a cadenza annuale, in collaborazione con le Università o con strutture formative accreditate, a favore degli informatori scientifici del farmaco iscritti all’Albo regionale.
2. L’effettuazione dei corsi di cui al comma 1 e i relativi programmi sono preventivamente comunicati all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità, il quale fornisce, in base alle proprie competenze, le indicazioni e gli orientamenti opportuni per conferire omogeneità alle iniziative e stabilirne la congruenza con gli obiettivi di cui alla presente legge.
Art. 6
Organizzazione del Collegio provinciale
1. Il presidente del Collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ne ha la rappresentanza, convoca e presiede l’assemblea degli iscritti ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge.
2. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni delegategli.
3. Il Collegio provinciale dei revisori del conti è costituito da tre componenti, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all’assemblea.
Art. 7
Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco
1. E’ istituito il Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco, costituito da un rappresentante per ciascun Collegio provinciale o interprovinciale.
2. I Collegi provinciali, o interprovinciali di cui all’art. 3, comma 3, della presente legge, che hanno più di centocinquanta informatori scientifici del farmaco iscritti, eleggono un ulteriore consigliere ogni centocinquanta informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.
3. Il Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo, nonché tre informatori scientifici del farmaco che esercitano la funzione di revisori dei conti.
Art. 8
Funzioni
1. Al Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco sono attribuite le seguenti funzioni:
a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui essi dipendono;
b) coordinare e promuovere le attività culturali e formative dei Consigli dei Collegi provinciali rivolte al miglioramento e al perfezionamento professionale per una qualificata, scientifica e responsabile informazione, nonché vigilare sull’aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;
c) esprimere il parere consultivo su progetti di legge e regolamenti riguardanti il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente all’attività dei Collegi provinciali;
d) determinare l’istituzione dei Collegi interprovinciali di cui all’art. 3, comma 3, della presente legge;
e) decidere in via amministrativa sui ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli dei Collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall’Albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi provinciali e dei Collegi provinciali dei revisori dei conti;
f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di propria competenza;
g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.
Art. 9
Durata in carica
1. I componenti di ciascun Consiglio del Collegio provinciale e quelli del Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Art. 10
Albo regionale degli informatori scientifici del farmaco
1. Presso il Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco, di cui all’art. 7 della presente legge, è istituito l’Albo regionale degli informatori scientifici del farmaco suddiviso in ambiti provinciali di riferimento.
2. L’Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e il titolo in base al quale essa è avvenuta, nonché l’indicazione dell’azienda di riferimento, il territorio di competenza e l’area terapeutica interessata.
3. L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione all’Albo.
4. Per l’iscrizione all’Albo sono richiesti i seguenti requisiti:
a. cittadinanza di un Paese membro dell’Unione Europea;
b. godimento dei diritti civili;
c. possesso di uno dei titoli universitari di cui alla vigente disciplina nazionale in materia.
5. Una copia dell’Albo regionale deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura del Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco, presso la cancelleria della Corte d’Appello del capoluogo della Regione e presso l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità.
Art. 11
Albo provinciale degli informatori scientifici del farmaco
1. Presso ogni Consiglio del Collegio provinciale o interprovinciale è istituito l’Albo provinciale degli informatori scientifici del farmaco aventi residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Collegio stesso.
Art. 12
Sanzioni
1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall’Albo:
a) per la perdita del godimento dei diritti civili;
b) per condanna penale passata in giudicato;
c) per cessazione dell’attività professionale da almeno cinque anni;
d) per accertato esercizio di attività in altro Collegio professionale.
2. Gli iscritti che si rendano colpevoli di fatti non conformi alla deontologia, al decoro e alla dignità professionali, o che compromettano la propria reputazione o la dignità del Collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
3. Le sanzioni, pronunciate con decisione motivata dal Consiglio del Collegio provinciale, e previa audizione dell’interessato, sono:
a) l’avvertimento scritto;
b) la censura motivata;
c) la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall’Albo.
4. Il Consiglio del Collegio provinciale disciplina le forme e le modalità di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni, di concerto con le rappresentanze sindacali del settore.
5. Contro le decisioni nelle materie di cui ai precedenti commi, e in materia di elezione dei Collegi provinciali, è ammesso il ricorso giurisdizionale.
Art. 13
Riammissione
1. L’informatore scientifico del farmaco cancellato dall’Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), c) e d).
2. Nell’ipotesi di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), la domanda di nuova iscrizione può essere proposta solo quando si sia ottenuta la riabilitazione.
Art. 14
Tenuta dell’Albo provinciale
1. Una copia dell’Albo provinciale deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli dei Collegi provinciali, presso la cancelleria della Corte d’Appello del capoluogo della Regione, presso la segreteria del Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità.
2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità, alla cancelleria e al procuratore della Corte d’Appello, e al Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco.
Art. 15
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti i professionisti che hanno svolto tale attività in forma continuativa per almeno due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DLgs. 30 dicembre 1992, n. 541.
2. I professionisti di cui al comma 1 possono essere iscritti all’Albo previa richiesta scritta corredata da idonea documentazione.
3. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze, di concerto con le organizzazioni di categoria e con il Consiglio regionale dei Collegi degli informatori scientifici del farmaco, e sentiti i Consigli dei Collegi provinciali, emana entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge un apposito regolamento di attuazione per la disciplina delle materie di cui alla presente legge.