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    Superpol
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    Predefinito Commissione Riforme - V Seduta

    A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha chiarito i poteri di codesta Commissione, la medesima commissione e' convocata in data 17 Aprile alle ore 10 per dicutere la seguente proposta
    Proposta di Deliberazione sul Regolamento Congressuale
    -----------------------------------------------------

    Articolo 1
    I Congressisti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della
    proclamazione.
    Articolo 2
    1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura dal decano per età forumistica, il quale convoca la prima seduta entro una settimana dalla proclamazione dei risultati elettorali con all'ordine del giorno la proclamazione dei Congressisti e l'elezione del Presidente
    Articolo 3
    1. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti Il congresso. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
    Articolo 4
    1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
    2. Per tali elezioni ciascun Congressista scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
    al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.
    3. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i Vicepresidenti eletti ai sensi del comma 1, si procede a nuova
    elezione ai sensi del comma 2
    Articolo 5
    Il Presidente delIl congresso informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il
    Presidente di Pol
    Articolo 6
    1. Il Presidente rappresenta il Congresso. Assicura il buon andamento dei suoi
    lavori, facendo osservare il Regolamento.
    2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige
    e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine
    delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
    3.I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui
    convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso
    di assenza o di impedimento.
    4.Le cariche di Presidente e Vicepresidente possono essere assolte solo da Congressisti
    Articolo 7
    1. Il Presidente e i due Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza
    2. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal presidente qualora ne ravveda la necessita'
    3. L'Ufficio di Presidenza decide sull'ammissibilita' delle mozioni, sulla corretezza formale e sulla non contradditorieta' dei progetti di legge presentati all'attenzione dell'Assemblea
    Articolo 8
    1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre almeno un Congressista
    2. Entro due giorni dalla prima seduta, i Congressisti devono dichiarare al Presidente a quale Gruppo appartengono.
    3. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente delIl congresso indice le
    convocazioni simultanee ma separate, dei Congressisti appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare
    4. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente
    5.I Capigruppo si riuniscono su convocazione e sotto la direzione del Presidente del Congresso o del Vice-Presidente del Congresso, in sua assenza, nella Assemblea dei Capigruppo con funzione consultiva,fermo restando le competenze del Congresso.

    Articolo 9
    1. La Giunta per il Regolamento delIl congresso è composta di sette Congressisti nominati dal Presidente delIl congresso non appena costituiti i Gruppi Parlamentari. seguendo, per quanto possibile, criteri di proporzionalitàtra i vari Gruppi.

    2. Il Presidente delIl congresso convoca e presiede la prima riunione della Giunta entro una settimana dalla costituzione dei Gruppi Parlamentari.
    3. Durante la prima seduta la Giunta elegge il suo presidente a maggioranza assoluta dei voti
    4. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i
    pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la
    soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni
    3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al
    Regolamento che la esperienza dimostri necessarie.
    4. La proposta della Giunta è discussa dall'Assemblea.
    5. Ciascun Congressista può presentare una
    proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della
    Giunta. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state
    respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento
    delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la
    Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi
    approvati dall'Assemblea.
    4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la
    Congresso.
    5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate
    nella Gazzetta Ufficiale

    Articolo 10
    1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri
    componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in
    ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata all'Ufficio di Presidenza del congresso.
    2. Il Presidente del congresso, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce
    quindi i componenti designati dai gruppi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la
    proporzione dei Gruppi stessi. Ogni Commissione puo' essere costituita da un minimo di 7
    componenti a un massimo di 11.
    3. Nessun Congressista può essere designato a far parte di più di due Commissioni.
    Articolo 11
    1. Il Presidente del congresso convoca ciascuna Commissione permanente per la
    propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente
    2. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei
    voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
    numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in
    ballottaggio l'anziano come eta' forumistica

    3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

    Articolo 12
    1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone
    l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; può
    convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti
    designati dai Gruppi.
    2. In caso di assenza del Presidente o di suo impedimento il Congressista forumisticamente piu' anziano lo sostituisce.
    Articolo 13
    1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti
    oggetti:
    I. Affari costituzionali;
    II - Autonomie;
    III - Legge e Corpo elettorale;

    2. Il Presidente delI congresso specifica ulteriormente gli ambiti di competenza
    di ciascuna Commissione permanente.
    3. Il Congresso può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali,
    composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.
    4. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni
    sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere
    pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge.
    Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e
    discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di
    indirizzo, di controllo e di informazione.
    5. L’Ufficio di Presidenza del Congresso, assegna i disegni di legge alle Commissioni.

    Art. 14

    1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Congresso", contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea.
    2. L'assemblea e' convocata in maniera ordinaria nel caso in cui nel thread delle proposte di legge si raggiungesse un numero di Progetti di Legge da esaminare pari a undici. Da questo computo sono da escludersi i Progetti di legge all'esame delle Commisioni Permanenti.
    3 Qualora il presidente o i vicepresidenti non abbiano provveduto a convocare l'assemblea entro le 24 ore successive alla presentazione dell'undicesima proposta di legge da esaminare il congresso potrà essere convocato dal congressista più anziano (la cui iscrizione al forum risulti antecedente rispetto agli altri congressisti) reperibile.

    Art.15
    La Convocazione Straordinaria dell'Assemblea puo' essere richiesta dal Presidente delIl congresso, dal Presidente di Pol, o dal almeno un terzo dei Congressisti


    Art. 16

    1. L'assemblea deve riportare nell'ordine del giorno tutte le proposte di legge presenti sul thread delle Proposte di legge e pubblicate dagli aventi diritto dopo l'ultima seduta convocata. Dovrà altresì riportare nell’ordine del giorno tutte le mozioni che verranno presentate sul thread delle mozioni dagli aventi diritto dopo l’ultima seduta convocata.
    2. Il numero massimo dei punti dell'ordine del giorno di ogni seduta è di 11. Progetti Di Legge e Mozioni, presentate negli appositi thread, che non potranno essere messi in votazione nella Seduta a causa del superamento del numero massimo di punti dell'Odg, saranno i primi in votazione nella seduta immediatamente successiva.
    3. Possono essere convocate contemporaneamente due sedute separate per la discussione e la votazione dei Progetti di Legge e delle Mozioni Congressuali. In questo caso il Presidente del Congresso, o chi per lui, apre due 3d distinti di discussione, uno riservato alle PDL e l’altro riservato alle Mozioni. Successivamente saranno aperti due 3d distinti di votazione.
    4. Le Mozioni non possono essere discusse prima di una settimana dalla loro presentazione nell’apposito thread.
    5 Il Governo, nella persona del Primo Ministro e dei Ministri, può intervenire durante il dibattimento congressuale.


    Art. 17

    1. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno, gli articolati delle proposte di legge e le mozioni.
    2. Le prime 48 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti.
    3. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti.
    4. Il Presidente del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread della votazione, che dura 72 ore dall'apertura.
    5. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa, eventualmente esprimendo una dichiarazione di voto. Non sono ammesse deleghe.
    6. E' data facolta' al Congressista di dichiarare la sua non partecipazione al voto nel thread della votazione. In tal caso il Congressista sara' comunque considerato presente
    7.Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.

    Art. 18

    1 Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni.
    2 Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 3 congressisti. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito.
    3. Ogni congressista può essere firmatario di un solo emendamento, intendendo per firmatario il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.
    4. Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo al Progetto di Legge che intendono emendare
    5 Qualora vengano approvati sia il Progetto di legge originario sia quella emendato, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate prevarrà la legge emendata il cui emendamento è stato presentato per primo.
    6. Gli emendamenti o le proposte di modifica accolte del presentatore della legge non vanno poste in votazione ma modificano direttamente la proposta presentata.

    Art. 19

    1. Il congresso e' chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*.
    2. Le mozioni possono riguardare solo argomenti di politica nazionale.
    3. Il congresso esprime una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
    4.Non possono essere proposti emendamenti alle mozioni, queste possono comunque essere ritirate senza che nessun congressista le possa fare proprie nella seduta corrente.
    5. Le mozioni, per essere presentare in congresso, devono essere firmate da minimo 18 forumisti con almeno 150 post all'attivo.


    Art. 20
    1. Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.

    2. Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
    3. Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto, viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
    4. Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.
    5. Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non lo si è ottenuto, la seduta sara' considerata non valida e verrà riconvocata entro una settimana con lo stesso Ordine del Giorno.
    6 Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.

    7. Il provvedimento, se è necessaria la maggioranza semplice per la sua approvazione, viene approvato quando i voti favorevoli risultano maggiori rispetto ai voti contrari. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta è respinta.

    8. Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 o dei 3/5, il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso sul numero totale dei voti validi.



    Art. 21

    1. Le Proposte di legge approvate dall'Assemblea verranno trasmesse dal presidente dell'Assemblea al Presidente di Pol, o a chi ne fa le veci, per la promulgazione.
    2. Dopo l'eventuale promulgazione le Leggi di Revisione della Carta Telematica andranno postate sul 3d della Costituzione, le leggi ordinarie andranno postate nel 3d della Gazzetta Ufficiale per leggi Ordinarie. Le Mozioni a livello di Politica Italiana andranno riportate nel thread Mozioni Virtuali

    Articolo 22
    1. Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a quattro sessioni di voto consecutive del Congresso viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso.
    2. Il congressista può esprimere una giustificazione sul 3d Ufficiale "Congressisti Assenti" che ha validità se precedente all'inizio della votazione congressuale.


    Art. 23

    1 In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimissionario verrà nominato in ordine:

    a) il candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. Ai fini dell'assegnazione del seggio un candidato non eletto nominato congressista viene escluso dalla lista dei non eletti della propria lista elettorale. A parità di voti prevale il candidato che precede nell'ordine della lista.

    b) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I forumisti presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.

    c) gli iscritti al partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario che abbiano raggiunto i post necessari per essere eleggibili e la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni congressuali. L'iscritto che sostituisce il congressista deve essere indicato dal partito stesso.

    2. Nel caso non vi siano membri del forum disponibili il seggio rimarrà vacante.
    3. Il nuovo congressista assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta Congressuale disponibile, a cui seguira' la proclamazione da parte del Presidente del Congresso


    Art. 24

    L'Assemblea e' convocata in via straordinaria dal Presidente o da chi ne fa le veci nel caso di elezione della Corte Costituzionale o surroga dei suoi membri, di elezione del Presidente di Pol, e dell'elezione di qualsiasi dei membri dell'Ufficio di Presidenza

    Art 25.

    1 Il Regolamento Congressuale, come da DDL del 30/10/2005 e successive modifiche e’ abrogato

    2. La Legge istitutiva della I Commissione del Congresso del 1/12/2006 e’ abrogata.

    3. La Legge istitutiva della Commissione Riforme del 21/12/2006 e’ abrogata

    Disposizioni Transitorie

    Codesto Regolamento entrera’ in vigore nella legislatura successiva a quella in cui e’ avvenuta la sua deliberazione.
    Sono invitati a partecipare i giudci della Corte, cui e' richiesto un parere sulla medesima proposta, gli ex-Presidenti del Congresso Liberale e Ricky-Pdci. Come al solito il ministro Gualerz ha facolta' di intervenire in rappresentanza del governo e delle forze politiche non rappresentate in ciommissione. La seduta avra' durata di gg 4.
    Si prega la moderazione di mettere in rilievo

    Il Presidente
    Metapapero

    Si prega la moderazione di mettere in rilievo

  2. #2
    Fu fgc.adelfia
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    io ci sono...

  3. #3
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    Scusate l'intromissione in quanto è il Ministro Gualerz deputato ad intervenire, ma mi permetto di scrivere perche, da ex ministro delle Riforme, ho seguito in prima persona la stesura della proposta di Riforma del Regolamento, varata dal Governo: http://www.politicaonline.net/forum/...7&postcount=65

    (Chiedo al Presidente della Commissione di poter discutere anche di tale proposta, peraltro presentata cronologicamente prima)

    Pongo poi una questione relativa a questo passaggio della proposta fatta dal Presidente Metapapero:

    --------
    Articolo 7
    1. Il Presidente e i due Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza
    2. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal presidente qualora ne ravveda la necessita'
    3. L'Ufficio di Presidenza decide sull'ammissibilita' delle mozioni, sulla corretezza formale e sulla non contradditorieta' dei progetti di legge presentati all'attenzione dell'Assemblea

    --------

    Ritengo sia data troppa discrezionalità all'Ufficio di Presidenza che, sfruttando questo articolo, potrebbe "cassare" proposte di legge e di mozioni non gradite allo stesso. Il che comporterebbe l'intervento della Corte, su ricorso dei proponenti della legge o della mozione ed un conseguente allungamento dei termini.

    A questo punto si potrebbe modificare lo stesso prevedendo 1 membro per ogni coalizione(inteso come partito presentantosi da solo o coalizioni politiche) e che la decisione sia presa alla unanimità... tutto questo per evitare che una maggioranza possa "cassare" pdl e mozioni proposte dalla opposizioni...con la scusa della "non precisa dicitura".

    Saluti

  4. #4
    Super Troll
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    A nome della Corte Costituzionale ringrazio il Presidente della commissione per l'invito e comunico che almeno uno dei membri della corte sarà presente domani nel giorno fissato per la convocazione.

  5. #5
    Superpol
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    Citazione Originariamente Scritto da danny78 Visualizza Messaggio
    Scusate l'intromissione in quanto è il Ministro Gualerz deputato ad intervenire, ma mi permetto di scrivere perche, da ex ministro delle Riforme, ho seguito in prima persona la stesura della proposta di Riforma del Regolamento, varata dal Governo: http://www.politicaonline.net/forum/...7&postcount=65

    (Chiedo al Presidente della Commissione di poter discutere anche di tale proposta, peraltro presentata cronologicamente prima)

    Pongo poi una questione relativa a questo passaggio della proposta fatta dal Presidente Metapapero:

    --------
    Articolo 7
    1. Il Presidente e i due Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza
    2. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal presidente qualora ne ravveda la necessita'
    3. L'Ufficio di Presidenza decide sull'ammissibilita' delle mozioni, sulla corretezza formale e sulla non contradditorieta' dei progetti di legge presentati all'attenzione dell'Assemblea

    --------

    Ritengo sia data troppa discrezionalità all'Ufficio di Presidenza che, sfruttando questo articolo, potrebbe "cassare" proposte di legge e di mozioni non gradite allo stesso. Il che comporterebbe l'intervento della Corte, su ricorso dei proponenti della legge o della mozione ed un conseguente allungamento dei termini.

    A questo punto si potrebbe modificare lo stesso prevedendo 1 membro per ogni coalizione(inteso come partito presentantosi da solo o coalizioni politiche) e che la decisione sia presa alla unanimità... tutto questo per evitare che una maggioranza possa "cassare" pdl e mozioni proposte dalla opposizioni...con la scusa della "non precisa dicitura".

    Saluti
    Signor Presidente,
    ln primis la invito formalmente a partecipare a codesta seduta e mi scuso per non averLa inclusa.
    Quanto al suo punto, codesta presidenza ha ritenuto piu' utile confrontarsi su un testo piu' ampio di riscrittura del regolamento, convinto che il procedere a piccole modifiche non faccia che togliere respiro ad una riforma che si ritiene necessaria.
    Quanto al suo punto mi permetto di farle notare come piu' volte in questa legislatura il Presidente abbia rimandato al congresso mozioni contenenti errori di ortografia, e come spesso le Mozioni presentate siano state non poste al voto perche' palesemente contro la legge polliana.
    I controlli di non contraddittorieta', aderenza al dettato legislativo e alla grammatica italiana, sono i compiti naturali di un qualsiasi ufficio di presidenza di un qualsiasi parlamento. Quanto alla balzana proposta di far eleggere un vicepresidente a ogni coalizione, mi spieghi come si possono identificare codeste coalizioni e cosa succederebbe se ci fossero piu' di tre poli (come pare stia per succedere alle prox elezioni). Si riguardi il dispositivo elettorale della vicepresidenza. Si accorgera' che, come in tutti i parlamenti del mondo, l'elezione dei 2 candidati eletti con piu' voti permette la rappresentanza di maggioranza e opposizione.

  6. #6
    Superpol
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    Citazione Originariamente Scritto da c@scista Visualizza Messaggio
    A nome della Corte Costituzionale ringrazio il Presidente della commissione per l'invito e comunico che almeno uno dei membri della corte sarà presente domani nel giorno fissato per la convocazione.
    Signor Presidente, la ringrazio per aver accolto l'invito di codesta commissione. Peraltro le vorrei formalmente chiedere un parere su questo punto.
    La votazione della sola Commissione e' sufficente per la promulga di questa deliberazione, a fronte del dispositivo legislativo esistente?

    Grazie ancora

  7. #7
    Super Troll
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    Mi riservo di riflettere sopra questo punto per risponderle domani.

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da MetaPapero Visualizza Messaggio
    Signor Presidente,
    ln primis la invito formalmente a partecipare a codesta seduta e mi scuso per non averLa inclusa.
    Quanto al suo punto, codesta presidenza ha ritenuto piu' utile confrontarsi su un testo piu' ampio di riscrittura del regolamento, convinto che il procedere a piccole modifiche non faccia che togliere respiro ad una riforma che si ritiene necessaria.
    Quanto al suo punto mi permetto di farle notare come piu' volte in questa legislatura il Presidente abbia rimandato al congresso mozioni contenenti errori di ortografia, e come spesso le Mozioni presentate siano state non poste al voto perche' palesemente contro la legge polliana.
    I controlli di non contraddittorieta', aderenza al dettato legislativo e alla grammatica italiana, sono i compiti naturali di un qualsiasi ufficio di presidenza di un qualsiasi parlamento. Quanto alla balzana proposta di far eleggere un vicepresidente a ogni coalizione, mi spieghi come si possono identificare codeste coalizioni e cosa succederebbe se ci fossero piu' di tre poli (come pare stia per succedere alle prox elezioni). Si riguardi il dispositivo elettorale della vicepresidenza. Si accorgera' che, come in tutti i parlamenti del mondo, l'elezione dei 2 candidati eletti con piu' voti permette la rappresentanza di maggioranza e opposizione.
    Capisco la volontà espressa con quella proposta, ma bisogna pur sempre fare i conti con i "furbi" che purtroppo sono sempre presenti (da una parte e dall'altra). La mia proposta della modifica dell'ufficio di presidenza naturalmente non prevedeva l'elezione diretta dei vicepresidenti ma la nomina di 1 vicepresidente per ogni coalizione/partito presente in congresso cosi da garantire che TUTTE le opposizioni vengano rappresentate.
    Esempio:

    Elezione prossima:
    Coalizioni e partiti in congresso:
    Centrodestra
    Centrosinistra (maggioranza)
    Destra Radicale
    LR

    Con il sistema varato dalla proposta metapapero, 2 soli vicepresidenti potrebbero essere eletti (1 vice potrebbe essere di maggioranza e quindi 2 opposizioni su 3 potrebbero rimanere fuori ed essere danneggiate in quanto non avrebbero voce in capitolo nella ammissibilità)

    Appunto chiedo che l'ufficio di presidenza sia formato da 1 esponento per ogni partito/coalizione presente in congresso cosi da dare ampie garanzie a tutte le opposizioni.

  9. #9
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    Dal momento che non so se potrò partecipare alla seduta di domattina, ho inviato al Presidente MetaPapero ed al mio collega il Giudice c@scista alcune mie considerazioni in merito al testo presentato a questa commissione. Esso potrà da loro essere pubblicato, a loro discrezione.
    Ringrazio comunque il Presidente per avermi dato la facoltà d'intervenire durante questa seduta.

    Saluti

    azerty

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da MetaPapero Visualizza Messaggio
    Signor Presidente, la ringrazio per aver accolto l'invito di codesta commissione. Peraltro le vorrei formalmente chiedere un parere su questo punto.
    La votazione della sola Commissione e' sufficente per la promulga di questa deliberazione, a fronte del dispositivo legislativo esistente?

    Grazie ancora
    Dunque dopo averci riflettuto le esprimo il mio parere sulla sua domanda (parere che ovviamente in questa sede non è vincolante ma ha il valore di un semplice consiglio): ritengo che occorrano due passaggi uno nella commissione e uno nel Congresso.

 

 
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