4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.
morale: fine delle classi 14 esime, 18 enni in classe 1, sensibile aumento delle volture al pra di seconde macchine familiari, contrazione degli incassi delle compagnie.
ergo aumenti delle rca.