Art. 6
(Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario,
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)
1. Alle Regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:
a) i tributi regionali previsti dall’ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l’ordinamento vigente assegna alle Regioni;
b) il nuovo tributo regionale che risulterà dalla ripartizione tra Stato, Regioni e Comuni dell’aliquota dell’imposta erariale sui redditi personali (per esempio: una più elevata aliquota dell’addizionale IRPEF che assorbirà l’attuale addizionale regionale IRPEF). L’aliquota assegnata alle Regioni sarà inizialmente computata in base ai criteri di cui all’art. 7;
c) i nuovi tributi che saranno “assegnati” alle Regioni e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione ;
2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:
a) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
b) addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;
c) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica; imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
d) tassa di abilitazione all’esercizio professionale;
e) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.
3. Alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una compartecipazione al gettito IVA finalizzata ad alimentare il fondo perequativo statale di cui al successivo articoli 8 e 9.
Art. 7
(Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell’autonomia)
1. Le aliquote dei tributi e delle addizionali destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 5 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in almeno una regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all’art. 8.
2. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 5 sono soppressi. Il loro importo è sostituito dal gettito derivante dall’aumento delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF o di altri tributi regionali e dalle quote del fondo perequativo di cui all’art. 8. Il nuovo valore delle aliquote è stabilito sul livello minimo necessario per pareggiare esattamente l’importo dei trasferimenti soppressi in almeno una Regione. [[[ovvero il valore medio pro-capite dei trasferimenti soppressi nelle Regioni a più alta capacità fiscale]]].
Art. 8
(Entità e riparto del fondo perequativo)
1. Nel bilancio dello stato è istituito il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante”, alimentato con i proventi della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA.
2. L’aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA è determinata in modo che i proventi della compartecipazione coprano:
a) la differenza tra il fabbisogno finanziario coerente con la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 5 e il gettito regionale dei tributi ad essi dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria;
b) l’importo dei trasferimenti statali finalizzati alle politiche di riequilibrio territoriale, di cui al comma 1, lettera b), dell’art.5 che vengono soppressi e sostituiti dalle quote del fondo perequativo;
c) l’importo dei trasferimenti statali finalizzati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 5 che vengono soppressi e che, al netto dei proventi dell’aumento delle aliquote definito come al comma 2 dell’art. 7, vengono sostituiti da quote del fondo perequativo.
3. La determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare, dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione della lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nonché degli speciali criteri per il finanziamento delle spese associate alle finalizzazioni di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione.
4. Per le spese derivanti dallo svolgimento di funzioni nelle materie di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 5, le quote regionali saranno tali da consentire, sommate al gettito dei tributi regionali dedicati, la piena copertura dei costi associati ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal legislatore nazionale.
5. Per le spese riconducibili alla lettera b) del comma 1 dell’art. 5, i trasferimenti aventi sufficiente carattere di generalità (estesi quindi a tutte o gran parte delle Regioni) sono soppressi. I trasferimenti specifici diretti a singole regioni per singole finalità vengono trasferiti, per ragioni di trasparenza informativa, al fondo perequativo in aumento dell’importo generato dalla compartecipazione al gettito IVA, mantenendo le proprie finalizzazioni originarie. Le quote del fondo perequativo relative ai trasferimenti soppressi sono definite in relazione a indicatori di bisogno o anche in base ad indicatori generali degli squilibri economici e sociali (quale il livello pro-capite del prodotto regionale, del tasso di disoccupazione, del gettito dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF, o altre da definire).
6. Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 5 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri:
a) la Regione con il più elevato gettito per abitante dei tributi propri (definiti escludendo quelli destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 5, non partecipa alla ripartizione del fondo perequativo (IN ALTERNATIVA si potrebbe fare riferimento ai valori medi rilevati sulle Regioni con il più elevato gettito pro-capite);
b) il riparto tra le altre Regioni avverrà in relazione inversa alle differenze interregionali nel gettito delle entrate tributarie regionali per abitante (definite escludendo quelle destinate al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 5, rispetto al valore della Regione di cui alla lettera a);
c) una quota non superiore al 10% è ripartita tra le 7 regioni di minore dimensione demografica, in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica;
d) nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale che non considerino il maggiore o minore gettito rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall’esercizio dell’autonomia tributaria regionale.
7. Le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L’indicazione non comporta necessariamente vincoli di destinazione.