Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1
    Fede speranza amore
    Data Registrazione
    26 Jan 2010
    Messaggi
    3,843
     Likes dati
    261
     Like avuti
    306
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Note a "La Libertà Religiosa"

    1) Come si vede, i Papi hanno insegnato tassativamente che la propaganda delle religioni false dev’essere "impedita", "repressa" ("Ci riesce"), se necessario pertanto con coercizione esterna. Essendo così, non è soltanto l’errore astrattamente considerato che manca di diritti ("Libertas", p. 196; "Ci riesce"), ma anche le persone concrete che diffondono l’errore in materia religiosa ("Syllabus" di Pio IX, proposizione 78, Enc. "Libertas", p. 196).
    D’altra parte, i Papi non hanno condannato soltanto la libertà religiosa assoluta e illimitata, che offende la moralità e l’ordine pubblico (Enc. "Libertas"). Ma hanno dichiarato espressamente che la diffusione dell’errore, in quanto tale, dev’essere impedita, anche nei casi in cui non pregiudichi il cosiddetto ordine pubblico (Enc. "Quanta cura", "Libertas", e "Ci riesce").
    2) Nell’occasione dei dibattiti conciliari sulla libertà religiosa, alcuni autori tradizionalisti, desiderosi di dare una spiegazione ortodossa allo schema, cercarono di difendere la tesi che, in un senso o nell’altro, gli adepti delle false religioni godono di un vero diritto a praticare pubblicamente e diffondere la loro religione.
    Registriamo qui due di questi tentativi. Il P. Marcelino Zalba S. J. difese la tesi che la coscienza invincibile erronea genera veri diritti, anche se secondari, cioè che cedono davanti al diritto superiore del cattolico, il quale possiede la verità oggettiva ed intera (Cf. "Gregorianum", 1964, pp. 94-102; "Periodica", 1964, pp. 31-67). Questa tesi non ci sembra in armonia né con i principi del diritto naturale, né con gli insegnamenti dei Papi precedenti. L’errore, in quanto tale, non può generare veri diritti di nessun genere, ma soltanto diritti putativi.
    Mons. Temino ha proposto la teoria, secondo la quale chi non conosce il cattolicesimo o non è persuaso della sua verità, ha il diritto di professare la sua religione, nella misura in cui questa contiene il diritto naturale o ad esso non si oppone. Ma tale diritto cede davanti alla religione cattolica (La conciencia y la Liberdad Religiosa, Burgos, 1965, p. 72). Un’analisi approfondita di questa posizione eccederebbe i limiti che ci siamo proposti in questo studio. Basti qui osservare che la teoria di Mons. Temino non giustificherebbe in nessun modo quello che è il punto centrale della "Dignitatis Humanae": l’affermazione di un vero diritto all’immunità da coercizione con la religione cattolica.
    3) Quali sono i "limiti dovuti" entro i quali c’è il "diritto" di immunità da coercizione esterna in materia religiosa?
    L’argomento è trattato "ex professo" nel n. 7 della "Dignitatis Humanae": l’esercizio della libertà religiosa non deve pregiudicare la composizione pacifica dei diritti di tutti i cittadini, né l’onesta pace pubblica basata sulla vera giustizia e nemmeno la moralità pubblica.
    Sulla scorta dei documenti di una serie di Papi, è evidente che le religioni false non hanno il diritto né all’esistenza né alla propaganda. Non si può perciò parlare di un vero diritto all’immunità da coercizione nell’ordine civile. Stando così le cose, il problema dei limiti di un tale diritto è ozioso: dove non c’è il diritto, non si pone neppure la questione dei suoi limiti.
    Ci sia pertanto lecito osservare che la "Dignitatis Humanae" propone per la libertà in materia religiosa gli stessi limiti che la "Dichiarazione dei diritti dell’uomo" dell’ONU stabilisce per l’esercizio della libertà di coscienza e di religione, e che riscontrano, più o meno, nelle Costituzioni liberali delle nazioni moderne, ispirate ai principi della Rivoluzione Francese.
    Inoltre, merita qui una nota speciale l’impostazione pluralistica della "Dignitatis Humanae", che per sua natura non si rivolge soltanto ai cattolici, ma orienterà anche i non cattolici (governanti o privati) in materia di libertà religiosa. Così, quando essa parla di "composizione pacifica di diritti", a quali diritti si riferisce? Pretende la "Dignitatis Humanae" presupporre ammessi da tutti, come norma della convivenza sociale, i postulati del diritto naturale? La Dichiarazione conciliare guadagnerebbe molto se lo dicesse chiaramente. In effetti, data l’ampiezza con cui la "Dignitatis Humanae" definisce la libertà civile in materia religiosa, perché mai essa escluderebbe, per esempio, il concetto che hanno i marxisti della religione? Al contrario, perché escluderebbe il concetto di "onesta pace pubblica", "vera giustizia" predicati per esempio dai governi liberali o dai governi totalitari?
    La mancata definizione nella "Dignitatis Humanae" dei limiti del "diritto" di immunità da coercizione esterna in materia religiosa (Diritto questo che d’altronde non esiste) è un elemento che in pratica viene a favorire certi movimenti eterodossi nella loro lotta contro la Santa Chiesa.
    4) Nell’aula conciliare, parlando in nome della Commissione del Segretariato per l’Unità dei Cristiani, Mons. de Smedt dichiarò: «Libertas seu immunitas a coercitione, de qua agitur in Declaratione, non [...] agil de relationibus inter fideles et auctoritates in Ecclesia» (Schema Declarationis de Libertate Religiosa, 1965, p. 25). Ben sappiamo la grande importanza che hanno queste parole per l’interpretazione del documento conciliare. Ciò nonostante, non possiamo esimerci dal lamentare qui la grande confusione che certe espressioni della "Dignitatis Humanae" introducono nella dottrina concernente il potere coercitivo della Chiesa sui suoi sudditi.
    Perché mai il pensiero di Mons. de Smedt non è stato incluso nel testo conciliare? Questa omissione, già di per sé, in un testo che vuole trattare "ex professo" dell’immunità da coercizione esterna in materia religiosa e che fa l’analisi particolareggiata delle conseguenze di tale immunità, porta naturalmente il lettore a pensare che anche la Chiesa non può esercitare coercizione esterna sui suoi sudditi.
    Inoltre, la Dichiarazione difende la "libertà sociale e civile" in materia religiosa (sottotitolo, et passim). Ora, la parola "sociale", nel suo senso comune ed anche tecnico, comprende anche la Chiesa.
    Il testo conciliare proclama in termini talmente tassativi ed universali il cosiddetto "diritto", all’immunità da coercizione esterna in materia religiosa, che nella sua sana logica non si vede come conciliarlo con il diritto della Chiesa ad esercitare coercizione sui suoi sudditi (imporre pene, ecc.). Poiché come potrebbe la Chiesa contraddire un diritto che è presentato con tutte le caratteristiche di un diritto naturale?
    Nel numero 1 della "Dignitatis Humanae", leggiamo: «Il Sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e vincolano la coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che in virtù della stessa verità, la quale si diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore.»
    Nel contesto, il senso è chiaro: questi doveri toccano e vincolano soltanto la coscienza. Come può allora la Chiesa, logicamente, imporre pene? E, se prendiamo le parole nel loro senso naturale, come conciliare, per esempio, le pene medicinali imposte dalla Chiesa con il principio secondo il quale «la verità non s’impone se non in forza della stessa verità»?
    Siccome questa questione va oltre gli obiettivi che ci siamo prefissi nel presente studio, vogliamo qui soltanto accennarla brevemente, mettendo in risalto il pericolo che ci sarebbe nell’indebolire la dottrina sul potere coercitivo della Chiesa. A questo proposito, Leone XIII ha scritto nell’Enciclica "Libertas":
    «Altri ammettono di fatto la Chiesa, e non potrebbero non ammetterla: non le riconoscono però la natura e i diritti di società perfetta con vero potere di far leggi, giudicare, punire, ma solamente la facoltà di esortare, persuadere, governare, chi spontaneamente e volontariamente le si assoggetta. Con tali idee snaturano l’essenziale concetto di questa divina società, ne restringono ed assottigliano l’autorità, il magistero, l’influenza...»
    5) Senza dubbio, diversi Papi hanno messo in relazione la libertà religiosa legittima e onesta con la dignità umana. Tuttavia, questi Papi mai hanno dedotto dalla dignità umana qualsiasi diritto al male o all’errore; al contrario, hanno sempre insegnato che la dignità umana non è negata né violentata quando, nei dovuti casi si reprime il male. Ancora: hanno insegnato che tale repressione del male contribuisce soltanto al perfezionamento degli individui e della società e, perciò, è perfino richiesto dalla dignità umana intesa nel suo senso autentico.
    Nel dedurre dalla dignità umana un vero diritto a professare pubblicamente l’errore in materia religiosa, la Dichiarazione del Vaticano II si colloca in posizione diversa da quella dei Papi precedenti. E, dottrinalmente, si mette in una posizione insostenibile per la sana logica, poiché sarebbe concepibile che la dignità umana fondi un diritto al male solo nel caso che essa in qualche modo sia fuori o al di sopra dell’ordine morale.
    6) Nella versione ufficiale italiana, questo stesso testo dice: «Il credente ha un diritto inalienabile di professare la sua fede e di praticarla in quella forma che ad essa conviene. Quelle leggi, che sopprimono o rendono difficile la professione e la pratica di questa fede, sono in contrasto col diritto naturale.» (AAS, 1937, p. 182)
    "Non c'è amore più grande di chi dona la vita per gli amici" (Gv 15,13)

  2. #2
    Fede speranza amore
    Data Registrazione
    26 Jan 2010
    Messaggi
    3,843
     Likes dati
    261
     Like avuti
    306
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Note a "La Libertà Religiosa"

    Antonio De Castro Mayer
    LA LIBERTA' RELIGIOSA
    In materia di libertà religiosa nell’ordine civile, tre punti capitali, tra gli altri, sono assolutamente chiari nella tradizione cattolica:
    1) nessuno può essere costretto con la forza ad abbracciare la Fede;
    2) l’errore non ha diritti;
    3) il culto pubblico delle religioni false può eventualmente essere tollerato dai poteri civili, in vista di un bene più grande da ottenersi o di un male maggiore da evitarsi, però per se stesso deve essere represso anche con la forza se necessario.
    E' quello che si deduce, per esempio, dai seguenti documenti:
    a) Pio IX, Enciclica Quanta Cura: "E contro la dottrina delle Scritture, della Chiesa e dei SS. Padri [i seguaci del naturalismo] non dubitano di asserire: "La migliore condizione della società essere quella, in cui non si riconosce nello Stato il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della cattolica religione, se non in quanto ciò richiede la pubblica quiete". Dalla quale idea di governo dello Stato, in tutto falsa, non temono di dedurre quell’altra opinione sommamente dannosa alla Chiesa cattolica e alla salute delle anime, chiamata deliramento dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di recente memoria, cioè "La libertà di coscienza e dei culti essere diritto proprio di ciascun uomo, che si deve con legge proclamare e sostenere in ogni società bene costituita, e essere diritto d’ogni cittadino una totale libertà, che non può essere limitata da alcuna autorità vuoi civile, vuoi ecclesiastica, di manifestare e dichiarare i propri pensieri, quali che siano sia di viva voce, sia per iscritto, sia in altro modo palesamente ed in pubblico".»
    b) Syllabus di Pio IX: proposizioni condannate 77 e 78: «Ai tempi nostri non giova più tenere la religione cattolica per unica religione dello Stato, escluso qualunque sia altro culto.» «Quindi lodevolmente in alcuni paesi cattolici fu stabilito per legge esser lecito a quelli che vi recano il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto.»
    c) Leone XIII, Enciclica Libertas: «Nell’ordine sociale dunque la civile libertà, degna di questo nome, non consiste già in far quel che talenta a ciascuno, ciò che anzi partorirebbe confusione e disordine, che riuscirebbe in ultimo ad oppressione comune; ma in questo unicamente, che con la tutela e l’aiuto delle leggi civili si possa più agevolmente vivere secondo le norme della legge eterna [...].
    «Considerata rispetto alla società, la libertà dei culti importa non esser tenuto lo Stato a professarne o a favorirne alcuno: anzi dover essere indifferente a riguardo di tutti e averli in conto di giuridicamente uguali, anche se si tratti di nazioni cattoliche [...].
    «Iddio è quegli che creò l’uomo socievole, e lo pose nel consorzio de’ suoi simili, affinché i beni, onde ha bisogno la natura di lui, e ch’ei, solitario, non avrebbe potuto conseguire, li trovasse nell’associazione. Laonde la società civile, proprio perché società, deve conoscere e onorarne il potere e dominio sovrano. Ragione adunque e giustizia del pari condannano lo Stato ateo o, ch’è lo stesso, indifferente verso i vari culti, e ad ognuno di loro largo de’ diritti medesimi.
    «Posto pertanto che una religione debba professarsi dallo Stato, quella va professata che è unicamente vera, e che per le note di verità, che evidentemente la suggellano, non è difficile a riconoscersi, massime in paesi cattolici [...].
    «Potestà morale è il diritto, e, come si disse e converrà spesso ridire, è assurdo che la natura ne dia indistintamente e indifferentemente alla verità e alla menzogna, al bene ed al male. Le cose vere ed oneste hanno diritto, salve le regole della prudenza, di essere liberamente propagate, e divenire il più ch’è possibile comune retaggio; ma gli errori, peste della mente, i vizi, contagio dei cuori e dei costumi, è giusto che dalla pubblica autorità siano diligentemente repressi per impedire che non si dilatino a danno comune. L’abuso della forza dell’ingegno, che torna ad oppressione morale degl’ignoranti, va legalmente represso con non minore fermezza, che l’abuso della forza materiale a danno dei deboli. Tanto più che guardarsi dai sofismi dell’errore, specialmente se accarezzanti le passioni, la massima parte dei cittadini o del tutto non possono o non possono senza estrema difficoltà [...].
    «Per queste cagioni, senza attribuire diritti fuorché al vero e all’onesto, ella non vieta che per evitare un male più grande o conseguire e conservare un più gran bene, il pubblico potere tolleri qualche cosa non conforme a verità e giustizia.»
    d) Pio XII, allocuzione "Ci riesce": «Un altra questione essenzialmente diversa è se in una Comunità di Stati possa, almeno in determinate circostanze, essere stabilita la norma che il libero esercizio di una credenza e di una prassi religiosa o morale, le quali hanno valore in uno degli Stati-membri, non sia impedito nell’intero territorio della Comunità per mezzo di leggi o provvedimenti coercitivi, statali. In altri termini, si chiede se il "non impedire", ossia il tollerare, sia in quelle circostanze permesso, e perciò la positiva repressione non sia sempre un dovere.
    «Noi abbiamo or ora addotta l’autorità di Dio. Può Dio, sebbene sarebbe a Lui possibile e facile di reprimere l’errore e la deviazione morale, in alcuni casi scegliere il "non impedire", ossia il tollerare, sia in quelle circostanze permesso, e perciò la positiva repressione non sia sempre un dovere.
    «Noi abbiamo or ora addotta l’autorità di Dio. Può Dio, sebbene sarebbe a lui possibile e facile di reprimere l’errore e la deviazione morale, in alcuni casi scegliere il "non impedire", senza venire in contraddizione con la Sua infinita perfezione? Può darsi che in determinate circostanze Egli non dia agli uomini nessun mandato, non imponga nessun dovere, non dia perfino nessun diritto d’impedire e di reprimere ciò che è erroneo e falso?
    «Uno sguardo alla realtà dà una risposta affermativa. Essa mostra che l’errore e il peccato si trovano nel mondo in ampia misura. Iddio li riprova; eppure li lascia esistere. Quindi l’affermazione: Il traviamento religioso e morale deve essere sempre impedito, quanto è possibile, perché la sua tolleranza è in se stessa immorale -- non può valere nella sua incondizionata assolutezza. D’altra parte, Dio non ha dato nemmeno all’autorità umana un siffatto precetto assoluto e universale, né nel campo della fede né in quello della morale. Non conoscono un tale precetto né la comune convinzione degli uomini, né la coscienza cristiana, né le fonti della rivelazione, né la prassi della Chiesa. Per omettere qui altri testi della Sacra Scrittura che si riferiscono a questo argomento, Cristo nella parabola della zizzania diede il seguente ammonimento: Lasciate che nel campo del mondo la zizzania cresca insieme al buon seme a causa del frumento. Il dovere di reprimere le deviazioni morali e religiose non può quindi essere una ultima norma di azioni. Esso deve essere subordinato a più alte e generali norme, le quali in alcune circostanze permettono, ed anzi fanno forse apparire come il partito migliore il non impedire l’errore, per promuovere un bene maggiore.
    «Con questo sono chiariti i due princìpi, dai quali bisogna ricavare nei casi concreti la risposta alla gravissima questione circa l’atteggiamento del giurista, dell’uomo politico e dello Stato sovrano cattolico riguardo ad una formula di tolleranza religiosa e morale del contenuto sopra indicato, da prendersi in considerazione per la Comunità degli Stati. Primo: ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto né all’esistenza né alla propaganda, né all’azione. Secondo: il non impedirlo per mezzo di leggi statali e di disposizioni coercitive può nondimeno essere giustificato nell’interesse di un bene superiore e più vasto.
    «Quanto alla seconda proposizione, vale a dire alla tolleranza, in circostanze determinate, alla sopportazione anche in casi in cui si potrebbe procedere alla repressione, la Chiesa -- già per riguardo a coloro, che in buona coscienza (sebbene erronea, ma invincibile) sono di diversa opinione -- si è vista indotta ad agire ed ha agito secondo quella tolleranza, dopo che sotto Costantino il Grande e gli altri Imperatori cristiani divenne Chiesa di Stato, sempre per più alti e prevalenti motivi; così fa oggi e anche nel futuro si troverà di fronte alla stessa necessità. In tali singoli casi l’atteggiamento della Chiesa è determinato dalla tutela e dalla considerazione del bonum commune, del bene comune della Chiesa e dello Stato nei singoli Stati, da una parte, e dall’altra, del bonum commune della Chiesa universale, del regno di Dio sopra tutto il mondo.» (1)
    Non si concilia con i documenti sopra citati la dottrina della Dignitatis Humanae riguardo questa materia. Infatti nel n. 2 si legge: «Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto della libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata.»
    Il testo è chiaro e a rigore dispensa da commenti. C’è, secondo la Dichiarazione, un vero diritto (2) alla libertà religiosa nel senso indicato. L’immunità dalla coercizione è presentata come un diritto di tutti in relazione a tutti: individui, gruppi e Stato.
    Si noti, perciò, che la Dichiarazione non considera situazioni concrete anche se molto frequenti che consiglierebbero la permissione, la tolleranza del culto falso. Al contrario, il testo prescinde dai fatti concreti e stabilisce come principio che ogni uomo ha il diritto di agire secondo la propria coscienza, in privato come in pubblico, in materia religiosa.
    I limiti alla libertà religiosa stabiliti dalla Dichiarazione ("entro i dovuti limiti") non sono sufficienti, alla luce dell’insegnamento tradizionale dei Papi, per liberarla dai difetti segnalati (3).
    Più avanti il testo conciliare continua: «Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico della società.»
    Il testo è chiaro. Il motivo per cui la Dichiarazione desidera che la libertà religiosa, nei termini indicati, si converta in diritto civile, consiste nel fatto che, già prima di qualsiasi disposizione legale, l’uomo avrebbe questo diritto. Si tratterebbe perciò di un vero diritto naturale (4). Ebbene, questo principio si oppone all’insegnamento dei Papi precedenti.
    Quel che causa perplessità è il fatto che la Dignitatis Humanae non soltanto difende la libertà religiosa in termini che discordano con la tradizione, ma afferma "ex professo" -- peraltro senza addurre le prove -- che la sua posizione non si scontra con gli insegnamenti tradizionali: «E poiché la libertà religiosa, che gli esseri umani esigono nell’adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda l’immunità dalla coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l’unica Chiesa di Cristo.»
    Ora, la tradizionale dottrina cattolica circa il dovere morale degli uomini e delle società in rapporto alla Chiesa Cattolica, ha sempre insegnato che la vera religione deve essere favorita e sostenuta dallo Stato, mentre il culto pubblico e il proselitismo delle false religioni devono essere impediti, se necessario con la forza (malgrado possano, evidentemente, essere tollerati in considerazione di determinate circostanze concrete). E questo la tradizionale dottrina cattolica ha sempre insegnato essere un dovere morale, nel senso esatto del termine. E qualcosa che le società, come creature di Dio, devono in modo assoluto alla religione vera.
    Nel numero 2 della Dignitatis Humanae, si legge: «A motivo della loro dignità (5) tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà, e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla toro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la toro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell’immunità dalla coercizione esterna. Non si fonda quindi il diritto alla libertà religiosa su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano all’obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito.»
    E' evidente, perciò, che la Dichiarazione non rivendica la libertà religiosa soltanto per gli adepti di altre religioni, ma per tutti gli uomini. Pertanto, anche per quelli che non abbracciano nessuna religione e per quelli che negano l’esistenza di Dio. Anche questi, secondo la Dignitatis Humanae, possono professare pubblicamente i loro errori e fare propaganda delle loro irreligiosità. Non vediamo come la Dichiarazione possa non trovare in opposizione con la tradizione cattolica questo strano "diritto" al proselitismo ateistico.
    A sostegno del suo concetto di libertà religiosa, la Dichiarazione conciliare adduce alcuni testi pontifici. Essi sono: l’Enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII, AAS 1963, pp. 260-261; il Radiomessaggio Natalizio del 1942 di Pio XII, AAS 1943, p. 19, l’Enciclica Mit Brennender Sorge di Pio XI, AAS 1937, p. 160, l’Enciclica Libertas di Leone XIII, Acta Leonis XIII, 8, 1888, pp. 237-238.
    Esaminiamo brevemente questi quattro testi pontifici.
    Quello dell’Enciclica Libertas di Leone XIII dice così:
    «Non meno celebrata delle altre è la libertà così detta di coscienza, la quale se prendasi in questo senso che ognuno sia libero di onorare Dio o di non onorarlo, dagli argomenti recati di sopra è confutata abbastanza. Ma può avere ancora questo significato, che l’uomo abbia nel civile consorzio diritto di compiere tutti i suoi doveri verso Dio senza impedimento alcuno. Questa libertà vera e degna dei figli di Dio, che mantiene alta la dignità dell’uomo, è più forte di qualunque violenza ed ingiuria, e la Chiesa la reclamò e l’ebbe carissima ognora.»
    Può un tale testo costituire una genuina difesa della libertà religiosa nel senso di immunità da coercizione esterna per il seguace di qualsiasi religione? L’espressione «nulla re impediente» dà a questo testo il significato di una libertà religiosa nel senso sopra indicato?
    Il senso reale del testo non avalla una simile interpretazione. Infatti, parlando della libertà per seguire la volontà di Dio ed eseguire i Suoi ordini, il testo colloca faccia a faccia l’uomo da una parte, la volontà di Dio e i Suoi ordini dall’altra. E chiede per l’uomo la facoltà di eseguire questa volontà e questi ordini senza impedimenti. Si capisce subito che il testo parla della volontà di Dio e dei Suoi ordini come si presentano ufficialmente ed obiettivamente. D’altronde, l’interpretazione favorevole al testo della Dignitatis Humanae sarebbe talmente opposta a tutto il contesto dell’Enciclica che è difficile comprendere come possa valersi di esso il testo conciliare. Leone XIII, che aveva appena difeso la "repressione" contro quelli che oralmente o per scritto diffondono l’errore (op. cit. p. 196), non potrebbe poi contraddire se stesso!
    Il senso della libertà ivi difeso da Leone XIII è chiaro. Come dice lo stesso testo, si tratta del diritto di «seguire la volontà di Dio e di compiere i Suoi precetti» d’accordo con «la coscienza del dovere». Questa libertà, secondo la stessa Enciclica, ha «per oggetto un bene conforme alla ragione» (n. 6, cfr. nn. 69); non si oppone al principio per cui la Chiesa concede diritti soltanto «a quello che è vero e onesto» (n. 41); ed è qualificata come «legittima e onesta» (n. 16), per opposizione alla libertà di cui parlano i liberali radicali o moderati.
    Inoltre il contesto prossimo del passo della Libertas che stiamo analizzando, dà ancora più risalto al suo vero significato che non è quello che la Dignitatis Humanae gli vuol attribuire.
    Infatti, la Commissione del Segretariato per l’Unione dei Cristiani, citando il testo teste analizzato (cfr. opuscolo "Schema Declarationis de Libertate Religiosa", 1965, p. 19), ha trascritto solo il passo che sopra abbiamo riportato. Se questa citazione si fosse estesa ancora per qualche rigo, si sarebbe visto subito che il passo non si riferisce alla libertà religiosa nel senso di immunità da coercizione esterna contro la diffusione di religioni false. Poiché, di seguito, la Libertas dice:
    «Siffatta libertà rivendicarono con intrepida costanza gli Apostoli, la sancirono con gli scritti gli Apologisti, la consacrarono gran numero di Martiri col proprio sangue.»
    Ora, la libertà religiosa nel senso di immunità da coercizione esterna per le religioni false, la stessa Dignitatis Humanae non la difende come insegnata espressamente dagli Apostoli, ma dichiara soltanto che «ha radici nella rivelazione divina». Come potrebbe perciò dire Leone XIII che gli Apostoli costantemente rivendicavano per sé questa libertà?
    E, soprattutto, come potrebbe Leone XIII dire che «una moltitudine innumerevole di Martiri» ha consacrato questa libertà col proprio sangue? Non abbiamo notizia di nessun martire che sia morto per difendere il "diritto" dei nicolaiti, degli gnostici, degli ariani, dei protestanti o degli atei a diffondere i loro errori. E, soprattutto, sarebbe singolare parlare di una «moltitudine di martiri» che abbiano versato il loro sangue con tale intenzione. Torna perciò evidente che il tratto citato della Libertas non riguarda la libertà religiosa nel senso di immunità da coercizione esterna per i divulgatori dell’errore.
    Immediatamente all’inizio del paragrafo seguente, Leone XIII dichiara:
    «Nulla di comune ha [questa libertà cristiana] con lo spirito di sedizione e di rea indipendenza, né deroga punto al debito ossequio verso il pubblico potere, il quale intanto ha diritto di comandare e obbligare in coscienza, in quanto non discorda dal potere di Dio, e nell’ordine stabilito da Dio si mantiene. Ma quando si comandano cose apertamente contrarie alla divina volontà, allora si esce da quest’ordine e si va contro al volere divino e quindi non obbedire è giusto e bello.»
    Ora, l'«ubbidienza dovuta al pubblico potere» e il diritto dei cittadini di disubbidire alle leggi umane ingiuste non dimostrano la libertà religiosa, nel senso di immunità da coercizione esterna nella pratica delle false religioni. Ciò riguarda la vera libertà, che è la facoltà di fare il bene, di seguire la volontà di Dio, di praticare la religione cattolica, senza essere in questo impedito da nessuno.
    Più avanti, il testo della Libertas; è ancora più chiaro:
    «Ai liberali al contrario, che fanno padrone assoluto e onnipotente lo Stato, e che inculcano di vivere senza curarsi minimamente di Dio, questa libertà, congiunta a onestà e religione, è affatto ignota; tantoché ciò che altri faccia per mantenerla è, a giudizio loro, delitto e attentato contro l’ordine pubblico.»
    Ora, sarebbe totalmente assurdo dire che i liberali sono contrari alla libertà religiosa nel senso di immunità da coercizione esterna per la diffusione delle religioni false. Si rende chiaro, perciò, che Leone XIII propone ivi quella libertà «legittima ed onesta» da lui stesso definita e difesa precedentemente nella stessa Enciclica (cfr. p. 186), nel cui nome possiamo e per principio dobbiamo opporci alle leggi ingiuste.
    Queste considerazioni sul testo della Libertas, citato dalla Dignitatis Humanae, rendono facile la comprensione anche del vero senso degli altri passi che la Dichiarazione conciliare cita nello stesso luogo.
    Quando la Mit Brennender Sorge rivendica, contro il nazismo, il diritto del fedele a conoscere e praticare la religione (6), il testo di fatto non afferma che l’errore gode dell’immunità nell’ordine civile. D’altronde, sarebbe inconcepibile che, in quattro brevi righe, Pio XI pretendesse difendere una nuova nozione cattolica di libertà, in opposizione con i Papi precedenti. E' evidente che, nello stesso modo in cui Leone XIII ha proclamato, in nome di questa libertà, il diritto di resistere alle leggi ingiuste e oppressive dei governi liberali, così anche Pio XI ha proclamato, in nome di questa stessa libertà, il diritto di resistere al nazismo.
    E quando Pio XII, durante la seconda Guerra Mondiale, con una semplice frase ha rivendicato, tra i diritti fondamentali delle persone, «il diritto al culto di Dio privato e pubblico, compresa l’azione caritativa religiosa», il testo del suo Radiomessaggio non affermava -- come abbiamo già osservato a proposito della Mit Brennender Sorge -- il diritto al culto falso reso a Dio in una religione non vera. Al contrario, il suo senso naturale è che all’uomo sia riconosciuto il diritto di rendere a Dio il vero culto, una volta che questo soltanto è il culto a Lui dovuto.
    Inoltre, è evidente che Pio XII non intendeva modificare la dottrina cattolica riguardo a questa materia, ma difendeva soltanto la libertà «legittima e onesta» tanto chiaramente spiegata da Leone XIII. Tanto più che Pio XII, nell’allocuzione "Ci riesce", dove ha trattato "ex professo" della questione, nega qualsiasi diritto a ciò che non corrisponde alla verità e alla norma morale.
    Lo stesso dicasi del brano di Giovanni XXIII citato dalla Dignitatis Humanae. Esso dice:
    «In hominis iuribus hoc quoque numerandum est, ut et Deum, ad rectam conscientiae suae normam, venerari possit, et religionem privatim publice profiteri.»
    Poiché il testo dice: «secondo i retti dettami della propria coscienza», e non «secondo i dettami della propria coscienza retta» (come hanno voluto certuni), si rende chiaro che Giovanni XXIII parla qui nello stesso senso di Leone XIII nella Libertas. Questa interpretazione si impone ancora più chiaramente se consideriamo che, per chiarire il senso del passo indicato, Giovanni XXIII trascrive, nello stesso testo principale della Pacem in Terris, una pagina di Lattanzio e una di Leone XIII. Quella di Lattanzio si riferisce al «rendere giusti e dovuti onori a Dio», mentre quella di Leone XIII è esattamente la stessa che abbiamo sopra commentato («Haec quidem vera, haec digna filiis Dei libertas...»).
    Al termine di questo studio, giudichiamo opportuno risolvere un’obiezione che potrebbe essere formulata come segue:
    La Dichiarazione Dignitatis Humanae è stata approvata dalla maggioranza dell’Episcopato. Non sarebbe perciò garantita dal carisma dell’infallibilità o almeno, come documento del Magistero Ordinario, non obbligherebbe tutti i fedeli?
    Rispondiamo con le seguenti osservazioni:
    1 - Come è stato ufficialmente dichiarato, il Concilio Vaticano II non ha avuto intenzione di fare nuove definizioni solenni. Perciò anche la Dichiarazione Dignitatis Humanae non è garantita dal carisma dell’infallibilità, inerente alle definizioni solenni.
    2 - Ciò nonostante, una risoluzione presa dalla maggioranza dell’Episcopato riunito in Concilio e approvata dal Sommo Pontefice obbliga tutti i fedeli, anche se non viene con la garanzia dell’infallibilità.
    3 - Quest’obbligo però cessa, come succede con la Dignitatis Humanae, quando si verificano nello stesso caso le due seguenti condizioni: a) è manifesto che l’Episcopato universale non ha avuto l’intenzione di vincolare in maniera definitiva le coscienze, e inoltre, b) è anche chiaro che tale documento dell’Episcopato universale è in contrasto con una dottrina già data come certa dal Magistero Ordinario di una lunga serie di Papi.
    "Non c'è amore più grande di chi dona la vita per gli amici" (Gv 15,13)

  3. #3
    email non funzionante
    Data Registrazione
    05 Jan 2010
    Messaggi
    1,745
     Likes dati
    0
     Like avuti
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Note a "La Libertà Religiosa"

    Dunque secondo me ci sono due livelli della questione e infatti cosi li scrivo.

    Obiettivo generale che dovrebbe essere condiviso da ogni cattolico.
    Ogni Stato fornisce uno specifico condizionamento morale-sociale sull'individuo, non è possibile che questo condizionamento sia neutrale. Pertanto assume fondamentale rilievo la moralità promossa dalle istituzioni. Il dialogo e il compromesso non sono la stessa cosa; il giusto rapporto tra libertà e moralità non può consistere nella negazione del ruolo dello Stato di promuovere i valori morali. Per questo in tema di morale lo Stato non può accettare le teorie liberaldemocratiche e democratiche moderne; negli altri temi di politica ed economia invece è corretto riconoscere una piena libertà di espressione.
    La legge dovrebbe prevedere un attenzione particolare contro la possibilità di fare apologia pubblica dell'ateismo, ricordando le implicazioni di questa dottrina filosofica, pur non vietandone interamente la libertà di espressione.
    L'attuale Europa (ed Occidente) relativista con la sua immoralità diffusa dimostra il condizionamento negativo e dannoso per la società che offre lo Stato liberaldemocratico. Stato e Chiesa devono rimanere due organismi distinti ma occorre che il cattolicesimo sia costituzionalmente religione di Stato e che la Chiesa Cattolica abbia il potere di rimuovere candidati politici e bloccare leggi approvate dal parlamento che contrastano con l'identità nazionale cattolica. I cittadini non-cattolici possono praticare le proprie religioni finché non contrastano troppo con l'identità nazionale cattolica.
    La razza umana è composta di due sessi, maschio e femmina; essi hanno pari diritti e doveri. Dietro la morale sessuale cattolica ci sono fondatissime e provatissime ragioni di ordine individuale, familiare e sociale, per questo deve essere promossa dalla Legge, almeno nei suoi caratteri principali.
    L'omosessualità non è un orientamento sessuale pari a quello etero e lo Stato deve privilegiare e garantire solo la famiglia monogamica etero, per la sua rilevante funzione sociale, senza unioni civili omosessuali e matrimoni omosessuali. Eventualmente le persone omosessuali possono usufruire di contratti privati per garantirsi determinati diritti economici e sociali.

    E' chiaro che sarebbe comunque assurdo pretendere uno Stato confessionale cattolico senza avere il consenso di almeno la maggioranza relativa del popolo in quanto ciò condurrebbe ad una sanguinosa guerra contro la maggioranza del popolo e non sarebbe affatto cristiano. Fino a quando i cattolici sono minoranza è naturale che i cattolici chiedano semplicemente di godere di una certa libertà di culto e accettino loro malgrado questo stato di cose. Rimane fermo però il fatto che i cattolici devono impegnarsi per diffondere la Verità e quando vi si trova un consenso sociale di almeno la maggioranza relativa del popolo rimane anche l'obiettivo di avere il cattolicesimo religione di Stato.

    Considerazioni sul CVII.
    Le indicazioni presenti nel catechismo corrente riguardo il rapporto tra dovere sociale della religione e libertà religiosa sono largamente ambigue e ci possono stare sia interpretazioni liberaldemocratiche sia interpretazioni autoritarie (cfr. articoli dal n.2104 al n.2109; dal n.2284 al n.2287). Nel catechismo ne si loda ne si parla a favore della concezione di democrazia moderna e della liberaldemocrazia. Si parla di leggi che devono garantire un certo benessere economico e sociale, di dovere sociale della religione e di debiti limiti (non esplicitati chiaramente) di libertà religiosa. Come scritto poco sopra, larga ambiguità.
    Ultima modifica di Odissea; 04-04-10 alle 11:48

 

 

Discussioni Simili

  1. Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 09-07-11, 18:42
  2. Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 04-01-11, 00:34
  3. Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 24-11-08, 16:51
  4. Risposte: 21
    Ultimo Messaggio: 28-08-05, 20:21
  5. Risposte: 8
    Ultimo Messaggio: 11-06-03, 09:54

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito